Rottamazione quinquies in arrivo?
Un emendamento al DL Anticipi (DL 155/2024) potrebbe introdurre una nuova ed ennesima definizione agevolata delle cartelle esattoriali, mediante cui si cercherà di garantire all’Erario un ulteriore gettito con l’auspicio che accedano alla nuova sanatoria anche i contribuenti che, pur aderendo alla rottamazione quater, nono sono riusciti a pagare le rate dovute.
Potrebbe trattarsi di una riapertura della rottamazione quater che definiva i ruoli dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con la possibilità di inserire il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.
Sebbene si inizi già a pensare alla prossima sanatoria (rottamazione quinquies) delle cartelle di pagamento, il 30 novembre 2024 costituisce una data importante per la rottamazione quater attualmente ancora in corso: tutti coloro che vi hanno aderito effettuando regolarmente il versamento delle prime cinque rate, infatti, entro il 30 novembre saranno chiamati a versare anche la sesta rata – come previsto nel piano di rateazione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute una cui copia con i moduli per il pagamento è sempre disponibile nell’area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Versamento della sesta rata della rottamazione quater
Infatti, nell’ambito della pace fiscale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha concesso ai contribuenti interessati, tra l’altro, la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi di ruolo affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater disciplinata dall’art. 1 c. 231-252 L. 197/2022). Dopo avere tempestivamente presentato le relative istanze entro il 30 giugno 2023 ed avere ricevuto entro il 30 settembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione la comunicazione delle somme dovute, i contribuenti che hanno optato per la forma di pagamento rateale si sono trovati dinnanzi al seguente cronoprogramma da rispettare per raggiungere il perfezionamento dell’intera procedura:
- rata 1 in scadenza 31 ottobre 2023: importo pari al 10% del dovuto;
- rata 2 in scadenza 30 novembre 2023: importo pari al 10% del dovuto;
- n. 16 rate scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.
Pertanto, per tutti coloro che sono stati in grado di rispettare il suddetto cronoprogramma e di versare tempestivamente le rate fino ad oggi dovute è giunto il momento di procedere entro il 30 novembre con il pagamento della sesta rata: in considerazione dei cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3 c. 14-bis DL 119/2018 e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2024.
Trattasi di adempimento che dovrà obbligatoriamente essere effettuato in maniera tempestiva, puntuale e precisa affinché l’intera procedura possa proseguire regolarmente ed il contribuente possa mantenerne i correlati benefici. Infatti, l’omesso e/o insufficiente e/o tardivo versamento della suddetta terza (e di qualsiasi altra) rata comporterà l’inefficacia dell’intera procedura con irrimediabile perdita di tutti i benefici.
Pertanto, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Giova ricordare anche che, in presenza di versamenti tempestivi e regolari, la prosecuzione della definizione agevolata comporterà:
- la possibilità di pagare esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti esecutivi, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi e gli interessi;
- l’inibizione dell’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- il divieto di avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi dell’art. 28-ter e dell’art. 48-bis DPR 602/73 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Quanto sopra, tuttavia, non vale per i soggetti residenti o con sede legale/operativa nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dall’alluvione di maggio per i quali il DL 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) ha sospeso per tre mesi i versamenti e gli adempimenti in scadenza tra il 12° maggio ed il 31 agosto 2023 necessari per il perfezionamento dei nuovi istituti della “tregua fiscale”, posticipando ex lege per i contribuenti colpiti dall’alluvione anche tutti i termini degli adempimenti e dei versamenti da effettuare nell’ambito della rottamazione quater.
Come per quelle precedenti, anche per il pagamento della sesta rata potranno essere utilizzate le seguenti modalità:
- tramite il servizio “Paga on-line”;
- tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA;
- presentando i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai;
- presentandosi previo appuntamento allo sportello degli uffici dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione.
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