REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME all’esito dell’udienza del 29.10.2024, fissata ai sensi dell’art. 281sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA N._5551_2024_- N._R.G._00017064_2023 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 17064/2023 RG del Tribunale di Torino, promossa da C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME e presso di lui elettivamente domiciliata in INDIRIZZO SALERNO, giusta procura in atti, RICORRENTE, contro , C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME e presso di lui elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 10121 TORINO, giusta procura in atti, CONVENUTA, avente ad oggetto:
controversie in materia di diritto bancario Conclusioni come da verbale di udienza del 29.10.2024.
Per parte ricorrente:
“1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto de quo per i motivi di cui sopra ed il conseguente diritto del consumatore alla retrocessione degli interessi e dei costi non maturati dalla convenuta mutuante e, per l’effetto:
2) CONDANNARE la società convenuta al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di € 12.882,09.
3) CONDANNARE la convenuta alle spese e delle competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 C.P.C.” Per parte convenuta:
“in via preliminare dichiarare la carenza di titolarità nel contratto di e, dunque, di legittimazione passiva;
nel merito, in via principale C.F. via subordinata, accogliere le domande della signora nella minore misura di Euro 2.146,89 o nella minor somma in corso di causa accertanda;
in via istruttoria, solo occorrendo disporre consulenza tecnico contabile volta a verificare l’eventuale superamento del tasso soglia d’usura nel rispetto dei principi di omogeneità e simmetria come esposto in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande e le difese delle parti La ricorrente ha convenuto in giudizio chiedendo l’accertamento della nullità parziale per usura del contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. 22380 stipulato in data 29.11.2006 con Idea Finanziaria S.p.A. e successivamente ceduto alla convenuta.
In particolare, la ricorrente deduce che:
– il contratto prevedeva un finanziamento di € 26.112,00 da rimborsare in 96 rate da € 272,00;
– erano previsti i seguenti costi:
€ 3.754,67 per interessi, € 4.068,75 per commissioni finanziarie, € 2.611,20 per commissioni accessorie, € 2.197,47 per spese assicurative, € 250,00 per spese fisse;
– il TEG indicato in contratto (15,46%) sarebbe sottostimato in quanto non comprensivo del premio della polizza assicurativa rischio vita;
– includendo tutti i costi effettivi, il TEG sarebbe pari al 21,19%, superiore al tasso soglia del 16,67% vigente nel periodo;
– il contratto si è estinto naturalmente nel maggio 2016.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiede la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 12.882,09, oltre interessi.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente:
– la carenza di legittimazione passiva, in quanto mera cessionaria del credito e non del contratto, come documentato dall’accordo quadro del 14.12.2006 e dalla cessione specifica del 22.12.2006;
– la prescrizione del diritto alla ripetizione, essendo decorsi oltre 10 anni dalla stipula del contratto alla prima interruzione (domanda di mediazione del 20.07.2023);
– in subordine, la prescrizione parziale per i pagamenti anteriori a luglio 2013.
– l’infondatezza della pretesa di includere i costi assicurativi nel TEG, trattandosi di oneri imposti per legge ex art. 54 DPR 180/1950 e non dalla banca;
– la necessità di rispettare il principio di simmetria tra – l’esigenza di riparametrare il includendo l’incidenza media dei costi assicurativi;
– l’inapplicabilità del regime del margine previsto per gli interessi moratori;
– l’erroneità del quantum debeatur, non potendosi discorrere di gratuità dell’intero finanziamento.
2.
L’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva L’eccezione è fondata.
Come documentato dall’accordo quadro del 14.12.2006 e dalla cessione specifica del 22.12.2006, tra
e (oggi ) è intervenuta la cessione del solo credito e non dell’intero contratto.Secondo consolidata giurisprudenza, la cessione del credito non comporta il subentro del cessionario nella posizione contrattuale del cedente, con la conseguenza che il debitore ceduto non può far valere nei confronti del cessionario le azioni relative al contratto fonte del credito ceduto.
Come affermato dalla Cassazione n. 3034/2020:
“nella cessione del contratto, disciplinata dall’art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite:
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto.
Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore” (Cass. civ., sez. III, 7.2.2020 n. 3034, in Giust. Civ. Mass. 2020).
Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente il cedente.
Tale principio è stato recentemente ribadito in fattispecie analoghe dal Tribunale di Vercelli (sent. n. 332/2023 del 13.7.2023 e n. 1012/2024 dell’1.2.2024) e dal Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 175/2022 del 9.2.2022).
Alla ritenuta carenza di legittimazione passiva, tempestivamente rilevata da parte convenuta, consegue il rigetto nel merito della domanda (arg. ritraibile, pur in fattispecie processualmente diverse da quella in esame, fra le molte, in Cass. 2416/1995, Cass. 7612/2022, Cass. 15893/2001).
Il dato, peraltro, è riconosciuto dalla stessa ricorrente che, in sede di prima udienza, così deduce:
Contr genericità della metodologia si riporta alla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 970 del 19.10.2023.
Per quanto concerne il principio di simmetria e omogeneità si riporta allo stabile orientamento della Cassazione (3545/2024 e 2600/2024)”.
La collocazione temporale della cessione a ridosso della stipulazione del contratto non vale ad elidere la valenza del principio, di là di ipotesi di abuso del diritto od altra patologia negoziale neppur dedotta ed allegata.
3.
L’eccezione di prescrizione L’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva ha carattere assorbente.
Ad ogni modo, anche l’eccezione di prescrizione appare fondata.
Il diritto alla ripetizione dell’indebito si prescrive in 10 anni dal pagamento (Cass. SS.UU. n. 24418/2010, in Foro It.
2011, I, 428).
Nel caso di finanziamento rateale, ciascuna rata ha natura solutoria e fa decorrere autonomamente il termine prescrizionale, come chiarito dalla Corte d’Appello di Torino (sent. n. 904/2020):
“l’azione di ripetizione di un pagamento indebito si prescrive in dieci anni che decorrono dalla data del pagamento stesso e non dalla data di dichiarazione della nullità, né da quella prevista per l’adempimento dell’obbligazione nulla” (App. Torino, sez. I, 17.9.2020 n. 904).
Poiché il primo atto interruttivo è la domanda di mediazione del 20.07.2023, risultano prescritte tutte le rate pagate prima del luglio 2013.
4.
Il merito della controversia Quanto al merito della domanda, essenzialmente ai fini della regolazione delle spese, appare comunque opportuno esaminare il quadro giurisprudenziale venutosi a creare in subiecta materia, attraverso persistenti contrasti e frequenti revirements della Suprema Corte.
4.1
L’esclusione dei costi assicurativi nel TEG, secondo l’indirizzo interpretativo tradizionale.
La questione centrale riguarda la rilevanza dei costi assicurativi ai fini dell’usura nei contratti stipulati prima del 2010, quando le Istruzioni della Banca d’Italia non ne prevedevano l’inclusione nel TEGM.
Sul punto si sono formati due orientamenti:
a) Secondo un primo orientamento, i costi assicurativi devono essere sempre inclusi nel TEG ai sensi dell’art. 644 c.p., comma 4, che impone di considerare “le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (Cass. n. 8806/2017, in Giust. Civ. Mass. 2017).
b) Secondo altro orientamento, deve essere rispettato il principio di simmetria tra , con la conseguenza che non possono includersi nel TEG voci di costo non considerate nel Contr secondo orientamento, in linea di principio, pare maggiormente condivisibile per le seguenti ragioni:
1) L’art. 644 c.p. sanziona la promessa o dazione di “interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro”.
I costi assicurativi:
– non sono imposti dalla banca ma dalla legge (art. 54 DPR 180/1950);
– non costituiscono corrispettivo del finanziamento ma della prestazione assicurativa;
– non sono incassati dalla banca ma dalla compagnia assicurativa.
2) Il principio di simmetria tra TEG e TEGM è stato più volte ribadito dalla Cassazione (SS.UU. n. 16303/2018 e n. 19597/2020) ed è funzionale a garantire:
– omogeneità tra grandezze poste a confronto;
– parità di trattamento tra operatori;
– certezza nei rapporti giuridici.
3) La stessa esistenza del TAEG quale indicatore onnicomprensivo distinto dal TEG conferma che quest’ultimo ha un perimetro più ristretto.
4) L’inclusione dei costi assicurativi nel TEGM dal 2010 sarebbe incomprensibile se tali costi potessero essere imputati al “margine” tra TEGM e tasso soglia.
Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 3013/2022 del 29.9.2022 e n. 3776/2022 del 29.11.2022.
4.2
L’esclusione dei costi assicurativi nel TEG, secondo il più recente revirement della Cassazione.
Va tuttavia preso atto che la questione riguardante la rilevanza dei costi assicurativi ai fini dell’usura nei contratti stipulati prima del 2010, quando le Istruzioni della Banca d’Italia non ne prevedevano l’inclusione nel TEGM, è stata nuovamente oggetto di esame da parte della Suprema Corte che, con le recentissime sentenze n. 3545/2024 e n. 2600/2024, ha definitivamente (o, quanto meno, sino a nuovo revirerement) chiarito che:
1) il principio di simmetria tra TEG e TEGM non può essere invocato per escludere dal calcolo del TEG voci di costo che la legge primaria (art. 644 c.p.) impone di considerare;
2) le istruzioni della Banca d’Italia hanno natura amministrativa e non possono derogare alla norma primaria che impone di considerare, ai fini dell’usura, tutti i costi collegati all’erogazione del credito;
3) la polizza assicurativa, quando obbligatoria per legge o per contratto, rappresenta un costo strettamente connesso all’erogazione del credito che deve essere incluso nel calcolo del TEG, Tale indirizzo interpretativo non considera dunque, ai fini in parola, profili che pure distinguono la fattispecie della cessione del quinto, quali il fatto che a) la polizza assicurativa nel contratto di cessione del quinto costituisce una garanzia imposta ex lege (art. 54 DPR 180/1950) e non dalla banca;
b) il premio assicurativo è determinato dalla compagnia assicurativa secondo criteri attuariali propri del mercato assicurativo;
c) il costo della polizza non costituisce un ricavo per la banca ma viene integralmente trasferito alla compagnia assicurativa;
d) l’inclusione dei costi assicurativi nel TEGM dal 2010 conferma la necessità di una riparametrazione per i contratti anteriori, al fine di garantire parità di trattamento.
Nondimeno tali questioni non valgono, nel caso di specie, a determinare l’accoglimento delle pretese restitutorie avanzate dalla ricorrente, in ragione dell’accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, di là poi della parziale fondatezza della eccezione di prescrizione per superamento del termine decennale di parte delle pretese restitutorie che varrebbe, in ogni caso, a diminuirne grandemente l’entità rispetto al petitum proposto.
L’esito sostanzialmente in rito della lite, sotto il profilo della (carenza di) legittimazione passiva della convenuta, a fronte dell’astratta, parziale fondatezza della pretesa, secondo l’attuale indirizzo della Suprema Corte (a sua volta ripetutamente mutato) fonda giusto motivo per la compensazione delle spese.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 5.11.2024 Il Giudice Unico Dott. NOME COGNOME
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