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Adesione al Concordato (Cpb) al 12 dicembre 2024 per chi (soggetto ISA) ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024. Il Cdm ha approvato il D.L. di proroga #finsubito prestito immediato


Il Consiglio dei ministri di martedì 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze» che posticipa, appunto, il termine per aderire al concordato.

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

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Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda, al riguardo che il termine per il versamento degli acconti – che dovranno tener conto degli effetti del reddito da Cpb proposto per il 2024 – è fissato per il 30 novembre 2024 (che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre 2024).

Naturalmente,  chi deciderà di aderire al concordato dal 3 al 12 dicembre 2024  potrà, sia anticipare l’acconto al 2 dicembre, indipendentemente dal giorno dell’adesione, sia utilizzare l’istituto del ravvedimento per sanare i tardivi versamenti degli acconti “maggiorati”.

Si ricorda che il ravvedimento “sprint, di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, prevede che: «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Ne consegue che, in caso di ritardato versamento, se il pagamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del venticinque per cento «ridotta alla metà» (12,50%), ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 12,50% «è ulteriormente ridotta a un importo pari» a 1/15 per ogni giorno di ritardo. In pratica: per ogni giorno di ritardo, si applica una sanzione dello 0,83%. Inoltre, applicando la lett. a) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 sarà possibile applicare l’ulteriore riduzione a 1/10.

Oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno.

Dal quindicesimo giorno, il terzo periodo, dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 non trova più applicazione e quindi si applicherà solo la riduzione a metà prevista dal secondo periodo, con la conseguenza che la sanzione con ravvedimento sarà pari ad 1/10 (dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno) ex lett. a), comma 1, articolo 13 del D.Lgs. 472/97) e quindi all’1,25%.

Si ricorda, infine, che l’articolo 20, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, per i soggetti ISAai commi 2 e 3 prevede: « 2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17;
c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
».

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Consulenza del lavoro

Per i forfettari lo stesso decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 prevede ai commi 2 e 3 dell’art. 31, che: «2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;
b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto».

 

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

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