Sono ammissibili al contributo gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica sostenuti direttamente dall’impresa e realizzati o da realizzare presso la sede/unità locale situata nel territorio di Roma e provincia. Nel sito oggetto di intervento, situato nel territorio di Roma e provincia, deve risultare dichiarata e svolta l’attività produttiva dell’impresa.
Sono ammissibili gli interventi strettamente funzionali e direttamente riconducibili all’efficientamento energetico dell’impresa e relativi a una o più delle seguenti voci:
- A. SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA:
- audit energetico e diagnosi energetica dei processi;
- redazione di piani di efficientamento energetico;
- sistemi di gestione energetica ISO 5001;
- B. SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE:
- costi per la formazione del personale interno per la creazione di una figura aziendale di esperto gestione energetica (EGE) o energy manager;
- C. SPESE PER IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE:
- acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
- acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto dell’intervento;
- acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
- acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
- acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, che consentano il contenimento dei consumi energetici o che siano finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia.
Le spese devono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025.
Per le spese di consulenza e formazione l’impresa deve avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
- EGE (Esperti in Gestione dell’Energia), certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati, e Cluster Tecnologici e Energetici;
- start-up innovative;
- energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese.
Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa può avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori), Cluster Tecnologici e Energetici o altri soggetti qualificati o certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l’erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
Per le spese per impianti, macchinari e attrezzature sono ritenuti ammissibili, laddove applicabili:
- l’acquisto e l’installazione, compresi montaggio e trasporto;
- i costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle spese ammissibili, sempreché direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento;
- spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 10% delle spese ammissibili.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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