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L’automobilista che riceve una cartella di pagamento relativa ad una multa per violazione al codice della strada senza aver ricevuto la notifica del verbale presupposto, qualora voglia far valere il suddetto vizio deve proporre opposizione avverso la suddetta cartella entro trenta giorni dalla notifica di quest’ultima.

Questo è quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080 del 22 settembre scorso, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto tra le sezioni semplici della stessa Corte di legittimità.

IL CASO: La vicenda processuale esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione trae origine dal ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc promosso da un automobilista avverso una cartella di pagamento relativa ad una violazione del codice della strada, il quale deduceva di non aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata e quindi eccepiva, tra l’altro, la mancata formazione del titolo esecutivo e l’estinzione del diritto di credito per le sanzioni amministrative.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Giudice di Pace per tardività e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di Appello. L’automobilista, quindi, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la falsa applicazione degli articoli 23 e seguenti della legge n. 689 del 24 novembre 1991 e “ingiusta disapplicazione” dell’art. 615 codice procedura civile, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.

Il ricorso veniva assegnato alla Terza Sezione Civile la quale, preso atto del contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni civili della stessa Cassazione, rinviava gli atti al Primo Presidente per l’eventuale trasmissione alle Sezioni Unite al fine di dirimere il suddetto contrasto e stabilire il principio di diritto da seguire. Infatti all’interno delle sezioni semplici dei giudici di legittimità si erano formati due difformi orientamenti:

  1. Secondo il primo orientamento l’opposizione avverso la cartella di pagamento notificata in virtù di un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada e diretta a contestare la mancata o la tardiva notifica del suddetto verbale oltre il termine di cui all’art. 201, comma 1, Codice della Strada, costituisce contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione e pertanto poiché diretta a negare l’esistenza del titolo esecutivo deve essere qualificata quale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc e quindi non soggetta a termini.

  2. Secondo il secondo orientamento, nel caso in cui si contesta l’omissione o la tardiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione nel termine previsto dall’art. 201, comma 1, Codice della Strada, anche se introdotta con l’opposizione ex art. 615 cpc va comunque riqualificata come opposizione “recuperatoria” ai sensi dell’art. 22 della legge 689 del 1981 e quindi è soggetta al relativo termine.

LA DECISIONE: Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente tra le Sezione della stessa Corte di Cassazione e con una lunga ed articolata motivazione hanno osservato che:

  1. Il titolo esecutivo che si viene a formare qualora il verbale di accertamento non venga impugnato innanzi al Prefetto o innanzi al Giudice di Pace (e l’efficacia esecupiva non venga sospesa), né viene effettuato il pagamento in misura ridotto, è del tutto peculiare e dà la possibilità all’ente creditore di iniziare la proce`ura della riscossione coattiva con l’iscrizione al ruolo `elle somme richieste con la sanzione amministrativa oltre agli accessori;

  2. La notifica del verbale di accerpamento “non è presupposto di esistenza del titolo asecutivo ma è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l’omessa notificazione estingue questk diritto”;

  3. “La violazione dell’obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull&rsquk;amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del “titolo esecutivo”, piuttosto da luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido o irregolare il suo procedimento di formazione”;

Pertanto sulla scorta delle suddette osservazioni, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso promosso dall’automobilista, compensato le spese del giudizio (stante il contrasto giurisprudenziale) ed affermato il seguenta principio di diritto:

L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione  amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.”

Quindi secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione:

  1. l’omessa notifica del verbale non fa venir meno l’esistenza del titolo esecutivo ma comporta l’estinzione da parte dell’Amministrazione di riscuotere;

  2. Al fine di far cessare l’efficacia del titolo esecutivo l’automobilista dovrà proporre opposizione entro il termine ordinario di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;

  3. E’ possibile procedere con l’opposizione ex art. 615 e 617 cpc per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (es. prescrizione ai sensi dell’art. 209 Codice della Strada e dell’art. 28 della legge 689/81 nel caso di notifica della cartella di pagamento oltre il termine di cinque anni dalla violazione).

 Allegato:

Cass civ Sezioni Unite sentenza n. 22080/2017

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