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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17155/2023 affronta nuovamente la questione del diritto o meno al rimborso delle somme versate dal coniuge per la ristrutturazione di un immobile di esclusiva proprietà dell’altro coniuge durante la convivenza e prima della separazione.

Il caso: Mevia conveniva in giudizio l’ex marito Caio per sentirlo condannare alla restituzione, ex art.2041 c.c., di varie somme di denaro elargite, prima della separazione personale dei coniugi, per la gran parte, mediante accredito su conto corrente personale del marito,

Il tribunale respingeva la domanda, stante la non ripetibilità, ex art.2034 c.c., degli importi suddetti, accreditati da Mevia sul conto corrente del marito, ritenendo che la moglie aveva contribuito, in proporzione alle personali capacità reddituali e patrimoniali, ad alimentare la liquidità del conto corrente di appoggio, sulla base del progetto di vita dei coniugi, e tale proporzionale apporto della moglie aveva rappresentato una modalità per fare fronte al dovere di solidarietà reciproca, così da garantire ai figli il godimento di una stabile dimora.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado; Mevia ricorre quindi in Cassazione, deducendo che:

– la Corte d’Appello non aveva ritenuto provato che Mevia avesse contribuito con il proprio denaro (ricevuto in donazione dai propri genitori), all’acquisto dell’immobile e, con il proprio lavoro, all’acquisto e ristrutturazione della casa di proprietà del solo coniuge ed al pagamento del relativo mutuo, avuto riguardo all’entità complessiva dei versamenti, (oltre € 72.000,00 in dieci anni), non ad una loro considerazione parcellizzata, con apporti assolutamente sproporzionati ed inadeguati a sopperire alle sole comuni necessità della famiglia, anche considerato l’apporto personale dato con il lavoro domestico.

Per la Corte la censura è infondata: sul punto, dopo una disamin adelle pronunce che si sono occupate della questione, ribadisce quanto segue:

a) l’assunzione delle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva di un coniuge da parte dell’altro coniuge rientra nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell’altro;

b) la moglie, invero, durante il matrimonio, ha contribuito alle spese di ristrutturazione dell’immobile (acquistato nel 2000 ed intestato al marito, con contestuale stipula di un mutuo), che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia e dei figli;

c) entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2010), delle migliorie apportate nell’immobile;

d) lo stesso discorso vale per il contributo, indiretto, alle tasse ed ai ratei di mutuo (in quanto Caio ha utilizzato i versamenti dalla moglie sul conto corrente, intestato al medesimo con delega alla moglie ad operare, anche per tale pagamento.

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