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Con una recente ordinanza (6630/21) la Cassazione ha ritenuto che l’opposizione ad un atto di pignoramento presso terzi, proposta sul presupposto della mancata notifica della cartella di pagamento, rientri nella giurisdizione del giudice tributario. La naturale conseguenza di ciò è che l’opposizione si configura come impugnazione (tardiva) della cartella, soggetta al termine decadenziale di 60 giorni di cui al D. Lgs 546/92 per i ricorsi tributari, decorrente da quando si ha avuto conoscenza dell’atto che si assume non notificato; nel caso deciso doveva ritenersi che il ricorrente ne avesse avuta conoscenza per lo meno con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, quindi la CTR aveva ritenuta tardiva l’opposizione poiché proposta un anno e tre mesi dopo la notifica del pignoramento. La Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice tributario ed ha confermato la decisione della CTR quanto alla tardività dell’opposizione.

La Corte ha fatto applicazione dei principi di cui all’ordinanza 7822/20 delle Sezioni Unite, espressamente richiamata, con cui erano stati fissati i criteri per distinguere quali controversie oppositive, in materia di esecuzione, sono devolute al giudice tributario e quali al giudice civile. Le Sezioni Unite avevano fatto il riepilogo dello stato dell’arte rispetto a quattro ipotesi ed individuato le soluzioni per due nuove ipotesi.

Innanzitutto, la Corte aveva ricordato che la notifica della cartella svolge contestualmente la funzione di notifica di titolo esecutivo (che è il ruolo) e di notifica del precetto; mentre l’intimazione di pagamento (cui equivale l’avviso di mora) svolge la funzione di rinnovo della notifica del precetto.

I casi che si possono dare e le soluzioni riepilogate dalla Corte (ordinanza 7822/20) sono:

1) cause concernenti la formazione del titolo esecutivo, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria: giudice tributario;

2) cause riguardanti la pignorabilità dei beni: giudice civile;

3) opposizioni agli atti esecutivi non concernenti la regolarità formale e notificazione del titolo esecutivo (cioè non riguardanti la cartella): giudice civile;

4) opposizioni di terzo all’esecuzione: giudice civile.

Ovviamente quando la controversia è devoluta al giudice tributario essa assume le forme previste per il giudizio tributario dal D. Lgs 546/1992: ricorso ed eventuale istanza cautelare.

Le Sezioni Unite avevano ribadito la natura impugnatoria del processo tributario, così che sussiste giurisdizione del giudice tributario allorché si impugni un atto tributario (ancorché oltre i termini assumendo di non averne preventivamente ricevuto notifica).

Dopo aver elencato quanto sopra, la Corte aveva affrontato due ipotesi (che rappresentavano l’oggetto di quel giudizio) su cui ancora non si era fatta chiarezza: quella che si verifica quando il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito tributario posta come conseguenza della mancata notifica della cartella e quella che si verifica quando eccepisce la prescrizione del credito come conseguenza del “semplice” decorso del tempo dopo la notifica della cartella. Ciò darebbe vita a:

5) opposizioni riguardanti la notifica del titolo esecutivo (cioè la notifica della cartella);

6) opposizioni in cui si assuma che dopo la regolare notifica della cartella si sarebbe verificata la prescrizione.

L’ipotesi sub. 5 (quella decisa anche da Cass. 6630/21), che in ambito processualcivilistico darebbe luogo ad un’opposizione agli atti esecutivi, in materia tributaria si risolve in un’impugnazione tardiva, ma giustificata ai sensi dell’art. 19 u.c. D. Lgs 546/1992, di un atto precedentemente non notificato, da proporsi entro sessanta giorni dalla notifica del successivo atto, cioè l’intimazione di pagamento, o comunque da quando se ne ha conoscenza. La coerenza della soluzione adottata con il principio per cui le opposizioni agli atti esecutivi in ambito tributario assumono la forma dell’impugnazione degli atti di cui all’art. 19, è confermata dall’osservazione che se a causa della mancata notifica della cartella si è verificata la prescrizione, prima ancora si è verificata la decadenza, tema quest’ultimo di sicura natura tributaria.

Desta invece qualche interrogativo la soluzione che la Corte aveva indicato per l’ipotesi sub.

6: il caso in cui il ricorrente deduca la sola prescrizione, cioè il semplice decorso del tempo (o comunque un evento oggettivo che non richieda alcun controllo di legittimità di un atto tributario) avvenuto in seguito al cristallizzarsi del rapporto tributario. Secondo la Corte tutti gli avvenimenti successivi alla notifica della cartella sarebbero estranei all’oggetto della giurisdizione tributaria e quindi le relative controversie sarebbero devolute al giudice ordinario.

Vi sono tuttavia al riguardo due interrogativi: di ordine teorico e pratico. Di ordine teorico perché decidere in quanto tempo si prescrivono i tributi è questione di carattere tributario: per alcuni tributi vi è una disciplina specifica, per altri (tra cui i due più importanti, IVA e imposte dirette) no. È applicabile la generale disciplina del codice civile sulla prescrizione delle obbligazioni? Che effetto ha la notifica della cartella sul termine di prescrizione? Le sanzioni (che per espresso disposto legislativo si prescrivono in cinque anni) irrogate contestualmente all’accertamento del tributo mantengono la prescrizione quinquennale?

Che effetto ha la soccombenza giudiziale sulla prescrizione di tributo e sanzioni? Le risposte potranno essere pacifiche (alcune non lo sono affatto), ma ciò non muta il termine del problema: la soluzione indicata da Cass. 7822/20 finisce con il devolvere al giudice ordinario una decisione di carattere sostanzialmente tributario.

L’altro problema riguarda le conseguenze operative che il distinguo (teoricamente ineccepibile) effettuato dalla Corte può avere. Quasi sempre le due eccezioni vengono proposte in via subordinata: si eccepisce che la cartella non venne a suo tempo validamente notificata e (in subordine) che, se anche lo fosse stata, si sarebbe in seguito verificata la prescrizione. Se il giudice tributario risolve la questione della mancata regolare notifica in senso favorevole al ricorrente, la lite si conclude in quella sede. Se invece ritiene che la cartella venne regolarmente e tempestivamente notificata, dovrebbe esaminare il secondo punto, ma stando alla sentenza della Corte, la giurisdizione su di esso sarebbe del giudice ordinario. E quindi dovrebbe rimettere ad esso.

Ci si può quindi chiedere se l’aver voluto salvare la natura impugnatoria del giudizio tributario non comporti problemi maggiori di quelli risolti e se una soluzione che avesse ritenuto sussistere la giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le volte che si tratti della debenza dei tributi e della loro riscossione, non sarebbe stata (senz’altro meno dotta, ma) di più facile applicazione.

La recente ordinanza 6630/21 lo ha escluso espressamente, ribadendo che il processo tributario ha natura impugnatoria (con termini decadenziali) e che non è ivi esperibile un’azione di accertamento negativo.

*a cura dell’avv. Maurizio Conti, Studio Legale Conti – Partner 24 ORE Avvocati

 

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