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Pensione ai superstiti: limiti di pignoramento della reversibilità e minimo vitale impignorabile.

Da alcuni anni percepisci la pensione di reversibilità di tuo padre ormai defunto. Negli ultimi tempi hai accumulato una serie di debiti a cui non sei riuscito a far fronte per via delle tue modeste condizioni economiche. Non hai altro reddito se non quello che ti viene erogato mensilmente dall’Inps. Ora temi che i creditori possano aggredire la tua unica fonte di sostentamento e procedere così al pignoramento della pensione di reversibilità. È davvero così oppure si tratta di somme che non possono essere toccate?

Una recente sentenza della Cassazione [1] ha ricordato quali sono i

limiti del pignoramento della pensione, limiti che si estendono anche in caso di sequestro.

Val la pena illustrare tali regole per comprendere come e quando le stesse si possano applicare anche alla pensione ai superstiti.

La riforma sul pignoramento e sequestro pensione

Nel 2015 un decreto legge ha modificato le regole sul pignoramento presso terzi di pensioni e stipendi. Si tratta delle procedure esecutive notificate all’ente di previdenza, al datore di lavoro o presso gli istituti di credito o le Poste ove il debitore detiene il proprio conto corrente.

Con riferimento a quanto qui di interesse, ossia alle pensioni, tali regole stabiliscono che il pignoramento può avvenire entro i seguenti limiti.

Quando la pensione viene pignorata in capo all’Inps (ossia prima che venga erogata sul conto corrente) il pignoramento può avvenire nella misura massima di un quinto della pensione netta mensile, detratto prima il cosiddetto “

minimo vitale”. Il minimo vitale è pari a 1,5 volte l’assegno sociale. L’assegno sociale per il 2019 ammonta a 457,99 euro mensili; per cui il minimo vitale della pensione impignorabile per il 2019 è pari a euro 686,98. Per esempio, una pensione di 1.000 euro può essere pignorata per massimo un quinto della differenza tra 1.000 e 686,98 euro (un quinto di 313,02 ossia 62,60 euro).

Quando la pensione viene pignorata in banca o alle Poste, bisogna distinguere:

  • le somme che si trovano già depositate sul conto alla data di notifica del pignoramento possono essere pignorate integralmente solo per quella parte che supera il triplo dell’assegno sociale (per il 2019 pari a 457,99 x 3 = 1.373,97 euro). Per cui, su un conto con 500 euro non si può pignorare nulla; su un conto con 1.500 euro si può pignorare massimo 126,03 euro;
  • le successive mensilità di pensione versate dall’Inps sono pignorabili per massimo un quinto.

Secondo la Cassazione, anche per il sequestro preventivo si devono rispettare i medesimi paletti: la riforma del Codice civile può essere applicata anche nel caso della misura cautelare reale per l’esigenza di tutelare diritti inviolabili dell’uomo.

Pignoramento pensione di reversibilità

Sono pignorabili le pensioni di reversibilità? Assolutamente sì. La legge infatti pone il divieto solo per le somme riconosciute a titolo di sussidi per i poveri. In particolare il Codice di procedura stabilisce [3] che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. In queste dunque non vi rientra la pensione di reversibilità. Ricordiamo infatti che il diritto alla pensione in favore dei superstiti [4] sorge in caso di morte del pensionato oppure dell’assicurato, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere le condizioni di assicurazione e di contribuzione occorrenti per il diritto ai trattamenti di invalidità o le condizioni di anzianità e di contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La pensione a favore dei superstiti si distingue in:

  • pensione di reversibilità, che viene liquidata in seguito alla morte del pensionato;
  • pensione indiretta, che viene liquidata in seguito alla morte dell’assicurato non titolare di pensione.

La percentuale di reversibilità varia in funzione degli aventi diritto. Di norma, se è presente solo il coniuge, la quota è pari al 60 per cento. Tuttavia, i redditi del superstite possono ridurre l’assegno pensionistico reversibile/indiretto fino al 50 per cento, secondo predeterminati scaglioni di reddito.

Procedura pignoramento pensione di reversibilità

Il creditore che vuol pignorare la pensione di reversibilità dovrà intimare all’Inps l’accantonamento del quinto della pensione erogata al netto comunque del minimo vitale. La procedura resta quella del pignoramento presso terzi tramite il tribunale. Infatti, anche le pensioni di reversibilità sono pignorabili negli stessi termini della pensione diretta.

Se però il familiare superstite rinuncia all’eredità, pur continuando a percepire la pensione di reversibilità, non può essere oggetto di pignoramento. La reversibilità infatti non viene meno a seguito della rinuncia essendo un diritto personale e non successorio.

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