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Il 21 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dell’11 ottobre 2023, n. 166 che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme disponibili, pari a 39 milioni di euro, per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal 2023 al  2026, destinate a tutte quelle imprese di autotrasporto che al fine di migliorare ed ottimizzare la  catena  intermodale,  con  conseguente  decongestione della  rete  viaria  e  riduzione  delle  esternalità  negative  dei trasporti merci, optano per l’utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in  Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Queste nuove forme di incentivazione rientrano nel cosiddetto “Sea Modal Shift”, il nuovo programma di incentivi destinati alle imprese di autotrasporto merci che utilizzano i traghetti per ridurre il traffico su strada a vantaggio dell’integrazione del trasporto marittimo a corto-medio raggio nella catena intermodale e che ha preso il posto dell’ormai ex Marebonus.

Più nello specifico, possono beneficiare dei contributi del regolamento in oggetto le imprese che imbarchino su navi Ro-Ro e Ro-Pax veicoli o cassemobili al fine di percorrere le tratte marittime individuate e indicate nell’Allegato A (scaricabile in basso).

Per poter accedere ai contributi, le Imprese devono presentare apposita autodichiarazione, da cui risulta che le stesse:

    a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

    b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

    c) non sono sottoposte a liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, liquidazione coatta    amministrativa, amministrazione straordinaria, oppure a procedure volontarie di liquidazione e scioglimento della società;

    d) operano nel rispetto delle norme e degli obblighi europei in materia di lavoro;

    e)  sono in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo;

    f) non si trovano in condizioni ostative alla concessione delle agevolazioni;

    g)  hanno integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute delle quali sia stata eventualmente disposta la restituzione;

    h)  non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il contributo è destinato a quelle imprese che presentino domanda contenente un piano previsionale di imbarco di veicoli per l’annualità successiva su tratte marittime oggetto di incentivazione.

Per la quantificazione del numero di imbarchi oggetto del contributo devono essere individuati come singola unità imbarcata gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 t (quali autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici semoventi e trattori stradali). Sono individuati come due unità di carico i complessi stradali veicolari quali autotreni e autoarticolati.  Il trasporto delle bisarche è incentivato in alternativa o individuando l’autoveicolo o il complesso veicolare imbarcato trasportante veicoli stradali oppure i singoli veicoli stradali direttamente imbarcati. Le equivalenze alla singola unità di carico imbarcata di tutte le tipologie di veicoli stradali trasportati sulle bisarche o direttamente imbarcati sono individuate nell’Allegato B (scaricabile in basso). Le domande per ottenere i contributi sono corredate da una lettera di impegno dell’Impresa a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore per le rendicontazioni.

Al beneficiario è riconosciuto, per ogni imbarco effettuato, un contributo proporzionale al percorso   stradale evitato, come quantificato nell’Allegato A. 

Per accedere ai contributi le Imprese, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette Imprese e iscritte al REN, devono presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  L’apertura dei termini per presentare la domanda verranno indicati da un successivo decreto del MIT da adottare entro i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto (6 dicembre 2023). L’istanza deve contenere:

    a) ragione sociale dell’Impresa;

    b) sede legale dell’Impresa;

    c) legale rappresentante dell’Impresa;

    d) codice fiscale;

    e) partita IVA;

    f) indirizzo di posta elettronica certificata;

    g) indirizzo del legale rappresentante dell’Impresa;

    h) firma del legale rappresentante dell’Impresa;

    i) numero di iscrizione al Registro elettronico o numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori o analoga registrazione che consenta il trasporto delle merci su strada per conto terzi (licenza comunitaria);

    l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o analoghi registri nazionali;

    m) piano previsionale degli imbarchi per l’annualità successiva.

Le domande per accedere ai contributi sono inviate, esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’Impresa, ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa, può presentare un’unica domanda di contributo all’anno. Ai fini della verifica dell’unicità delle domande, il regolamento in oggetto prevede che farà fede il numero o il codice identificativo dell’impresa che ne permetta l’identificazione univoca ai fini fiscali. Pertanto le imprese di autotrasporto, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, indicano chiaramente, a pena di esclusione, il numero o il codice identificativo.

I richiedenti il contributo presentano al Ministero richiesta di riconoscimento di contributi, allegando all’istanza, anche in formato digitale editabile, la rendicontazione dei viaggi effettuati nell’annualità in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella domanda contenente le seguenti informazioni:

    a) tratta marittima utilizzata;

    b)  importo pagato al netto dell’IVA per tratta   marittima utilizzata;

    c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata.

Il Ministero, avvalendosi di Ram Spa, soggetto gestore dell’iniziativa nonché società in house del Ministero stesso, verifica la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari.

Infine, l’erogazione del contributo è subordinata:

    a) al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro;

    b) alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato.

* Si fa presente che, nonostante sia menzionata nell’Allegato A del decreto, la tratta Catania-Napoli non esiste.

 

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