Ho subito il pignoramento del conto corrente da Agenzia Entrate Riscossione: la lettera, già arrivata alla banca, dice che se non pago entro 60 giorni i soldi verranno prelevati. Se chiedo ora la rateazione posso sbloccare il conto corrente?
Anche con le nuove regole approvate nel 2022, il contribuente può sospendere il pignoramento del conto corrente chiedendo e ottenendo una rateazione, ossia la dilazione del debito riportato dalle cartelle di pagamento scadute e non versate. In particolare, non basta la presentazione dell’istanza né l’accettazione da parte di Agenzia Entrate Riscossione, ma è necessario dar prova di aver versato la prima rata. Il tutto ovviamente deve avvenire prima della scadenza dei 60 giorni intimati con l’atto di pignoramento presso terzi. Difatti, una volta intervenuto il passaggio del denaro dal conto del contribuente-debitore a quello dell’Esattore, l’eventuale dilazione del pagamento non sospende più l’esecuzione forzata: in altre parole, non c’è più modo di ottenere indietro il proprio denaro.
Pignoramento abbandonato con la rateazione
Le recenti modifiche apportate alla legge sulla riscossione esattoriale hanno chiarito che le richieste di rateazione:
- sospendono i pignoramenti in corso e impediscono quelli futuri (ovviamente purché basati sulle cartelle rateizzate; viceversa, se dovessero scadere ulteriori cartelle non rateizzate, il pignoramento potrebbe avvenire a causa di queste ultime);
- non sospendono le misure cautelari in corso ossia il fermo dell’auto e l’ipoteca iscritta dall’esattore, ma impediscono quelle future.
Questo significa che se il pignoramento non è giunto alla fase finale, con l’aggiudicazione del bene messo all’asta o con il trasferimento del denaro pignorato, si è sempre in tempo per bloccare la procedura.
Nel caso di pignoramento del conto corrente bancario, l’accettazione della domanda di dilazione e il pagamento della prima rata blocca tutta la procedura. Se invece sono decorsi i 60 giorni dalla notifica del pignoramento e la somma è già passata sul conto dello Stato, non c’è più nulla da fare anche presentando una domanda di rateazione.
Ricordiamo che con le nuove regole contenute nel “Decreto Aiuti” dal 18 luglio 2022 la rateizzazione a semplice istanza del contribuente è consentita per i debiti di importo complessivo fino a 120mila euro (in precedenza la soglia era di 60mila euro), senza bisogno di comprovare una situazione di difficoltà economica, e si decade dal piano di dilazione concessa se vi sono 8 rate non pagate (anziché 5).
Fermi e ipoteche non si abbandonano con la rateazione
Quanto invece a fermi e ipoteche, se si è già ricevuto il preavviso, l’accettazione della rateazione impedisce l’esecuzione della misura cautelare. Viceversa, se fermo e ipoteca sono già stati iscritti, le conseguenze sono diverse:
- fermo: è possibile sospendere il fermo con la dimostrazione del pagamento della prima rata della dilazione; eseguito il versamento, l’Agenzia Entrate Riscossione rilascia una quietanza che va presentata al Pra e che annota la sospensione del fermo auto. Il contribuente può tornare a circolare fino a quando, con il pagamento dell’ultima rata, il fermo verrà completamente cancellato;
- ipoteca: la rateazione non sospende l’ipoteca anche con il versamento della prima rata. La misura continua a persistere fino a estinzione integrale del debito.
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