Il presente contributo vuole interrogarsi su un problema connesso alla presentazione del ricorso ex Legge 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la precisione il rapporto tra la procedura di sovraindebitamento e l’eventuale procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del soggetto che abbia presentato il ricorso per la composizione della crisi.
Come noto, la Legge 3/2012, ribattezzata “Salva suicidi”, introduce rimedi alla situazione di sovraindebitamento del debitore, ossia a quelle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta’ di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita’ di adempierle regolarmente.
In particolare, vengono disciplinati all’interno della Legge 3/2012 il cd Accordo di composizione della crisi e il cd Piano del Consumatore.
Senza qui voler entrare in maniera approfondita nei due strumenti, ci si vuole soffermare sui rapporti tra la procedura di sovraindebitamento e le procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti nei confronti del debitore che abbia fatto ricorso agli strumenti di cui alla Legge 3/2012.
Sia con riguardo all’accordo di composizione della crisi sia con riguardo al piano del consumatore, la legge prevede la possibilità che vengano interrotte tutte le azioni esecutive in corso.
Con riguardo all’accordo di composizione della crisi, l’art. 10 comma 2 lett. c) prevede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita’, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
Con riguardo al piano del consumatore, l’art. 12 bis al comma 2 prevede che Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita’ del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo’ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
La domanda che ci si pone, alla luce del dettato normativo, è se basti la mera presentazione del ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento per ottenere l’interruzione automatica delle procedure esecutive immobiliari eventualmente pendenti. Mentre l’art. 10 sembra più categorico, l’art. 12 bis sembra rimettere alla valutazione del giudice ogni decisione.
La risposta al quesito varia ad avviso di chi scrive a seconda dell’interesse che si intende maggiormente proteggere, se quello del creditore o quello del debitore.
Nell’ottica favorevole al creditore, si potrebbe concludere che la prosecuzione dell’asta giudiziaria di fatto non interferisce con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento la quale terrà conto (ai fini della predisposizione del piano del consumatore o ai fini dell’accordo coi creditori) degli eventuali introiti provenienti dalla vendita alle aste pendenti per determinare le percentuali di soddisfazione dei singoli creditori.
Nell’ottica più favorevole al debitore, e ad avviso di chi scrive più rispondente alla ratio di cui alla Legge 3/2012, invece il diritto del soggetto debitore alla propria esdebitazione dovrebbe ritenersi prevalente sul diritto di ogni singolo creditore a vedere soddisfatto il proprio credito. In quest’ottica, in via del tutto precauzionale, i Tribunali dovrebbero sospendere le aste giudiziarie in ragione della mera presentazione di ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per approfondimenti:
(Altalex, 26 maggio 2016. Articolo di Edoardo Colzani)
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