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Il nuovo rito di cognizione semplificato non beneficia del dimezzamento del contributo unificato come avviene invece per il rito sommario di cognizione. Lo ha chiarito la Circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo scorso, spiegando le ragioni del diverso trattamento tributario dei due riti.

Il contributo unificato per i nuovi giudizi introdotti con le forme del procedimento semplificato di cognizione è intero o dimezzato?

Il chiarimento arriva con la Circolare 17 marzo 2023 (testo in calce) del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, diramata ai Presidenti di Tribunale, di Corte di Appello e della Corte di Cassazione.

I dubbi sul trattamento tributario del nuovo processo semplificato, nascono dal raffronto con il rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702 bis ss. c.p.c. che beneficia del trattamento di favore previsto all’art. 13 comma 3 del Testo unico sulle spese di giustizia, con pagamento di un contributo unificato dimezzato.

L’introduzione a seguito della riforma Cartabia del rito di cognizione semplificato (artt. 281 decies e seguenti del codice), ha fatto sorgere in molti operatori la convinzione di poter applicare anche a questo rito lo stesso trattamento, ammettendo il pagamento del contributo dimezzato.

Numerosi quesiti sono stati inoltrati al Ministero dagli uffici giudiziari di tutta Italia, e lo scorso 17 marzo la Direzione generale degli affari interni presso il Dipartimento affari di giustizia, ha diramato una circolare per dare indicazioni uniformi e scongiurare possibili danni erariali.

Per fare chiarezza sulla questione, gli uffici del Ministero partono della collocazione sistematica dei due riti all’interno del codice di procedura civile.

Il rito sommario di cognizione si situa tra i procedimenti speciali previsti nel libro IV titolo I del codice di procedura civile, espressamente richiamati dall’art. 13 comma 3 del testo unico spese di giustizia, in relazione al trattamento di favore, come chiarito a suo tempo dalla circolare del 04.08.2009 emanata dalla Direzione generale della giustizia civile.

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione invece, si colloca all’interno del processo di cognizione e non dei procedimenti speciali. Si tratta, scrive via Arenula, di una “precisa scelta legislativa che non può non avere ricadute anche sotto il profilo del trattamento tributario”.

La stessa relazione illustrativa alla Riforma ribadisce che il rito semplificato ha “natura di giudizio a cognizione piena”, ed è strumento pienamente alternativo al rito ordinario di cognizione.

Il processo civile dopo la riforma Cartabia, di Didone Antonio, De Santis Francesco, Ed. CEDAM. D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
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Per le sue caratteristiche di maggiore snellezza, il nuovo strumento è stato pensato per essere destinato a trovare applicazione nella maggior parte delle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, (a prescindere dalla complessità soggettiva o oggettiva della lite) e in molte cause destinate al Collegio (quando i fatti di causa non siano controversi, quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, e quando non sia richiesta un’istruzione complessa).

Il rito semplificato di cognizione rappresenta poi “la regola” nelle cause davanti al giudice di pace (art. 316 c.p.c.).

L’assimilazione al processo di cognizione piena si desume anche dalla disciplina della fase decisoria del rito che si conclude sempre con sentenza, soggetta ai comuni mezzi di gravame.

Venendo alle norme tributarie, la Circolare del 17 marzo ricorda che il contributo unificato rappresenta a tutti gli effetti un’entrata tributaria dovuta, di regola, per intero, in base al valore della lite.

Solo in caso di esplicita norma eccezionale, può esserne ammesso il dimezzamento, come avviene per il rito di sommario di cognizione, in virtù del terzo comma dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Quest’ultima norma però, introducendo un’agevolazione tributaria, è norma di “stretta interpretazione”, scrive il Ministero, e non è consentita la sua applicazione estensiva o analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente menzionate.

In conclusione, la Direzione generale chiarisce che i procedimenti semplificati di cognizione sono soggetti al contributo unificato intero, determinato in base agli scaglioni di valore fissati al primo comma dell’art. 13 TUSG, con esclusione del dimezzamento.

Analogamente, anche i procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE (in particolare si tratta dei giudizi disciplinati agli artt. 16-17-19bis-19 ter del D.lgs. 150/2011) sono soggetti al pagamento del contributo unificato per intero, con esclusione del dimezzamento.

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