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Una parte ottiene un decreto ingiuntivo fondato su una scrittura privata, l’ingiunto propone opposizione disconoscendo la firma apposta sul documento. Il creditore-opposto insiste nell’accoglimento della propria pretesa ma non formula un’esplicita istanza di verificazione al fine di accertare l’autenticità del documento disconosciuto.

L’istanza di verificazione può essere proposta anche implicitamente e senza formalismi?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 17 luglio 2023 n. 20533 (testo in calce), risponde affermativamente e chiarisce che l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule particolari o specifici mezzi. Infatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che «l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo».

Giurisprudenza Italiana, di Autori AA. VV., Ed. UTET, Periodico. Mensile di monitoraggio giurisprudenziale in tutte le aree del diritto: civile, processuale civile, arbitrato, commerciale, lavoro, amministrativo, penale e processuale penale, profili interdisciplinari, tributari, costituzionali e comunitari.
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La vicenda

Il direttore generale di un consorzio di bonifica ottiene un decreto ingiuntivo contro l’ente per l’importo di circa 42 mila euro a titolo di compenso speciale con riferimento all’anno 2009. Il suddetto compenso era stato corrisposto anche negli anni precedenti (dal 2004 al 2008) in forza di una specifica deliberazione e del disciplinare ad essa allegato. Il consorzio propone opposizione, il provvedimento monitorio viene revocato ed è accolta la domanda di restituzione del compenso versato negli anni pregressi, con conseguente condanna dell’opposto alla restituzione di circa 244 mila euro.

In particolare, la Corte d’Appello ha dato atto del disconoscimento della firma presente sulla delibera ad opera del legale rappresentante del consorzio e del fatto che l’opposto non abbia proposto istanza di verificazione della sottoscrizione così disconosciuta. In tal modo, è venuta meno la valenza probatoria del documento; inoltre, il giudice di merito ha escluso che, nel caso in esame, sia configurabile una richiesta implicita di verificazione del documento.

Si giunge così in Cassazione.

Premessa: disconoscimento, verificazione e “prova muta”

Prima di analizzare il decisum ricordiamo brevemente l’istituto della verificazione.

L’efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o sia giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l’istanza di verificazione. Il relativo giudizio (art. 216 c.p.c.) consiste nell’accertamento dell’autenticità della scrittura. Qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017; Cass. 155/1994; Cass. 4094/1984). Quindi, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoriae preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass. 2347/1987). Un documento disconosciuto dalla parte contro cui è prodotto, qualora non sia fatto oggetto di istanza di verificazione, resta una “prova muta”. In buona sostanza, non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso il valore probatorio della delibera su cui si fonda la pretesa creditoria del ricorrente, atteso che il legale rappresentante del consorzio ha disconosciuto la propria sottoscrizione, mentre il creditore non ha proposto “formalmente” l’istanza di verificazione. Tale istanza può sollevarsi in modo implicito?

Come vedremo, i giudici di legittimità rispondono affermativamente.

Sì all’istanza di verificazione implicita

Il ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia escluso la possibilità che l’istanza di verificazione della scrittura privata sia implicita. Egli, infatti, non ha mai rinunciato ad avvalersi della delibera la cui sottoscrizione è stata disconosciuta. Inoltre, la medesima delibera è stata riconosciuta implicitamente anche dal consorzio, atteso che vi ha dato esecuzione negli anni precedenti, senza mai sollevare perplessità in ordine alla firma dei mandati di pagamento.

La Suprema Corte considera fondata la doglianza.

La giurisprudenza ammette che l’istanza di verificazione della scrittura privata possa essere implicita; ciò accade quando la parte insiste per l’accoglimento della pretesa fondata sull’autenticità del documento e non occorre:

  • la formale apertura di un procedimento incidentale,
  • ·né l’assunzione di prove specifiche allorché gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia in merito (Cass. 32169/2022; Cass. 16383/2017).

Per valutare il perdurante interesse della parte di avvalersi del documento disconosciuto occorre considerare le sue difese e valutare l’istruttoria della causa. Nel caso di specie, la parte ha insistito nell’accoglimento della pretesa fondata sull’autenticità della scrittura disconosciuta (la delibera) e da ciò si evince un’implicita istanza di verificazione (Cass. 20393/2016).

La giurisprudenza ammette la proposizione dell’istanza di verificazione in forma implicita e da ciò consegue l’eliminazione di ogni formalismo anche per ciò che attiene alle conseguenze dell’istanza di verificazione (Cass. 13258/2006; Cass. 13611/2002). In altre parole, l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule particolari o specifici mezzi e può essere decisa anche sulla base dell’articolazione di una mera prova testimoniale (Cass. 890/2003; Cass. 15711/2003).

Conclusioni

Gli ermellini ritengono che la sentenza gravata si sia discostata dai principi sopra esposti, non attribuendo alla linea difensiva del ricorrente la natura di richiesta implicita di verificazione; inoltre, non è stato dato rilievo al fatto che la delibera contestata sia stata, nel corso degli anni, reiteratamente eseguita dal consorzio di bonifica. In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza gravata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello che deciderà anche sulle spese.









 


 

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