La legge di Bilancio 2025 approdata alle Camere conferma la misura introdotta lo scorso anno: il bonus mamme. La nuova manovra approdata in Parlamento estende il bonus anche alle lavoratrici autonome. Il tetto di reddito annuo – in base alla bozza del disegno di legge – è di 40 mila euro. Restano escluse le lavoratici con contratti di lavoro domestico.
L’esonero contributivo spetta alle madri con almeno due figli. L’esonero si avrà fino ai 10 anni del figlio più piccolo e, dal 2027, con tre o più figli, il bonus spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Il testo dalla bozza della legge di Bilancio:
A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo.
La misura riguarda anche le lavoratrici della scuola. Se tutto confermato, l’esonero, se riconosciuto dopo domanda, verrà accreditato direttamente alla lavoratrice madre beneficiaria tramite il sistema NoiPA.
Le domande sono state presentate sul sito del MIM.
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