Focus sul rapporto tra evasione fiscale e bancarotta fraudolenta: si parte dall’analisi di un caso pratico per arrivare a riflessioni di piĆ¹ ampia portata sulla connessione che lega le due fattispecie
In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della societĆ , da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dellāerario e degli enti previdenziali (cfr. tra le molte Cass. 24752/18).
E ancora la Suprema Corte ha chiarito che la stabile e continuativa omissione degli adempimenti fiscali rientra nella nozione di operazioni dolose suscettibili di cagionare il fallimento (cosƬ, tra le molte, Cass. 22488/2019).
Da ultimo il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, con la Sent., 25 gennaio 2023, n. 1231, ha affermato sul tema rilevanti considerazioni, che possono indurre a qualche riflessione di sistema, anche considerato che, come si puĆ² leggere da molti articoli di cronaca, ormai la connessione tra le due fattispecie ĆØ allāordine del giorno nellāambito di inchieste da parte delle Procure di mezza Italia.
Bancarotta fraudolenta fallimentare: lāanalisi di un caso pratico
Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una societĆ . Da accertamenti eseguiti in costanza di procedura concorsuale e dalla Guardia di Finanza, erano emersi plurimi episodi di mala gestio da parte degli amministratori.
In particolare, la Guardia di Finanza aveva avviato una verifica fiscale nei confronti della societĆ poi fallita, allāesito della quale erano stati notificati cinque avvisi di accertamento, essendo emerse gravi irregolaritĆ quali: omesso versamento delle imposte IRAP, IVA, IRES, indebita deduzione di costi, omessa registrazione di fatture, omessa registrazione e dichiarazione dei ricavi, operazioni inesistenti, etc.
Assumeva, pertanto il fallimento che gli amministratori della compagine poi fallita si erano resi gravemente inadempienti per violazioni degli obblighi loro imposti dalla legge, soprattutto di ordine fiscale e contributivo oltre che di natura contabile, con conseguenti responsabilitĆ risarcitorie sia verso la societĆ che verso i creditori.
Il Tribunale sposava tale linea, rilevando che, a mente dellāart. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dellāatto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dellāincarico e dalle loro specifiche competenze, laddove tra gli obblighi di diligenza imposti dalla legge rientrano anche quello di corretta gestione e conservazione delle risorse finanziarie per provvedere al pagamento degli obblighi fiscali e tributari, onde evitare lāaggravio delle relative sanzioni e interessi di mora, e, a mente dellāart. 2423 c.c., lāobbligo di redigere il bilancio secondo i crismi di chiarezza, veridicitĆ e correttezza.
Nella specie, non era in dubbio che gli amministratori si fossero resi inadempienti in ordine ai detti obblighi, laddove, anzi, i medesimi convenuti avevano espressamente dedotto di aver in effetti fatturato operazioni inesistenti al fine di ottenere liquiditĆ dagli istituti di credito, aggravando cosƬ lāesposizione debitoria della societĆ , soprattutto in relazione alle maggiori sanzioni (ed interessi) applicate dallāAmministrazione finanziaria. Esborsi che sarebbero stati evitati se lāamministratore, utilizzando lāordinaria diligenza, avesse provveduto regolarmente ai propri obblighi (cfr., Trib. Roma sent. n. 24233/2017).
Il Tribunale rileva poi che sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del divieto di prosecuzione in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, il criterio a cui fare riferimento ĆØ quello della c.d. differenza dei netti patrimoniali, laddove, con tale criterio, il danno viene calcolato come differenza tra i patrimoni netti individuati nel momento in cui si verifica la causa di scioglimento e nel momento del passaggio alla fase di liquidazione (ovvero alla dichiarazione di fallimento).
In questo modo il metodo adottato rispetta il nesso di causalitĆ tra il comportamento illegittimo e la produzione del danno. Il danno in termini di perdita incrementale netta, infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile lāeffettiva diminuzione subita dal patrimonio della societĆ per effetto della ritardata liquidazione.
Il fallimento attore riferiva del resto che tale condotta integrava anche la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva, avendo avuto la stessa condotta una chiara incidenza causale sul dissesto della societĆ e sul relativo depauperamento del patrimonio della fallita.
A tal proposito il Tribunale rileva che, in tema di responsabilitĆ civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando ĆØ prospettato un illecito astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., spetta al giudice accertare, incidenter tantum e secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, indipendentemente dalla norma penale cui lāattore riconduce la fattispecie (cfr. ex multis Cass. sent n. 9445/2012).
Peraltro la risarcibilitĆ del danno non patrimoniale, ai sensi dellāart. 2059 c.c. e 185 c.p. non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, nĆ© occorre una condanna penale passata in giudicato, ma ĆØ sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicchĆØ la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento allāaccertamento ad opera del giudice civile (cfr. ex multis Sent. n. 3371/2020).
Il ruolo degli indici di fraudolenza
Quanto alla astratta configurabilitĆ della fattispecie di bancarotta fraudolenta i giudici evidenziano quindi che la condotta posta in essere dai convenuti appariva in effetti astrattamente riconducibile alla fattispecie di bancarotta patrimoniale.
SenonchĆØ, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, lāaccertamento dellāelemento oggettivo della concreta pericolositĆ del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza, rinvenibili ad esempio nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dellāazienda, nel contesto in cui lāimpresa ha operato, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dellāintegritĆ del patrimonio dellāimpresa, e, dallāaltro, allāaccertamento in capo allāagente della consapevolezza e volontĆ della condotta pericolosa.
La medesima giurisprudenza ha altresƬ rammentato che, ai fini della sussistenza del dolo generico, non sono necessari la consapevolezza dello stato di insolvenza dellāimpresa, nĆ© lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (cfr. ex multis Cass. sent. n. 32219/2013, sent. n. 21846/2014; sent. n. 44933/2011), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della societĆ , lāincidenza dellāatto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori (cfr. ex multis Cass. sent. n. 29850/2022), nonchĆ© la consapevole volontĆ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. S.U. 22474/2016; Cass. sent. 4710/2020).
Assume inoltre rilievo in ordine ai c.d. indici di fraudolenza il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dellāimpresa poi fallita, ovvero in una fase di giĆ conclamata decozione della stessa.
Alla luce dei suesposti rilievi, dovendo il giudice civile, ai soli fini risarcitori, limitarsi a scrutinare se la condotta posta in essere dagli amministratori sia astrattamente ascrivibile alla fattispecie di reato contestata, doveva nella specie ritenersi lāastratta configurabilitĆ della bancarotta patrimoniale di cui allāart. 216, comma 1, L.f., non potendo tuttavia ritenersi provato il concorso ai sensi degli artt. 110 e 223 L.f., in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Difettava infatti, in tal caso, la prova dellāelemento soggettivo della consapevolezza dei predetti di cagionare un depauperamento della societĆ fallita a danno dei creditori sociali e la prova della concreta ingerenza nella gestione della societĆ .
In ordine alla quantificazione del danno, alla stregua del riferito criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali, pacificamente applicabile allāipotesi di illegittima prosecuzione di attivitĆ , lāammontare del danno risultava essere dunque pari ad Euro 2.225.156,20.
Rapporto tra evasione fiscale e bancarotta fraudolenta
Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, in termini piĆ¹ generali, in ordine al rapporto tra evasione fiscale e reato di bancarotta fraudolenta, giova anche evidenziare quanto segue.
Un costante orientamento di legittimitĆ , dedicato alla tecnica di autofinanziamento mediante sistematico ricorso allāomissione del pagamento di imposte e contributi, afferma che in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui allāart. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi fiscali previdenziali con carattere di sistematicitĆ (cfr., Cass., n. 15281 del 2017; Cass., n. 12426 del 2014).
In particolare, le operazioni dolose di cui allāart. 223, comma 2, n. 2, L. Fall., attengono infatti alla commissione di abusi di gestione, o di infedeltĆ ai doveri imposti dalla legge allāorgano amministrativo nellāesercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la āsaluteā economico-finanziaria della impresa e postulano una modalitĆ di pregiudizio patrimoniale discendente non giĆ direttamente dallāazione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensƬ da un fatto di maggiore complessitĆ strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento, o, comunque, una pluralitĆ di atti coordinati.
Il fallimento determinato da operazioni dolose configura dunque unāipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale e lāonere probatorio dellāaccusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontĆ della natura dolosa dellāoperazione alla quale segue il dissesto, nonchĆØ dellāastratta prevedibilitĆ di tale evento quale effetto dellāazione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dellāintegrazione dellāelemento soggettivo, la rappresentazione e la volontĆ dellāevento fallimentare (cfr., Cass., n. 17690 del 18/02/2010; Cass., n. 45672 del 01/10/2015).
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