Superbonus condomini, cosa succede in caso di errore di fatturazione risalente al 2023? Come bisogna sanare l’errore al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110%? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate con un nuovo interpello di chiarimento.
A seguito della pubblicazione dell’interpello n. 146/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus, la misura di incentivazione edilizia introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte. Il documento punta l’attenzione sugli errori di fatturazione e sulla possibilità di poter accedere all’agevolazione fiscale nella misura vigente nel 2023 (110%).
Nel caso specifico, un condòmino incaricato di un condominio minimo chiede chiarimenti sull’errata esposizione dello sconto in fattura in tre fatture emesse da una ditta. Nello specifico, che non veniva esposto a valle dell’importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma nel corpo della stessa, così ”erroneamente” neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati.
Dunque, l’impresa ha praticato lo sconto sul solo imponibile, senza addebitare l’IVA in rivalsa. È doveroso precisare che secondo la normativa, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’Iva. Non ci resta che dare un’occhiata ai chiarimenti del Fisco.
Superbonus ed errore di fatturazione: i chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, come chiarito nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Inoltre, il Fisco ricorda che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI (Sistema di Interscambio). Dunque, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile considerare la data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI, e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, l’impresa dopo aver individuato l’errore, ha emesso nuove fatture, con data 29 dicembre 2023, ma trasmesse allo SdI il 27 marzo 2024. In altre parole, siamo oltre i termini consentiti per sanare l’errore. Dunque, la data da prendere in considerazione per l’emissione delle fatture è il 27 marzo 2024 e l’aliquota della detrazione e l’importo che potrà essere oggetto di sconto in fattura, ammonta al 70% del prezzo pagato.
Infine, non è consentito retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.
Superbonus news
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Errore di fatturazione nel Superbonus: immagini e foto
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