In data 29 dicembre 2023, una ditta appaltatrice aveva emesso ad un condominio committente tre diverse fatture, tutte con il meccanismo dello sconto (quindi senza materiale pagamento).
Tuttavia, “in sede di avvio delle procedure di asseverazione”, nelle dette fatture non veniva esposto a valle l’importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma nel corpo della stessa, così ”erroneamente” neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati.
Il condominio ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di sanare l’errore per conservare l’agevolazione nella misura piena del 110%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale errore non è sanabile (risposta 146/2024).
In caso di sconto integrale in fattura (quindi senza pagamento), si fa riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (risposta n. 1 del 5 gennaio 2024).
In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).
In ogni caso è necessario che
- la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI (cioè al sistema informatico che è preposto alla gestione delle fatture elettroniche da e verso la pubblica amministrazione. La trasmissione delle fatture da e verso le PA deve obbligatoriamente passare per questo sistema) nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni)
- ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%.
Nel caso esaminato invece è avvenuto quanto segue:
- la ditta fornitrice ha emesso, il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa
- le successive note di debito prodotte per ”rettificare” le fatture errate, datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, ”emesse” il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).
- Le nuove fatture, che replicano le precedenti salvo per l’addebito dell’IVA, non sembrano essere state stornate con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.
Pertanto, le note di debito corrette inviate allo SdI il 27 marzo 2024 hanno fanno sì che lo sconto in fattura, se sussistono gli altri requisiti, sia applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).
Infine, sebbene il fornitore possa sanare le sanzioni relative alle violazioni tramite il ravvedimento operoso, questa sanatoria non consente di retrodatare l’efficacia delle fatture per fruire dell’agevolazione del 110%.
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