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La composizione negoziata è una procedura volta a favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi attraverso il supporto di un esperto indipendente. L’esperto guida l’imprenditore nella ricerca di soluzioni per superare la crisi, negoziando con i creditori e altri soggetti coinvolti. In particolare, l’art. 25 ter D. lgs. n. 14 del 2019 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, regola la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta con il D. l. n. 118 del 2021 e convertita con modificazioni dalla l. n. 147 del 2021.

Le imprese in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario possono accedere a questa procedura presentando istanza tramite una piattaforma telematica. L’autorità competente nomina un esperto indipendente per facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori.

L’esperto analizza la situazione dell’impresa, propone soluzioni per la ristrutturazione del debito e assiste nella redazione di piani di risanamento e accordi con i creditori. Gli accordi raggiunti sono vincolanti e possono essere omologati dal Tribunale. In caso di mancato accordo, si può ricorrere ad altre procedure concorsuali. Tra queste alternative vi sono il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e l’amministrazione straordinaria. Ogni procedura ha specifici requisiti e conseguenze per l’impresa, che vanno valutati attentamente in base alla situazione specifica.

La procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo o con l’interruzione delle trattative, e l’esperto redige un rapporto finale per l’autorità competente.

Determinazione del compenso dell’esperto 

La determinazione del compenso spettante all’esperto incaricato della composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) introdotto dal DLgs. 14/2019.In particolare, l’art. 25-ter del D. Lgs. n. 14 del 2019 è la disposizione che regola il compenso per l’esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Vediamo in dettaglio i punti principali:

Base di calcolo del compenso: Il compenso dell’esperto è calcolato su una base che tiene conto dell’ammontare dell’attivo dell’impresa. Gli onorari dell’esperto sono determinati applicando percentuali fisse a specifici scaglioni di attivo. Per la prima volta, il compenso è calcolato solo sull’attivo e non sul passivo patrimoniale, compensato dalla considerazione del numero dei creditori coinvolti. La determinazione del compenso può presentare criticità quando la composizione riguarda un gruppo di imprese, poiché la normativa non specifica chiaramente come applicare la base di calcolo in questi casi.

Limiti del compenso previsti dall’ art. 25 ter, comma 3, del D. lgs. n. 14 del 2019 (CCII): 

  • Minimo: Il compenso dell’esperto non può essere inferiore a 4.000 euro, indipendentemente dall’ammontare dell’attivo.
  • Massimo: Il compenso non può superare i 400.000 euro.

Esiste anche il caso di un compenso predeterminato (art. 25 ter, comma 8, D. lgs. n. 14 del 2019). Infatti, in casi particolari, come quando l’imprenditore non si presenta davanti all’esperto o quando l’istanza viene archiviata, è previsto un compenso fisso di 500 euro.

Esempio di calcolo

Immaginiamo un’impresa con un attivo di 5 milioni di euro. Supponiamo che la normativa preveda le seguenti percentuali:

  • 0,5% per i primi 1 milione di euro
  • 0,4% per l’ammontare tra 1 e 3 milioni di euro
  • 0,3% per l’ammontare tra 3 e 5 milioni di euro

Il calcolo del compenso dell’esperto sarebbe:

  • 0,5% di 1 milione = 5.000 euro
  • 0,4% di 2 milioni = 8.000 euro
  • 0,3% di 2 milioni = 6.000 euro

Totale compenso = 5.000 + 8.000 + 6.000 = 19.000 euro

In questo caso, il compenso di 19.000 euro rispetta i limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa.

Adeguamento del compenso dell’esperto

L’adeguamento del compenso dell’esperto è strutturato in base a diversi criteri. In primo luogo, si fa riferimento al  numero dei creditori : il compenso aumenta del 25% se i creditori sono tra 21 e 50, e del 35% se superano i 50, mentre si riduce del 40% se sono meno di 5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali sono esclusi dal conteggio dei creditori, tuttavia, per ogni ora di incontro con le rappresentanze sindacali è previsto un compenso aggiuntivo di 100 euro.

In secondo luogo, il compenso varia in funzione dei risultati ottenuti. Se l’esperto vende l’azienda o trova un acquirente, il compenso aumenta del 10%. La conclusione di trattative con accordi definitivi, anche post-relazione finale, comporta un aumento del 100%. Inoltre, la firma di un accordo previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c) comporta un ulteriore incremento del 10%.

Altre considerazioni riguardano il rilievo del passivo, che viene valutato in modo indiretto attraverso la complessità delle trattative e il numero dei creditori. Non sono previsti aumenti di compenso per la sola individuazione di un potenziale acquirente senza una vendita effettiva.

La logica degli aumenti è basata su un sistema di premialità per incentivare l’attività dell’esperto. Gli aumenti sono calcolati sull’importo ottenuto dalle percentuali sull’attivo dell’azienda. Un aumento del 100% viene applicato dopo tutte le altre percentuali di riduzione o aumento legate al numero di creditori e alle vendite aziendali. Infine, l’aumento del 10% per la sottoscrizione di un accordo si aggiunge sull’importo già aumentato del 100%.

Compenso in caso di composizione negoziata per gruppo di imprese

Il compenso dell’esperto in caso di composizione negoziata per un gruppo di imprese è calcolato sulla base dell’attivo di ciascuna impresa partecipante al gruppo. Tuttavia, la formulazione della legge lascia dubbi su come applicare queste percentuali: se devono essere calcolate sull’attivo di ogni singola impresa del gruppo o sulla somma degli attivi di tutte le imprese del gruppo. La prima interpretazione sembra più corretta, poiché garantisce un compenso adeguato alla complessità del lavoro dell’esperto. Inoltre, vi sono dubbi sull’applicabilità delle maggiorazioni o riduzioni del compenso, considerando l’uso dell’avverbio “esclusivamente”.

Nonostante ciò, sembra ragionevole applicare anche in questo caso le maggiorazioni e riduzioni previste dai commi 3, 5 e 6. Ad esempio, la maggiorazione del comma 3, lettera d), dovrebbe essere applicata sull’importo calcolato a percentuale sull’attivo della società venduta. Le maggiorazioni dei commi 5 e 6 devono essere applicate sulla somma degli importi calcolati secondo le percentuali sugli attivi delle società del gruppo. L’avverbio “esclusivamente” indica che l’attivo delle società del gruppo non partecipanti non deve essere considerato nella base di calcolo del compenso. Per le imprese con i requisiti dell’art. 1, co. 2, l.fall., l’art. 17 stabilisce che si applichino le previsioni dell’art. 16, compatibilmente. Non sono necessari particolari adattamenti per il calcolo del compenso sull’attivo e le variazioni legate al numero dei partecipanti alle trattative. Tuttavia, per gli aumenti legati all’esito delle trattative:

  1. L’aumento del 100% dell’art. 16, comma 5, è riconosciuto se, al termine delle trattative, vengono stipulati gli accordi e contratti previsti dall’art. 17, comma 4, lettere a), b) e c).
  2. L’aumento del 10% dell’art. 16, comma 6, è riconosciuto se viene stipulato l’accordo previsto dall’art. 17, comma 4, lettera b).

Conclusione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza così come novellato disciplina la regolamentazione dei compensi per gli esperti di crisi aziendali, introducendo criteri chiari e limitando i costi per le imprese. Tuttavia, lascia alcune lacune riguardo ai compensi degli ausiliari e degli altri professionisti coinvolti. In ogni caso, la normativa garantisce una retribuzione adeguata per l’esperto, con una base di calcolo ancorata all’attivo dell’impresa.

I limiti minimo e massimo assicurano che l’esperto riceva un compenso equo, evitando sia compensi troppo bassi che eccessivi. Il compenso predeterminato di 500 euro per casi limite garantisce comunque una remunerazione per l’esperto anche in situazioni in cui il lavoro non può essere svolto pienamente. Tuttavia, il legislatore ha introdotto meccanismi di adeguamento del compenso dell’esperto che gestisce le crisi aziendali, basati sulla complessità delle trattative e sui risultati ottenuti. 

 

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