Un bonus per chi deciderà di assumere donne vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Nei giorni scorsi l’Inps, con la circolare numero 41 del 5 marzo 2024, con oggetto l'”esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza”, ha fornito le prime indicazioni operative sulle modalità di accesso e sulla durata e la compatibilità con altri esoneri.
Massimo importo di 8mila euro annui
Secondo l’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, avviene nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8mila euro annui riparametrato e applicato su base mensile (667 euro) per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026. La durata è di 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di contratto.
I requisiti
Per beneficiare del bonus la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, due requisiti (oltre a essere stata vittima di violenza), specifica l’Inps nella circolare:
- essere disoccupata: in forza della previsione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
- essere percettrice del Reddito di libertà: in coerenza con quanto previsto in riferimento ad altre agevolazioni similari, l’esonero contributivo in questione può essere riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
L’agevolazione si applica anche alle proroghe di un contratto a termine, oltre che alle trasformazioni a tempo indeterminato. La sospensione può avvenire solo durante il congedo obbligatorio di maternità, è compatibile con altri incentivi alle assunzioni che non prevedano esplicitamente il divieto di cumulo. Spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche in part time o in somministrazione.
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