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La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25264/2023 ha enunciato il principio per cui il provvedimento di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo pronunciato dal giudice dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc non impedisce ad altri soggetti, dichiaratisi anch’essi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso.

Il caso: Tizio, munito di titolo esecutivo giudiziale, notificava alla propria debitrice Banca s.p.a. atto di precetto; Banca spa proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo che l’efficacia esecutiva del titolo era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione, nel corso di altro e precedente giudizio di opposizione a precetto, anch’esso proposto dalla Banca s.p.a. avverso l’esecuzione fondata sul medesimo titolo, iniziata dalla società Tizio & C. s.a.s..

Il Tribunale rigettava l’opposizione, reputando che l’efficacia del titolo messo in esecuzione non fosse sospesa; al contrario, la Corte d’Appello, accoglieva il gravame proposto da Banca spa e, con esso, l’opposizione agli atti esecutivi.

Per la Corte d’appello:

– l’appellante era da qualificarsi come “successore” del debitore per effetto di “cessione di debito”; – pertanto, sospesa l’efficacia del titolo esecutivo dal giudice dell’opposizione all’esecuzione iniziata dalla società Tizio, nessun’altra azione esecutiva poteva essere minacciata o intrapresa dal creditore in forza del medesimo titolo.

Tizio ricorre in Cassazione, evidenziando che:

a) il titolo esecutivo da lui messo in esecuzione era una sentenza di condanna pronunciata a favore della Tizio s.a.s., ed a carico della Banca;

b) sulla base di quel titolo veniva iniziata una prima esecuzione, a nome della società Tizio s.a.s., ma dopo l’estinzione della società; la Banca quindi proponeva in quel caso opposizione a precetto e il Tribunale, dopo avere sospeso l’efficacia del titolo, dichiarava nullo il precetto;

c) a questo punto Tizio iniziava una seconda opposizione, sulla base del medesimo titolo, ma questa volta nella veste di ex socio accomandatario della disciolta società e successore di questa nel credito verso la banca;

d) rispetto a questa nuova e diversa procedura esecutiva nessun rilievo poteva avere l’avvenuta sospensione dell’efficacia del titolo, disposta nel corso della precedente e diversa opposizione esecutiva, per di più ormai conclusa.

Per la Cassazione il motivo è fondato; sul punto osserva che:

– e’ ben vero, come affermato dalla Corte d’appello, che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, disposta dal giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c., ha una efficacia esoprocessuale, o “esterna” che dir si voglia: in pratica, impedisce al creditore sia di proseguire l’esecuzione minacciata, si di iniziarne una nuova;

– però, il suddetto provvedimento vincola soltanto le parti rispetto alle quali è stato pronunciato; sicché, una volta sospesa l’efficacia del titolo messo in esecuzione dalla Tizio s.a.s. (in quanto soggetto inesistente al momento dell’inizio dell’esecuzione), l’unico effetto d’una tale decisione era inibire alla sola Tizio s.a.s. la prosecuzione dell’esecuzione o l’inizio di una nuova esecuzione;

Da tali considerazioni discende il seguente principio di diritto: “il provvedimento di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, pronunciato dal giudice dell’opposizione a precetto ai sensi dell’articolo 615, primo comma, c.p.c., per ragioni inerenti la qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce l’inizio di una nuova esecuzione al solo creditore opposto; quel provvedimento invece non impedisce ad altri soggetti, dichiaratisi anch’essi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso”

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25264 2023

 

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