Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Con la sentenza n.9451 del 2024, la Cassazione ha chiarito l’importanza dei termini perentori nei procedimenti come l’espropriazione immobiliare. Questi termini, stabiliti per garantire l’efficienza del processo sono essenziali per l’amministrazione della giustizia, come nel caso di opposizione agli atti esecutivi.

Corte di Cassazione- Sez. III Civ.- sent. n. 9451 del 09-04-2024

La vicenda

La questione traeva origine da un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da vari creditori nei confronti del debitore e proseguito verso i suoi eredi e altri in cui è stato proposto un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. Il giudice dell’esecuzione ha approvato questo progetto nonostante le contestazioni presentate da uno degli eredi. In risposta, questo erede ha proposto opposizione agli atti esecutivi, la quale è stata accolta parzialmente dal tribunale, escludendo dalla ripartizione un erede di uno dei creditori originari.

Il motivo di ricorso principale

Il secondo motivo, ritenuto assorbente rispetto agli altri tre, la società ricorrente ha asserito che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improcedibile per la sua tardiva proposizione e per non essere stata preceduta dalla necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione in virtù degli artt. 618 e 156 e 158 c.p.c.
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso.

Fase sommaria

Il ricorso in opposizione in origine indirizzato al giudice dell’esecuzione è stato presentato e registrato nel ruolo degli affari contenziosi, segnalando una procedura regolare sin dall’inizio. Tuttavia, i giudici ermellini hanno osservato come il Presidente del Tribunale avesse inizialmente assegnato il caso a un giudice competente per le controversie di natura ordinaria anziché al giudice dell’esecuzione, il quale ha poi rimesso gli atti al giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, invece di gestire il procedimento in via sommari, ha interpretato il ricorso come un atto introduttivo per il merito del giudizio di opposizione e l’ha trasmesso al giudice di cognizione senza convocare le parti per la fase sommaria.
Di seguito, il giudice designato dal Presidente del Tribunale ha fissato un’udienza per la comparizione delle parti, stabilendo un termine per la notifica del ricorso alla parte opposta secondo l’articolo 618, co. 2, c.p.c. Tuttavia, l’opponente non ha rispettato il termine prefissato e ha richiesto e ottenuto un nuovo termine dall’istruttore del giudice.
I giudici hanno osservato che al contrario di quanto stabilito dal principio della struttura bifasica dell’opposizione esecutiva, la fase sommaria necessaria del procedimento di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione non è stata correttamente svolta.  Tale principio richiede che il giudice dell’esecuzione convochi le parti davanti a sé per la fase sommaria, stabilendo un termine perentorio per la notifica del ricorso, prima di assegnare un ulteriore termine per l’introduzione del merito del giudizio.
In coerenza con l’orientamento espresso giurisprudenza di legittimità, i giudici hanno ritenuto imprescindibile e non derogabile la fase preliminare sommaria dell’opposizione esecutiva, posta all’avvio dell’esecuzione e gestita dal giudice dell’esecuzione stesso, come stabilito dagli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, oltre al 619 c.p.c.

I termini perentori

In primo luogo, i giudici hanno chiarito che tale fase è essenziale non solo per garantire gli interessi delle parti coinvolte nell’opposizione, ma anche per assicurare un regolare svolgimento del processo esecutivo, in conformità con esigenze economia processuale. Infatti, la mancanza o l’irregolare svolgimento di questa fase determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità dell’opposizione stessa.
Inoltre, la Corte ha considerato che un atto introduttivo dell’opposizione esecutiva indirizzato direttamente al giudice dell’esecuzione e depositato nel fascicolo dell’esecuzione già pendente anziché iscritto nel ruolo contenzioso civile, è nullo. Tuttavia, questa nullità può essere sanata retroattivamente se l’atto viene depositato nel fascicolo dell’esecuzione e portato alla conoscenza del giudice dell’esecuzione, anche su disposizione di un altro giudice o su richiesta della parte opposta.
Nel caso di specie, sia il termine per la notificazione del ricorso al giudice dell’esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, come previsto dall’articolo 618, comma 1, c.p.c. sia il termine per l’introduzione del giudizio di merito di cognizione, come stabilito dall’articolo 618, comma 2, sono indicati come perentori.
Dunque, il decreto emesso dal giudice incaricato per la trattazione dell’opposizione, nonostante la confusione nella gestione dell’affare, deve essere considerato un termine perentorio per la notificazione del ricorso: il mancato rispetto di questi termini perentori rende il giudizio di merito dell’opposizione improcedibile.
I giudici hanno osservato che anche nel caso in cui si ritenga che la fase sommaria non sia stata svolta davanti al giudice dell’esecuzione a causa di un errore dell’opponente anziché per una sua decisione errata il risultato non cambia.
In queste circostanze, secondo l’indirizzo consolidato della Corte, la parte interessata può richiedere al giudice la fissazione di tale termine, in coerenza con l’articolo 289 c.p.c., o può introdurre o riprendere il giudizio di merito di propria iniziativa entro il termine perentorio. È consolidato, altresì, il principio secondo cui l’introduzione del giudizio di merito deve avvenire nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione secondo la forma prescritta dal rito applicabile alla fase di cognizione. Pertanto, se viene applicato il rito ordinario, l’erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione può essere sanata solo se l’atto è stato depositato e notificato entro il suddetto termine.
In base ai principi di diritto esposti dai giudici di legittimità, considerando l’eventualità che l’omissione della fase sommaria dell’opposizione venga ignorata o che si presuma svolta, anche se in modo non conforme, per motivi imputabili al giudice dell’esecuzione, e  inteso che la fissazione del termine per la notificazione del ricorso depositato dal ricorrente costituisca la fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, i giudici hanno ritenuto comunque evidente che l’opponente avrebbe avuto l’onere di avviare il giudizio di merito dell’opposizione.
Tuttavia, ciò non è avvenuto, dato che la notifica dell’atto di opposizione è stata effettuata solo nel giugno 2011, dopo che il giudice incaricato della trattazione aveva già fissato un’udienza a febbraio 2011 e assegnato il termine di notifica previsto dall’articolo 618, comma 2, ridotto come stabilito dall’articolo 163 bis c.p.c.

Conclusioni

In conclusione, la statuizione impugnata risulta affetta da un’applicazione erronea delle norme processuali, poiché afferma che i termini assegnati per l’introduzione non sono qualificabili come “perentori” ma come “ordinatori”. Tuttavia, come già evidenziato, in qualsiasi modo si qualifichi il termine violato dall’opponente, si tratta comunque di un termine previsto dalla legge come perentorio, il cui mancato rispetto impedisce lo svolgimento della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione.

Volume consigliato


Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024


Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024


Il testo, aggiornato alla giurisprudenza più recente, tra cui Cass. SS.UU. 3452/2024, che ha statuito la non obbligatorietà della mediazione per la domanda riconvenzionale, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.

Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.

L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

È previsto l’aggiornamento online nei 12 mesi successivi alla pubblicazione.
Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024

Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

Leggi descrizione

Lucilla Nigro, 2024, Maggioli Editore

94.00 €
89.30 €



 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui