Brescia, 13 Nov – In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 novembre 2024 è stata inaspettatamente rinviata l’approvazione dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un accordo – chiamato spesso, anche se impropriamente, Accordo Unico – che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022 per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di formazione.
Di fronte a questo ulteriore ritardo che è una nuova battuta d’arresto in un ambito, quello formativo, che richiederebbe invece norme aggiornate, chiare e di facile applicazione, è bene tornare a ragionare sul futuro della formazione. E lo possiamo fare con riferimento al contenuto della “ bozza definitiva” di questo Accordo, resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro. Bozza che, in quanto “definitiva”, non dovrebbe discostarsi che per piccole modifiche dal testo che sarà approvato.
Per parlare del futuro della formazione riprendiamo la pubblicazione di alcune risposte alle domande poste dai partecipanti al webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza”. Un incontro che si è tenuto il 26 settembre 2024 e che è stato condotto dall’Avv. Rolando Dubini (avvocato penalista e cassazionista, docente e formatore esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e dal Dott. Pietro de’ Castiglioni (esperto in formazione e responsabile della produzione di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
Dopo aver già riportato, nell’articolo “ In attesa del futuro Accordo Stato-Regioni: le risposte sulla formazione”, alcune risposte sui datori di lavoro, sulle attrezzature e sui soggetti formatori, oggi presentiamo le risposte fornite dal Dott. Pietro de’ Castiglioni con riferimento ai seguenti argomenti:
Le risposte del webinar di PuntoSicuro: le novità per i docenti formatori
Alcune domande hanno riguardato le novità, secondo quanto contenuto nella “bozza definitiva”, per i docenti formatori.
Ad esempio: un docente che forma in diverse aziende con gruppi di lavoratori deve accreditarsi con un soggetto formatore per il rilascio degli attestati? “La bozza del nuovo Accordo definisce i soggetti formatori che possono erogare i corsi previsti dall’Accordo stesso: soggetti istituzionali (ad esempio: Ministero del lavoro, università, ASL), soggetti ‘accreditati’ presso le regioni, altri soggetti specificati in dettaglio nell’Accordo e i Datori di lavoro, esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori. I singoli docenti e i Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione non sono considerati soggetti formatori e quindi non possono erogare e attestare corsi di formazione. I soggetti formatori, e quindi anche i Datori di lavoro, possono però avvalersi di questi soggetti come docenti dei corsi di formazione che organizzano. Quindi un docente, un dipendente o RSPP di una azienda può svolgere docenza in un corso organizzato da un Datore di lavoro a condizione però che ne possegga i requisiti, ovvero che sia in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Il Datore di lavoro che organizza i corsi dovrà a sua volta rispettare gli adempimenti previsti dalla bozza dell’Accordo per i soggetti formatori”.
Queste altre due domande:
- Quali sono i requisiti per i formatori e docenti?
- Chi può fare formazione come formatore?
Riportiamo in questo caso la risposta unica alle due domande: “La bozza del nuovo Accordo non modifica i requisiti attuali dei docenti formatori. Conferma infatti l’obbligo di essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Specifica però che è ‘fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti’ dell’accordo. La qualificazione, infatti, non è necessaria quando esiste una regolamentazione specifica in merito ai requisiti dei Docenti di specifici corsi o parti di corsi. Esempio: la regolamentazione dei requisiti che deve possedere chi effettua come docente/istruttore la parte pratica dei corsi per attrezzature di lavoro”.
Le risposte del webinar di PuntoSicuro: la formazione del preposto
Altre domande hanno riguardato i preposti.
Ne riprendiamo alcune:
- Nel caso dell’aggiornamento preposto: chi ha già applicato la scadenza di aggiornamento al biennale prima dell’entrata in vigore dell’accordo sarà comunque da considerarsi valida anche se non in accordo con la data di “allineamento” comune che sarà dettata dall’accordo? “La bozza del nuovo Accordo prevede che l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, ‘dovrà essere ottemperato entro 12 mesi’ dalla data di entrata in vigore dell’Accordo”;
- Chi fa il corso da preposto adesso di 8 ore, deve rifarlo da 12 ore quando esce l’accordo? “La bozza del nuovo Accordo prevede che per i preposti ‘sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale“. L’Accordo prevede inoltre che non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possano essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni precedenti. Per i Preposti che hanno svolto un corso di formazione da 8 ore non è quindi necessario fruire il corso da 12 ore previsto dal nuovo Accordo. L’Accordo prevede inoltre che l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, ‘dovrà essere ottemperato entro 12 mesi’ dalla data di entrata in vigore dell’Accordo”.
- Il Preposto deve sempre fare la formazione anche come lavoratore? “La bozza del nuovo Accordo specifica e conferma che al corso per Preposti ‘si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica)’ per Lavoratori”;
Alle seguenti quattro domande:
- L’aggiornamento obbligatorio per i lavoratori può valere anche come aggiornamento per i preposti?
- L’aggiornamento biennale della formazione del preposto sarà ancora valido come aggiornamento della formazione specifica?
- Le 6 ore di aggiornamento del Preposto comprendono anche le ore di aggiornamento relative alla formazione specifica?
- La formazione del Preposto richiede più di 30 ore in 5 anni. Ma l’aggiornamento del Preposto non vale anche come aggiornamento del lavoratore?
viene poi fornita una risposta cumulativa: “La bozza del nuovo Accordo, così come il precedente Accordo del 2011, prevede che il corso di aggiornamento per Preposti costituisca credito formativo per il corso di aggiornamento per Lavoratori. Viceversa non è previsto che il corso di aggiornamento per Lavoratori costituisca credito formativo per il corso di aggiornamento per Preposti”.
Le risposte del webinar di PuntoSicuro: i tutor d’aula e gli spazi confinati
Alcune domande hanno riguardato i tutor d’aula:
- La figura del tutor d’aula è sempre obbligatoria? “La bozza del nuovo Accordo prevede l’obbligo della presenza di un ‘tutor d’aula’ per “i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o videoconferenza)”. Per i corsi di formazione in presenza fisica ‘è consigliata la presenza di tale figura per tutti quei percorsi che vedano la contemporanea presenza di più di 10 discenti’. L’Accordo specifica inoltre che è ‘fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati’, normativa che quindi potrebbe prevedere maggiori obblighi”;
- Il tutor deve fare un percorso formativo a parte? Quali competenze deve avere? “La bozza del nuovo Accordo prevede che il ‘tutor d’aula’ sia un soggetto ‘esperto delle dinamiche di interazione nell’ambiente formativo (aula in presenza fisica o aula virtuale) in grado di fornire ai discenti indicazioni operative sulla fruizione del corso, sull’accesso e utilizzo dei materiali didattici, sugli aspetti logistici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica’. Non è quindi previsto un percorso formativo specifico per il Tutor d’aula”.
Veniamo infine ad alcune risposte sul tema degli spazi confinati:
- Perché nel nuovo accordo non si parla più di spazi confinati e responsabile spazi confinati, come invece accadeva una volta? “La bozza del nuovo Accordo definisce il percorso formativo previsto dall’articolo 2, lettera d) del D.P.R. 177 del 2011 ‘Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati’. Inoltre, uno degli obiettivi del corso è ‘illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato’ attraverso anche le definizioni e l’identificazione ‘di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento e criticità’. Inoltre, se il riferimento al responsabile degli spazi confinati è al “rappresentante” previsto dall’articolo 3, comma 2 del D.P.R. 177 del 2011, confermiamo che nella bozza del nuovo Accordo non sono previsti percorsi formativi specifici per questa figura, quindi l’indicazione del D.P.R. 177 del 2011 ‘Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente’ non è intendersi riferita a uno specifico percorso formativo ma alla formazione appunto prevista dal nuovo Accordo e ai due requisiti previsti dal D.P.R alle lettere C) (esperienza triennale) ed f) (addestramento)”.
Alle seguenti tre domande è stata poi fornita una risposta cumulativa:
- Con quale cadenza deve essere effettuato l’aggiornamento sugli spazi confinati?
- Non è prevista una periodicità per l’aggiornamento sugli spazi confinati: ogni quanto tempo è necessario effettuare l’aggiornamento, 3, 4 o 5 anni?
- Per l’aggiornamento sugli spazi confinati, non è stato specificato ogni quanto tempo debba essere fatto. Potete chiarire?
Questa la risposta: “La bozza del nuovo Accordo prevede che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia effettuato con ‘cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica’. Quindi non è specificata la durata della parte non pratica di aggiornamento, comunque necessaria, visto che la stessa bozza prevede che ‘durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche“.
Ricordiamo che per gli abbonati alla Banca Dati PuntoSicuro è possibile visualizzare l’intero webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezza” cliccando suquesto link.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle “bozza definitiva”, non ancora approvata, del futuro Accordo unico in materia di formazione.
NB: Le risposte si basano sul contenuto della “bozza definitiva” resa nota dal Ministero del lavoro nel mese di maggio 2024, bozza che potrebbe essere ancora soggetta a revisioni e modifiche.
Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:
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