I comproprietari possono installare una rampa mobile per disabili su una strada privata se uno di loro non è d’accordo?
Un nostro lettore ci pone la seguente domanda: «Su un viale d’accesso privato, se uno dei comproprietari non è d’accordo, gli altri possono decidere di installare una rampa mobile per disabili?».
Per stabilire chi decide la realizzazione di una rampa per disabili su un viale privato bisogna tenere conto dell’articolo 1102 del Codice civile che regolamenta l’uso della cosiddetta “cosa comune”, ossia la proprietà condivisa tra più soggetti (norma ritenuta peraltro applicabile anche in ambito condominiale).
Tale norma stabilisce che:
«Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».
La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di “pari uso” non va intesa come uso identico e contemporaneo da parte di tutti i comproprietari, ma come possibilità per ciascuno di trarre la massima utilità dalla cosa comune, compatibilmente con i diritti altrui. In particolare, è consentito un uso più intenso o diverso, purché non si pregiudichi il diritto degli altri comproprietari (C. App. Torino, sent. n. 2736/2017; Trib. Forli, sent. n. 1097/2021; Trib. Pisa, sent. n. 361/2013; C. App. Reggio di Calabria, sent. n. 688/2017).
Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche sono oggetto di specifica tutela normativa. La Legge n. 13/1989 prevede facilitazioni per l’approvazione di tali interventi negli edifici privati, riconoscendo l’importanza di garantire l’accessibilità a persone con disabilità. Pertanto vengono stabiliti i seguenti principi:
- in ambito condominiale, la rampa può essere costituita con votazione dell’assemblea a maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi;
- se l’assemblea non è d’accordo, ciascun condomino può far eseguire a sue spese l’opera di abbattimento delle barriere architettoniche (riservandosene però l’uso esclusivo).
La giurisprudenza ha affermato che l’eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto fondamentale, indipendente dall’effettiva presenza di persone disabili nell’edificio o nell’area interessata (Trib. Torino, sent. n. 4366/2017; Trib. Trani, sent. n. 1188/2017).
Da quanto appena detto si trae che ciascun comproprietario può decidere di realizzare una rampa mobile per disabili, anche contro il volere degli altri, purché si sobbarchi l’intera spesa.
Se però il viale è condominiale (serve cioè più appartamenti, anche tra loro dipendenti), la spesa può essere posta a carico di tutti, con ripartizione secondo i rispettivi millesimi, se deliberata a maggioranza dei presenti in assemblea e con almeno la metà dei valori millesimali.
L’installazione di una rampa mobile per disabili su un viale di accesso privato rappresenta una modifica finalizzata al miglior godimento della cosa comune, in linea con quanto previsto dall’articolo 1102 cod. civ.: pertanto deve ritenersi lecita e tutelata dall’ordinamento. Essendo peraltro una struttura mobile e facilmente rimovibile, la rampa non altera la destinazione del viale e non impedisce agli altri comproprietari di farne uso.
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di tali interventi, anche in presenza di dissenso da parte di alcuni comproprietari, sottolineando l’importanza di garantire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi comuni.
Conclusioni
Gli altri comproprietari possono procedere all’installazione della rampa mobile, a proprie spese, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 c.c..È consigliabile che l’intervento sia realizzato in modo da minimizzare l’impatto sulla cosa comune e tenendo conto delle esigenze di tutti i comproprietari.
Si suggerisce, inoltre, di informare l’amministratore del condominio, se nominato, riguardo a tali modifiche.
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