Alcune ristrutturazioni richiedono l’invio obbligatorio di questo documento: le novità del nuovo Decreto Salva Casa.
Per questo 2025 oramai alle porte, il Decreto Salva Casa si presenta come una soluzione per semplificare e rendere più accessibile il mercato immobiliare in Italia. Tuttavia, dove ci sono cambiamenti in vista, è sempre bene informarsi prima di agire in maniera sbagliata o, come in questo caso, incompleta.
Questo provvedimento legislativo ha infatti introdotto un’importante novità: la segnalazione certificata dell’immobile. Un documento che, se non presentato, può costare caro ai proprietari di casa, portandoli a sanzioni che possono raggiungere i 460 euro. Ma di cosa si tratta esattamente? E soprattutto, chi dovrà presentarlo? Facciamo chiarezza.
Il nuovo obbligo normativo del Decreto Salva Casa
Come accennato, il provvedimento legislativo ha introdotto diversi cambiamenti, tra questi uno a cui è bene fare attenzione: la segnalazione certificata di agibilità.
Questo certificato, che sostituisce il tradizionale certificato di agibilità, deve essere redatto da un tecnico abilitato e attesta la conformità dell’immobile alle normative riguardanti la sicurezza, l’igiene, la salubrità e il risparmio energetico. Tuttavia, è bene precisare sin da subito che non tutti coloro che ristrutturano una casa devono adempiere a quest’obbligo.
L’obbligatorietà scatta infatti per nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni e interventi che influenzano le condizioni di sicurezza o igiene dell’edificio esistente. I proprietari, dal canto loro, hanno il compito di presentare questa segnalazione entro 15 giorni dalla fine dei lavori, accompagnata dalla documentazione richiesta dal Testo Unico dell’Edilizia.
La mancata presentazione comporta non solo una multa, ma può anche impedire l’occupazione dell’immobile fino a quando la situazione non venga regolarizzata. Tutto questo, tenendo conto dei nuovi requisiti che vedremo a breve.
Abitazioni, i nuovi requisiti di conformità
Una nota positiva del decreto è la maggiore flessibilità per i miniappartamenti. In attesa di aggiornamenti ministeriali sui criteri igienico-sanitari, un tecnico abilitato può rilasciare l’asseverazione di conformità anche per immobili che non rispettano appieno i requisiti standard. Ad esempio, si può derogare all’altezza interna, che può scendere a 2,40 metri, e sulla superficie abitabile, consentendo spazi minimi di 20 metri quadrati per una persona. Tuttavia, anche in questi casi, l’alloggio deve rispettare determinati requisiti di sicurezza e igiene, garantendo così l’abitabilità anche in condizioni di spazio ridotto.
Il Decreto Salva Casa prevede anche requisiti di adattabilità per garantire che gli immobili siano accessibili a persone con disabilità. Questo criterio è particolarmente importante in edifici soggetti a interventi di miglioramento igienico-sanitario e, se le norme non vengono rispettate, il miniappartamento dovrà conformarsi ai requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale del 1975.
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