Misure di sostegno al reddito
Vengono ridotti “a regime” a 3 gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche:
a) 23% per i redditi fino a Euro 28.000;
b) 35% per i redditi superiori a Euro 28.000 e fino a Euro 50.000;
c) 43% per i redditi che superano Euro 50.000.
Viene altresì confermato l’ampliamento fino a € 8.500 della soglia di “no tax area” prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella dei pensionati.
Si riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000. L’ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:
– non supera Euro 8.500, si applica la percentuale del 7,1%;
– supera Euro 8.500 ma non supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 5,3%;
– supera Euro 15.000, si applica la percentuale del 4,8%.
Vengono previste disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale. La spettanza delle detrazioni fiscali viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a Euro 75.000, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l’importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico.
DTA, avviamento e svalutazioni e perdite su crediti
Viene previsto il differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento” valevole ai fini IRES e IRAP.
Intervento analogo è previsto per la quota di deduzione riferibile al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello stock di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un “piano di ammortamento”, come pure le quote deducibili riferibili al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell’IFRS 9.
L’eventuale maggior reddito imponibile potrà essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse fino all’80% del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all’ACE.
Servizi digitali e cripto attività
Si prevede che sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali tutti i soggetti esercenti attività di impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali nel territorio dello Stato, a prescindere dai requisiti dimensionali.
Viene, inoltre, modificata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, prevedendo che la stessa sia pari al 42%.
Rideterminazione valori per terreni e fabbricati
Viene introdotta la possibilità “a regime” di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
La facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della “participation exemption”.
L’imposta sostitutiva è prevista nella misura del 16%.
Estensione utilizzo e-DAS
Viene generalizzato l’obbligo di utilizzo del documento informatizzato di accompagnamento dei prodotti energetici assoggettati ad accisa (e-DAS) a tutti i trasferimenti nazionali.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit sulla base della tipologia di alimentazione.
In particolare, viene stabilito che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10%, nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Bonus edilizi
Viene modificato il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, entro nuovi limiti.
Per la detrazione prevista per i condomini si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024, se entro tale data risulti:
a) presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Pagamenti elettronici e interoperabilità delle banche dati
Al fine di fare emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici sia digitali) con il registratore telematico, in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Misure in materia di tracciabilità delle spese
Viene prevista la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti.
Il medesimo regime di tracciabilità è esteso alle spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione previsti.
Lavoratori transfrontalieri
Con una norma interpretativa, avente quindi valenza retroattiva, viene chiarito che possono beneficiare delle retribuzioni convenzionali anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
Misure fiscali per i premi di produttività e per il welfare aziendale
Viene prorogato, estendendolo al triennio la 2025-2027, il dimezzamento (dal 10% al 5%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Vengono, inoltre, previste specifiche agevolazioni in materia di welfare aziendale. Tra le varie misure, viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di Euro 5.000 annui.
Inoltre, si stabilisce che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi. Tali disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a Euro 35.000 che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 Km calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni
Viene disposta per 3 periodi d’imposta la concessione dell’incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. L’incentivo deve essere calcolato su base “mobile” che consente di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Credito d’imposta quotazione PMI
È prorogato fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di Euro 6.000.000, per l’anno 2025, e Euro 3.000.000, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d’imposta per la quotazione delle PMI. In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al cinquanta per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di Euro 500.000.
Contributo in conto capitale e procedura di riversamento del credito d’imposta R&S
Viene riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d’imposta R&S e che hanno aderito alla procedura di “riversamento spontaneo” in scadenza il 31 ottobre 2024. Con decreto emanato del Ministro del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvederà ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.
Credito d’imposta ZES
Viene prevista la proroga del credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA), autorizzando la spesa di Euro 1,6 miliardi per l’anno 2025.
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF
Viene differito al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le Regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF. Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF.
Accantonamento oneri connessi ai piani di stock option
Per i piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, è prevista il rinvio della deduzione dell’onere rilevato in applicazione delle regole contenute nell’IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
Pertanto, sulla base della nuova disciplina, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva da stock option assumerà ai fini fiscali di riserva di utili.
La modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2.
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