L’Agenzia delle Entrate, con l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7 del D. Lgs.13/2024).
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizza con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024. Tale termine è tassativo, per cui l’adesione non può essere espressa con una dichiarazione tardiva.
Ambito soggettivo
Il concordato preventivo biennale è rivolto principalmente ai “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato” (art. 6 del D.Lgs. 13/2024). Possono avvalersi del concordato:
- soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR
- soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.
All’interno dell’ampia categoria sopra definita, il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente (ISA o forfetario):
- non deve avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
oppure
- deve aver estinto tali debiti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro (tale soglia considera la posizione debitoria nel suo complesso includendo tanto i debiti tributari quanto quelli contributivi) (art. 10 del Dlgs. 13/2024).
In relazione alla proposta di concordato 2024-2025, il rispetto del limite è verificato con riferimento alla data del 31.12.2023, considerando i debiti scaturenti da atti impositivi notificati che, alla già menzionata data, sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
Effetti del concordato
In linea generale, gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell’ammontare del reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024). Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
In relazione al versamento dei contributi previdenziali, il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).
Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dal regime premiale di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
I periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73, salvo che, in esito all’attività istruttoria (es. accessi, ispezioni e verifiche), ricorrano cause di decadenza dal concordato stesso (art. 34 del DLgs. 13/2024).
Viene intensificata l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che decadono dal concordato (art. 34 co. 2 del DLgs. 13/2024).
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB (senza ricorrere al ravvedimento speciale), i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (art. 2-quater co. 14 del DL 113/2024).
Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva:
- in tutti i casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali;
- ai fini ISEE.
Ai sensi dell’art. 35 co. 2 del D.Lgs. 13/2024 non si tiene quindi conto del reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Cause esclusione
Di seguito vengono indicate le cause di esclusione che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale.
Pertanto, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi si rende necessaria la verifica delle cause di esclusione di seguito indicate.
Queste sono considerate come cause di cessazione dall’art. 21 del D.Lgs.. 13/2024 (limitatamente all’adesione al regime forfetario e alle operazioni straordinarie) e come cause di decadenza per effetto del rinvio operato all’art. 11 da parte dell’art. 22 del D.Lgs.. 13/2024.
Il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti in regime forfetario e ai soggetti “che applicano” gli ISA (art. 10 co. 1 del D.Lgs.. 13/2024); di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non possono accedere al concordato preventivo biennale. Se una causa di esclusione dagli ISA si verifica durante il periodo di concordato, lo stesso mantiene la propria efficacia.
Elenco delle cause di esclusione
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (soggetti ISA e forfetari) – Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato –
- Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Conseguimento, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA);
- Adesione al regime forfetario (solo soggetti ISA): si intende il primo periodo di imposta oggetto del concordato.
- Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d’azienda oppure, per la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale (solo soggetti ISA); le modifiche alla compagine sociale non rilevano per le società di capitali in regime di trasparenza fiscale: anche per questa causa si intende il primo periodo di imposta oggetto del concordato.
- Inizio attività (soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA): si intende il periodo di imposta precedente a quello in cui si riferisce la proposta.
Cessazione del concordato
Ai sensi degli artt. 21 e 32 del D.Lgs. 13/2024, la cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.
Pertanto, il concordato perde efficacia nel caso in cui:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso;
- il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario;
- vengano effettuate operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfetari);
- sia cessata l’attività. – il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale rientra tra le ipotesi di cessazione dell’attività (FAQ Agenzia delle Entrate 17.10.2024) –
Decadenza dal concordato
Cause di decadenza
- Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ indeducibilità di passività dichiarate: Importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8 del DPR 322/98): Se l’errore ha determinato un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30%;
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato: Se l’errore ha determinato un minor reddito o valore della produzione oggetto di CPB per un importo superiore al 30%;
- Vengono meno o risulta l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato di cui agli artt. 10 co. 2 e 11 del DLgs. 13/2024;
- Omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato oggetto di controlli automatizzati;
- Constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al DLgs. 74/2000;
- Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato;
- Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA;
- Mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale: tre o più violazioni, commesse in giorni diversi
- Mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento;
- Omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici.
Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione (art. 22 del DLgs. 13/2024).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 22 co. 3-bis del DLgs. 13/2024, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.
Riduzione delle soglie per le sanzioni accessorie
Le soglie previste dall’art. 12 co. 1 del DLgs. 471/97 per l’applicazione delle sanzioni accessorie, come la sospensione dell’attività (art. 21 del DLgs. 472/97), quando sono irrogate sanzioni per violazioni riferibili ai periodi e ai tributi oggetto di CPB se la proposta non è stata accolta o si è verificata la decadenza (art. 2-ter co. 1 del DL 113/2024), sono ridotte alla metà.
Procedura di accesso
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del DLgs. 13/2024 e relativi decreti attuativi (DM 14.6.2024 e DM 15.7.2024), sulla base di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini del concordato, la formulazione della proposta e la relativa accettazione sono contenute:
- nel quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
Come indicato agli artt. 12 e 25 del Dlgs. 13/2024, il contribuente, con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.
La remissione in bonis (art. 2 co. 1 del DL 16/2012) non è applicabile all’adesione al concordato preventivo biennale.
Per i contribuenti non aderenti al concordato è prevista un’intensificazione dei controlli (art. 34 co. 2 del D.Lgs. 13/2024). Tuttavia la mancata accettazione della proposta non produce di per sé alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio (art. 6 co. 8 del DM 14.6.2024 e art. 5 co. 8 del DM 15.7.2024).
A condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, allo scadere del periodo oggetto di concordato relativa al biennio successivo.
Determinazione del reddito concordato
Le proposte di CPB vengono formulate sulla base di una metodologia (approvata con il DM 14.6.2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, e con il DM 15.7.2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario) che valorizza i dati:
- forniti dai contribuenti;
- relativi ai modelli ISA;
- presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Determinazione degli acconti
In linea generale, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato secondo le regole ordinarie, sulla base dei redditi concordati (artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024).
Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato
Per i periodi di imposta di vigenza del concordato è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese. L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.
Per i soggetti ISA
La base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie. – è ottenuta come differenza fra: – i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d’imposta 2024; – i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d’imposta 2025. – Se il reddito indicato al rigo P04 è negativo, la sostitutiva va determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero –
In presenza di perdite fiscali pregresse, queste devono essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la “parte eccedente” assoggettata a imposta sostitutiva.
Per i soggetti in regime forfetario
La base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta. – Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo LM63 e quello dichiarato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024. –
Aliquote
A tale base sono applicate aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).
PUNTEGGIO ISA |
ALIQUOTA |
8, 9 o 10 |
10% |
6 o 7 |
12% |
5 o inferiore |
15% |
Modalità di versamento
L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è applicabile anche ai contribuenti forfetari, con l’aliquota del 10%, ridotta al 3% in caso di start up (art. 31-bis del DLgs.13/2024).
L’imposta sostitutiva è liquidata e corrisposta:
- indicando nel modello F24 i codici tributo:
- “4071” – imposta sostitutiva CPB soggetti ISA
- “4073” – imposta sostitutiva CPB soggetti forfetari
- entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza, oppure nei successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.
Dott.ssa Ramona Fraticelli
TAG Concordato Preventivo Biennale
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