Per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una SCIA, perché in questo caso si tratta di una pertinenza dell’edificio cui accede
Per realizzare una tettoia serve sempre il permesso di costruire? Può bastare una SCIA in certi casi? E’ prevista anche la realizzazione in edilizia libera se la tettoia è pertinenziale?
Domande ricorrenti, alle quali due recenti sentenze di Tar Lazio e Tar Campania cercano di rispondere, per fugare i dubbi degli operatori.
Tettoia pertinenziale o ‘normale’? Caratteristiche e limiti
Nel caso della sentenza 13334/2024 del 1° luglio del Tar Roma, si ricorre contro la rimozione e la demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti, appunto, nella realizzazione di una tettoia.
Per i ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di demolizione sulla scorta di un inesistente aumento di volumetria, posto che si sarebbe in realtà in presenza di una tettoia avente natura pertinenziale, di elemento aperto, stamponato e privo di copertura e che non comporta la variazione di prospetto dell’edifico in quanto uniforme ad altre strutture presenti in loco.
Insomma, si tratterebbe di un intervento assentibile in edilizia libera, visto che il manufatto si presenta costituito da elementi leggeri ed amovibili atti ad ombreggiare con rampicanti o simili uno spazio di pertinenza dell’esistente edificio che non genera volumetria in quanto trattasi di elemento aperto, stamponato e privo di copertura e che non comporta la variazione di prospetto dell’edifico in quanto uniforme ad altre strutture presenti in loco.
Se crea nuovo volume, per la tettoia serve il permesso di costruire
In realtà le cose stanno diversamente: il TAR evidenzia che il sopralluogo della Polizia Locale ha accertato un attività urbanistico-edilizia consistente in “ampliamento, sul terrazzo di proprietà, in aderenza e in collegamento interno alla preesistente cubatura residenziale sanata, realizzato con struttura portante in metallo e copertura a falda inclinata con pannelli di legno e tegole, tamponato quasi completamente con elementi in vetro posti sopra il parapetto. Le dimensioni dell’ampliamento, non ancora ultimato e usato come deposito materiale vario, sono di m. 6,50 x 3 circa, con H. min. m. 2,20 e max. 2,60 “.
Insomma, non si scappa, visto che in linea generale va ribadito che, in ambito urbanistico, manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come ad es. una tettoia, che ne alteri la sagoma (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 22 giugno 2022 n. 5153 e 9 febbraio 2021 , n. 1207).
Tettoia pertinenziale con SCIA o in edilizia libera: quando il permesso di costruire non serve
Perché possa essere esentata dal permesso di costruire, una tettoia deve essere strumentale all’opera accessoria principale, risultandone una pertinenza: se è di dimensioni modeste e non crea nuovo volume o superficie, rientra nell’edilizia libera o al massimo può richiedere una semplice SCIA.
Tettoia in legno aperta su tre lati: di regola è pertinenziale
Nella sentenza 1902/2024 del 16 ottobre del TAR Salerno, invece, si disquisisce sulla demolizione di una tettoia in legno aperta addossata per due lati ai muri confinanti di proprietà altrui e della sottostante base cementizia, realizzate senza permesso di costruire.
La tettoia ha le dimensioni di m. 5,60 x 3,60 + 1.90 x 1.70 ed una superficie superiore ad 8 mq.
Il TAR sottolinea, e questo è importante, che di regola, la realizzazione di una tettoia aperta ha natura pertinenziale e non costituisce nuova opera.
Tanto, sulla scorta dei precedenti costituiti dalle sentenze di questo Tribunale n. 879/2024 e n. 976/2019, le quali hanno richiamato altra costante giurisprudenza, secondo cui:
- «“in materia urbanistica, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue, presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un’altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16/01/2015, n. 183);
- “per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività, atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono” (T.A.R. Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82)».
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