Tutti assolti perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello di Milano, su sentenza di rinvio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per il saluto romano al ‘Presente’ durante la commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016, qualificato come possibile reato di ricostituzione ai sensi della legge Scelba e perciò prescritto, ritiene prevalente sulla prescrizione una pronuncia più favorevole nel merito e assolve tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. A darne notizia sono le tre comunità militanti coinvolte nel processo, CasaPound, Lealtà -Azione, Rete dei Patrioti.
“Non sarebbe stata certamente una sentenza sfavorevole a impedirci il ricordo e il rito del Presente – sottolineano i tre movimenti -, ma ci auguriamo che l’ennesima assoluzione possa spegnere l’attenzione giudiziaria e le speculazioni politiche attorno a tutte quelle commemorazioni di giovani uccisi che, in molti casi, sono ancora senza giustizia e non vengono dimenticati grazie al contributo di chi, anno dopo anno, si prodiga per mantenerne vivo il ricordo”.
Nella sentenza a Sezioni unite la Cassazione, disponendo appunto un nuovo processo di Appello nei confronti di otto militanti di estrema destra aveva statuito che per il saluto romano va contestato l’articolo 5 della ‘legge Scelba’ sull’apologia del fascismo. “La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla ‘chiamata del presente’ e nel cosiddetto ‘saluto romano’ integra il delitto previsto dall’art. 5” della legge Scelba “ove, avuto riguardo alle circostanze del caso – scrivono le Sezioni Unite Penali – sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”.
Questa condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2 comma 1 della legge Mancino “ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che hanno tra i loro scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Cosa dice l’articolo 5 della legge Scelba
Secondo l’articolo 5 della legge n.645 del 20 giugno 1952, “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire. Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni”.
La vicenda
Gli imputati erano stati assolti in primo grado nel 2020 per l’insussistenza dell’elemento soggettivo e poi condannati nel 2022. Una volta arrivato il fascicolo in Cassazione i giudici della prima sezione penale hanno investito della questione le Sezioni Unite.
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