Natura delle somme versate per la definizione delle liti tributarie
Le somme corrisposte dalla parte contribuente per la definizione delle liti tributarie pendenti (art. 1, co. 186 e ss., L. 197/2022) hanno la stessa natura giuridica dei tributi oggetto di contestazione e non possono essere classificate come importi di diversa natura, come sanzioni o interessi (NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA 24 ottobre 2024, n. 226)
Le controversie tributarie che rientrano nell’ambito della giurisdizione tributaria possono essere definite attraverso il pagamento di un importo pari al “valore della controversia” (art. 12, co. 2, DLgs n. 546/1992). Questo parametro rappresenta l’importo del tributo al netto di sanzioni e interessi. La ratio legis mira a consentire una semplificazione della risoluzione delle controversie fiscali, riducendo i contenziosi e recuperando risorse finanziarie per lo Stato.
La norma stabilisce che, essendo le somme corrisposte equivalenti al tributo contestato, non è possibile considerarle come somme diverse dallo stesso tributo. L’interpretazione letterale è supportata dalla Corte di Cassazione che, nelle sue sentenze, ha evidenziato come il condono tributario sia un’operazione di diritto pubblico, non assimilabile a un accordo bilaterale di transazione o novazione.
Deducibilità delle somme versate
Un altro aspetto importante affrontato riguarda la deducibilità delle somme versate. La norma chiarisce che tali importi sono deducibili in quanto rappresentano il tributo contestato e non sanzioni o interessi. Tale deducibilità è confermata anche dalle precedenti definizioni agevolate, come quella del 2018, dove la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato la natura tributaria delle somme versate.
Controversie relative alle sanzioni
In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, la definizione avviene con il pagamento di una frazione di tali sanzioni. Tuttavia, anche in questo contesto, la natura giuridica delle somme versate come sanzioni rimane inalterata, in linea con la ratio generale della legge.
di Anna Russo
Fonte normativa
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Â
Â
Â
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Â
Â
Â