Siamo quasi alla scadenza dell’invio all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi maturati nell’anno 2023, col difficile incrocio col Concordato Preventivo Biennale… È opportuno chiarire il vero ruolo degli ISA nel sistema fiscale italiano…
Fin dalla loro introduzione, che come ricordiamo è temporalmente succeduta alla eliminazione degli studi di settore, gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) sono stati oggetto di errata interpretazione dagli “addetti ai lavori”. I due istituti, invero, non hanno mai avuto nulla in comune.
L’esperienza Concordato preventivo biennale e “sanatoria anni pregressi” chiariscono ancora una volta il ruolo degli ISA nella legislazione fiscale.
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Differenze fra ISA e studi di settore
Certo è, d’altronde, che alcune circostanze hanno tratto in inganno. Basti pensare al tempo della loro introduzione, avvenuta come detto in sostituzione degli studi di settore, nonché il correlato concetto di “adeguamento”, che hanno subito fatto pensare a dei nuovi studi di settore, riveduti e corretti (d’altronde, l’esperienza ci dice che il legislatore tributario ha spesso fatto rientrare dalla finestra qualcosa che aveva prima fatto uscire dalla porta).
E’ però vero che l’analisi delle cause di esclusione e delle sanzioni (assai differenti tra i due istituti, come vedremo tra un attimo) remava (e rema) in senso opposto, essendo esse abbastanza chiare nel far capire che mentre gli studi di settore erano (anzi, diventarono) uno strumento di accertamento del reddito (essendo all’origine solo uno strumento di selezione dei contribuenti da assoggettare a controllo), così non era per gli Isa, che sono nati per misurare l’affidabilità del contribuente (omen nomen, si direbbe) e non già per accertarlo sulla base degli adeguamenti richiesti per innalzare il punteggio fino a 10.
Si pensi alle numerose cause di esclusione previste ai fini Isa ed a quelle assai rigide e ridotte previste per gli studi di settore.
Per il legislatore infatti, l’esclusione da ISA è una perdita di opportunità per il contribuente (che non potrà godere dei benefici collegati ai relativi punteggi), non per l’Erario (come invece era la causa di esclusione da studi di settore).
Come sono cambiate le sanzioni…
Dal punto di vista delle sanzioni, ricordiamo le pesantissime previste in caso di infedeltà del modello studi di settore (che potevano portare anche all’accertamento induttivo puro) a fronte della sanzione per infedele modello Isa (edittale 250 euro) che può ridursi nella peggiore delle ipotesi a 50 euro.
Il vero ruolo degli ISA
La vera natura degli ISA si palesa anche a seguito dell’analisi (fredda, distaccata, ma) ragionata di quanto successo nell’ultimo periodo: abbiamo avuto la conferma che gli indicatori sintetici di affidabilità sono stati introdotti per fini ben diversi da quelli dell’accertamento, ossia per graduare gli strumenti premiali previsti dal legislatore.
L’adeguamento ad un punteggio superiore può avere quindi valenza esclusivamente per godere dei benefici connessi al punteggio raggiunto, ma non certo ad evitare accertamenti (come invece avveniva per l’adeguamento agli studi di settore).
Nessuno accertamento sarà mai adottato per il solo conseguimento di un punteggio basso, elemento quest’ultimo che è solo la punta dell’iceberg di una situazione del contribuente, anzi di una affidabilità, più o meno buona.
Danilo Sciuto
Venerdì 25 Ottobre 2024
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