Nessun annullamento delle intercettazioni ed una inammissibilita’ dei motivi in quanto generici e soprattutto relativi ad una valutazione di merito. Annullamento senza rinvio per le ipotesi di reato di depistaggio, corruzione per atti contrari ai doveri, induzione indebita e rivelazione del segreto d’ufficio. I giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, presidente Gaetano De Amicis, relatore Ersilia Calvanese hanno depositato oggi le due sentenze relative alla decisione del 18 settembre scorso nei confronti dell’ex sindaco Gianluca Festa. Rigettate e in parte inammissibili i motivi relativi alle intercettazioni, accolti invece una serie di motivi posti dai difensori, Luigi Petrillo e Dario Vannetiello, quelli legati al depistaggio (il peculato non era motivo di ricorso) e alla vicenda della rivelazione del segreto d’ufficio per il concorso dei Vigili Urbani. Configurato un terzo comma e non quello contestato, per cui non poteva essere emessa misura.
LA PRIMA SENTENZA
Nella prima sentenza, quella relativa sia alla misura cautelare emessa il 18 aprile che alla successiva decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la misura stessa sono stati ritenuti “generici” i motivi legati alla presunta inutilizzabilita’ delle intercettazioni, anche quelli nuovi. Superata anche la questione legata al decreto di autorizzazione del settembre 2023, il vizio genetico. Infatti i giudici hanno rilevato che oltre alla richiesta del pm datata 31 agosto, nel decreto del Gip si faceva riferimento alla data odierna, ovvero a settembre. Nella prima ordinanza viene esclusa la gravita’ indiziaria perche’ non ci sarebbe un nesso sostanziale tra l’ufficio e le indagini. Per cui non era dimostrato il depistaggio. Confermato il compendio indiziario sulla falsita’ ideologica, ovvero il ruolo di “regista” di Festa negli atti amministrativi. Annullati invece per una carenza motivazionale tre capi di imputazione contestati all’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il primo riguarda l’induzione indebita per il finanziamento ad Eurochocolate, per cui nei due casi contestati non viene motivato nel secondo caso il “sinallagma corruttivo” cosi come aveva sollecitato la difesa. In entrambi i casi non c’e’ motivazione sull’utilita’ delle due condotte corruttive. Escluso che Festa potesse influenzare le indagini dopo che si era dimesso dalla carica di sindaco.
LA SECONDA SENTENZA
Gianluca Festa e’ stato scarcerato dai giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione per un difetto di esigenze cautelari e non per l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni. Questa la seconda sentenza e la motivazione della decisione assunta nei confronti dell’ex sindaco di Avellino. La difesa di Festa, gli avvocati Luigi Petrillo e Dario Vannetiello aveva deciso di impugnare direttamente per “saltum” in Cassazione la seconda ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, riunita al ricorso per Cassazione contro la prima ordinanza del 18 aprile e il Riesame (vedi sopra prima sentenza). Uno dei principali interrogativi era legato proprio al motivo dell’annullamento senza rinvio delle due misure cautelari e anche della prima decisione del Riesame di Napoli. L’accoglimento dei motivi sull’inutilizzabilita’ avrebbe determinato anche l’impossibilità di usare le intercettazioni eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dall aliquota di pg drlle Fiamme Gialle presso la Procura. nel processo. Ma i giudici della Sesta Sezione Penale hanno ritenuto “generici” i motivi. Anzi, scrivono proprio, relativamente alle intercettazioni: “Tutti i motivi devono ritenersi generici, in quanto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento
impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416)” . E hanno aggiunto: “Per ogni reato, il ricorrente non ha esposto in modo esaustivo la decisività delle contestate intercettazioni rispetto al compendio indiziario, né il collegamento di quelle ritenute rilevanti rispetto all’atto viziato. Sotto tale profilo va altresì rammentato che non sussiste un principio generale di invalidità “derivata” riferibile anche al vizio dell’inutilizzabilità (tra tante, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826). 2.1. In particolare, si deduce l’inutilizzabilità delle intercettazioni, sostenendo in modo generico la rilevanza di una serie di conversazioni ai fini della gravità indiziaria, che nell’ordinanza impugnata, peraltro, sono in larga parte indicate solo per numero progressivo (senza il relativo RIT identificativo) e senza far riferimento al relativo decreto (autorizzativo o di proroga)”. Allora il motivo è quello delle esigenze cautelari. Infatti scrivono i giudici: “La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta infatti viziata dalle violazioni di legge segnalate dal ricorrente, sotto il profilo della mancanza/apparenza della motivazione in ordine ai requisiti di attualità e concretezza dei pericoli ravvisati”. E aggiungono che non appare neanche rilevante: “un computer del suo ufficio comunale. L’ordinanza non considera infatti che la
capacità del ricorrente di influire sulle dinamiche probatorie si era rivelata nel
contesto funzionale dell’esercizio della carica di Sindaco, non più attuale alla luce
delle successive dimissioni del ricorrente da tale incarico. Inoltre, proprio la circostanza delle intervenute dimissioni e dell’elezione del nuovo Sindaco non consentiva neppure di ravvisare un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la cui ricorrenza, fra l’altro, implica la spendita diretta o indiretta di una determinata qualità”. Quindi ora le indagini della Procura di Avellino, coordinate dal pm Fabio Massimo Del Mauro e dallo stesso Procuratore Domenico Airoma, andranno avanti ed e” probabile che ci sia richiesta di rinvio a giudizio.
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