Il decreto legge 155/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024, introduce importanti modifiche allo scudo fiscale previsto dall’articolo 2-quater del dl 113/2024, noto come decreto Omnibus. Tra le novità più rilevanti c’è l’estensione del beneficio del ravvedimento anche per coloro che, a causa della pandemia da Covid, erano stati esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa). Questa misura è particolarmente significativa per le annualità 2020 e 2021, inizialmente escluse dal provvedimento, che ora potranno usufruire dello scudo fiscale.
Chi rientra nel nuovo scudo fiscale?
La disposizione originaria consentiva ai contribuenti che applicavano gli Isa di accedere al concordato preventivo biennale, versando un’imposta sostitutiva per sanare eventuali discrepanze nei redditi d’impresa o di lavoro autonomo per gli anni fiscali tra il 2018 e il 2022. Tuttavia, chi aveva beneficiato di esenzioni dagli Isa, come per i casi legati al Covid-19, non poteva accedere a questo regime.
Con l’articolo 7 del dl 155/2024, il legislatore ha ampliato il raggio d’azione dello scudo fiscale, includendo anche le annualità “senza Isa” legate a motivi straordinari, come la pandemia o situazioni legate all’inizio, cessazione o modifiche sostanziali nell’attività economica. Questi soggetti, con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, potranno usufruire del ravvedimento mediante il pagamento di imposte sostitutive, con aliquote agevolate: 12,5% sui redditi e 3,9% sull’Irap, con una riduzione del 30% dell’imposta dovuta.
La protezione dello scudo fiscale: come funziona
Lo scudo fiscale prevede che, per i soggetti ammessi, si eviti la possibilità di rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Questo meccanismo, valido per le annualità incluse nel concordato preventivo, offre una protezione rilevante contro eventuali contestazioni fiscali future. La base imponibile per l’applicazione della sostitutiva sarà calcolata incrementando il reddito e il valore della produzione del 25%, con le aliquote agevolate previste dalla norma.
Attenzione alle dichiarazioni infedeli: il rischio di decadenza dallo scudo
Nonostante le agevolazioni offerte dal nuovo scudo fiscale, c’è una clausola fondamentale da tenere presente: il beneficio decade se viene riscontrata una dichiarazione infedele riguardante le cause di esclusione dagli Isa. Questo accade, ad esempio, se il contribuente ha dichiarato in modo errato o fraudolento le motivazioni per cui non ha applicato gli indici di affidabilità, come situazioni legate al Covid o a un’alterazione del normale svolgimento dell’attività.
Secondo il comma 1 lettera b) dell’articolo 7, in caso di rilevata infedeltà nella dichiarazione delle cause di esclusione dagli Isa per gli anni coperti dallo scudo, l’intera protezione viene meno, con il rischio di subire rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo rappresenta un elemento di attenzione per tutti coloro che desiderano aderire allo scudo fiscale, poiché la correttezza delle dichiarazioni diventa un requisito imprescindibile per mantenere il beneficio.
Conclusioni
Il nuovo scudo fiscale introdotto dal decreto Omnibus amplia le opportunità per i contribuenti, in particolare per quelli che, a causa del Covid, erano stati esclusi dall’applicazione degli Isa. Tuttavia, la protezione offerta dallo scudo richiede la massima attenzione nella corretta dichiarazione delle cause di esclusione. La possibilità di accedere al ravvedimento con imposte sostitutive agevolate rappresenta un’occasione importante per regolarizzare la propria posizione fiscale, ma le sanzioni in caso di dichiarazioni infedeli possono far decadere l’intero beneficio.
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