L’acquisto di una prima casa è spesso accompagnato dall’intento di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Tuttavia, quando si è coniugati e si vive in regime di comunione legale dei beni, emergono alcune specifiche obbligazioni da soddisfare per ottenere tali benefici.
In particolare, la legge prevede che le dichiarazioni relative all’agevolazione fiscale “prima casa” debbano essere fornite non solo dal coniuge che figura nell’atto di acquisto, ma anche dall’altro coniuge, anche se quest’ultimo non è direttamente coinvolto nella transazione.
Questo articolo si propone di esplorare più a fondo i requisiti legali e le implicazioni dell’acquisto della prima casa in regime di comunione dei beni, in particolare alla luce di una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
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La normativa sulle agevolazioni Prima Casa
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, per usufruire delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa, è necessario che l’acquirente faccia una serie di dichiarazioni specifiche. In particolare, l’acquirente deve attestare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto, e di non aver già beneficiato di tali agevolazioni, anche in precedenza, su tutto il territorio nazionale.
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Questa dichiarazione è essenziale per poter accedere all’agevolazione fiscale, e la sua mancanza comporterebbe la perdita del beneficio. Tuttavia, la normativa non prevede espressamente una deroga nel caso in cui l’acquisto avvenga per effetto del regime della comunione legale.
Questo significa che, anche in comunione dei beni, entrambi i coniugi devono presentare le dichiarazioni richieste.
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L’ordinanza della Corte di Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26703 del 14 ottobre 2024) ha ulteriormente chiarito questo aspetto. La sentenza conferma che, nel caso di un acquisto con agevolazione fiscale da parte di un coniuge in regime di comunione legale, le dichiarazioni necessarie devono riguardare non solo il coniuge che interviene nell’atto, ma anche quello che non vi partecipa direttamente.
In altre parole, entrambe le parti coniugali devono dichiarare di non possedere altre abitazioni nello stesso comune e di non aver già usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa”.
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Questa decisione della Cassazione chiarisce l’importanza di un coinvolgimento attivo di entrambi i coniugi in termini di dichiarazioni, anche se uno dei due non è formalmente coinvolto nell’atto di acquisto. La mancanza di queste dichiarazioni da parte di entrambi potrebbe comportare la decadenza dal diritto all’agevolazione fiscale.
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Implicazioni pratiche per i coniugi in comunione dei beni
Per i coniugi che acquistano un immobile congiuntamente in regime di comunione dei beni, è fondamentale seguire rigorosamente quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza. Oltre alla documentazione tradizionale richiesta per l’acquisto della casa, devono prestare particolare attenzione alle dichiarazioni fiscali, in quanto la loro assenza o incompletezza può comportare conseguenze finanziarie importanti, tra cui la perdita delle agevolazioni fiscali e il pagamento di eventuali sanzioni.
Inoltre, la sentenza della Cassazione mette in luce come il regime di comunione legale non rappresenti un’eccezione alle regole che disciplinano le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Questo impone un ulteriore livello di diligenza e coordinamento tra i coniugi nel corso delle transazioni immobiliari.
TAGS: acquisto immobile, agevolazioni fiscali, Cassazione 2024, comunione dei beni, dichiarazioni coniugi, DPR n. 131/1986, ordinanza n. 26703, prima casa, regime comunione legale, tasse acquisto casa
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