Cronaca – A rispondere il Garante del Lazio Stefano Anastasìa: “Si raccomanda l’immediata individuazione di spazi idonei”
Viterbo – Controllo visivo nei colloqui con i partner, 102 detenuti della Casa circondariale di Viterbo presentano un reclamo.
Viterbo – Il carcere di Mammagialla
Dal carcere di Viterbo alcuni detenuti hanno presentato un reclamo collettivo. In 102 si sono rivolti al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Lazio, Stefano Anastasìa, per la mancata attuazione della sentenza della corte costituzionale, datata 26 gennaio 2024, che ha dichiarato illegittimo l’obbligo di controllo visivo durante i colloqui tra detenuti e partner.
Un reclamo a cui il Garante ha risposto “raccomandando alla direzione della Casa circondariale di Viterbo l’immediata individuazione di spazi idonei all’effettuazione del colloquio senza controllo visivo”.
“Per chi abbia fiducia nello stato di diritto è inconcepibile che una sentenza della Corte costituzionale non venga presa in considerazione da un’amministrazione pubblica dieci mesi dopo la sua pubblicazione – dichiara il Garante Stefano Anastasìa nella nota pubblicata sul sito sito del garante dei diritti dei detenuti del Lazio -. Così è per la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024, che ha giudicato illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che obbliga al controllo visivo sui colloqui dei detenuti e delle detenute con i propri partner: a dieci mesi dalla decisione della Corte, che io sappia alcun colloquio riservato è stato autorizzato”.
Stefano Anastasia
“Laddove qualche direzione di carcere era pronta a farlo – prosegue Anastasìa -, è stata bloccata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in attesa degli esiti dei lavori di un misterioso gruppo di studio ministeriale, quando invece in alcuni istituti basterebbe oscurare le finestrelle sulle porte delle stanze dei colloqui con i gruppi familiari per consentire la riservatezza degli incontri. In questi giorni ho risposto a un reclamo collettivo di 102 detenuti della Casa circondariale di Viterbo, sollecitandone il direttore, nel rispetto della decisione della Corte, a disporre con proprio ordine di servizio le modalità di accesso dei detenuti ai colloqui riservati. Una raccomandazione di analogo tenore nel settembre scorso avevamo indirizzato, con la collega di Roma Capitale, Valentina Calderone, alla direttrice della Casa di reclusione di Rebibbia, a seguito del reclamo collettivo di altri 55 detenuti”.
“Non so se al Dap viga ancora l’interdetto dei più retrivi sindacati di polizia penitenziaria che nel 2018 impedì al ministro Orlando di anticipare il pronunciamento della Corte costituzionale. Certo è che dopo di esso, le cose non restano uguali a sé stesse: dopo aver proposto reclamo ai garanti – conclude Anastasìa -, i detenuti potranno rivolgersi ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, fino ad arrivare alla Corte europea dei diritti umani, e noi saremo con loro”.
“È la seconda volta dunque che il Garante regionale interviene. Questa volta, i 102 detenuti reclamanti hanno rappresentato al Garante, di aver ‘presentato, singolarmente, in data 2 giugno 2024, alla direzione della C.C. di Viterbo, istanza per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 10/2024 del 26 gennaio 2024 ed essendo trascorsi più di 90 giorni senza ricevere alcuna risposta in merito da parte della direzione della suddetta Casa circondariale, unitamente denunciano la mancata operatività della sentenza della Corte costituzionale 10/2024”, chiedendo altresì di “avere notizie e date certe di attuazione della legittima richiesta”, si legge sul sito del garante dei diritti dei detenuti del Lazio.
“Di qui la missiva del Garante Anastasìa il quale ‘ritiene che l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale non sia procrastinabile e che di conseguenza il quesito dei reclamanti riguardo al quando della sua attuazione sia assorbito dalla vigenza normativa di quanto da essa disposto, che configura un obbligo di garanzia in capo all’amministrazione penitenziaria”, si legge ancora sul sito del garante dei diritti dei detenuti del Lazio.
Pertanto, il Garante “raccomanda alla direzione della Casa circondariale di Viterbo l’immediata individuazione di spazi idonei all’effettuazione del colloquio senza controllo visivo e – in assenza di determinazioni ministeriali – la definizione con proprio ordine di servizio della regolamentazione dell’accesso al nuovo istituto, tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nei punti 6 e seguenti delle considerazioni in diritto della sentenza 10/2024 e della necessità di garantire a tutti gli aventi diritto la sua fruizione in maniera omogenea quanto ai tempi e alla frequenza dei colloqui di che trattasi”.
La nota Del Garante Stefano Anastasìa in merito al reclamo:
Alle persone firmatarie del reclamo di cui all’oggetto
per il tramite dell’Ufficio matricola
Casa circondariale di Viterbo
Al Dott. Marco GRASSELLI Direttore della Casa Circondariale di Viterbo
prot.cc.viterbo@giustiziacert.it
Al Pres. Giovanni RUSSO
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
prot.dap@giustiziacert.it
Alla Dott.ssa Marina FINITI Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma
prot.tribsorv.roma@giustiziacert.it
e, per conoscenza, alle Magistrate di sorveglianza competenti sulla Casa circondariale di Viterbo
Dott. Albertina CARPITELLA Dott. Maria Raffaella FALCONE uffsorv.viterbo@giustiziacert.it
Oggetto: Reclamo ex art. 35 OP del 1° ottobre 2024, formulato da n. 102 persone detenute delle sezioni AS3 della Casa circondariale di Viterbo. Acquisito al ns. protocollo con n. CRL.RU.0022760.E. del 2 ottobre 2024.
Il sottoscritto, Stefano Anastasì`a, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta` personale della Regione Lazio, letto il reclamo di cui all’oggetto,
rilevato che
– gli interessati lamentano la mancata attuazione nell’Istituto di che trattasi nella sentenza n. 10, del 26 gennaio 2024, che dichiarava «l’illegittimita` costituzionale dell’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta`), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ne´, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie»
– in ispecie, i reclamanti rappresentano di aver «presentato, singolarmente, in data 2 giugno 2024, alla Direzione della C.C. di Viterbo, istanza per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 10/2024 del 26 gennaio 2024 ed essendo trascorsi piu` di 90 giorni senza ricevere alcuna risposta in merito da parte della Direzione della suddetta Casa Circondariale, unitamente denunciano la mancata operativita` della sentenza della Corte costituzionale 10/2024»
– gli interessati chiedono di «avere notizie e date certe di attuazione della legittima richiesta, confortata dalla sentenza della Corte delle Leggi».
considerato che
– il modello decisorio scelto dalla Corte in questa pronuncia e` quello della sentenza additiva, avente efficacia erga omnes;
– la sentenza n. 10/2024 e` immediatamente applicativa, determinando l’esistenza di un diritto soggettivo di ciascuna persona in stato di detenzione a svolgere colloqui riservati (senza
controllo a vista da parte degli operatori di polizia) con il/la proprio/a partner, salvi i casi espressamente esclusi dal suo dispositivo e piu` diffusamente argomentati nel punto 8 e
subordinati delle considerazioni in diritto;
– nel punto 9 delle considerazioni in diritto, la Corte costituzionale, fatta «salva la possibilita` per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purche´ idonei a garantire l’esercizio dell’affettivita` dei detenuti, nel senso
fatto proprio dalla presente pronuncia», riconosce «il contributo che a un’ordinata attuazione dell’odierna decisione puo` dare – almeno nelle more dell’intervento del legislatore –
l’amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti»;
– a tal fine lo scrivente, in data 7.5.2024, aveva gia` rivolto un quesito alle Direzioni degli Istituti penitenziari sotto le proprie competenze, chiedendo – «nelle more di una disciplina organica e di auspicabili linee di indirizzo dipartimentali» – quali iniziative fossero state intraprese «per dare attuazione a tale decisione e se si sia provveduto a individuare degli spazi da adibire agli scopi individuati dalla Consulta, anche all’esito di eventuali attivita` di adattamento»;
– se e` vero che, ancora al citato punto 9 delle considerazioni in diritto, la Corte auspicava «la creazione all’interno degli istituti penitenziari – laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualita` eventualmente necessaria – di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata», detto auspicio, senz’altro condivisibile, non inficia la immediata applicabilita` della decisione della Corte, ribadita nelle sue premesse, laddove essa riafferma la caducazione «con questa decisione» della «inderogabilita` del controllo visivo sugli incontri» con il/la partner;
– in sostanza, fatta salva qualsiasi legittima e auspicabile ipotesi di studio ai fini di perfezionamento della fruizione del diritto riconosciuto dal Giudice delle leggi, innanzitutto in sede periferica l’Amministrazione penitenziaria e` chiamata a individuare gli spazi e le modalita` di esercizio del diritto rebus sic stantibus;
Tutto cio` rilevato e considerato, il sottoscritto Garante, destinatario del reclamo in oggetto,
ritiene
che l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale non sia procrastinabile e che di conseguenza il quesito dei reclamanti riguardo al quando della sua attuazione sia assorbito dalla vigenza normativa di quanto da essa disposto, che configura un obbligo di garanzia in capo all’Amministrazione penitenziaria e pertanto
raccomanda
alla Direzione della Casa circondariale di Viterbo la immediata individuazione di spazi idonei all’effettuazione del colloquio senza controllo visivo e – in assenza di determinazioni ministeriali – la definizione con proprio ordine di servizio della regolamentazione dell’accesso al nuovo istituto, tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nei punti 6 e seguenti delle considerazioni in diritto della sentenza 10/2024 e della necessita` di garantire a tutti gli aventi diritto la sua fruizione in maniera omogenea quanto ai tempi e alla frequenza dei colloqui di che trattasi.
Roma, 11 ottobre 2024
Stefano Anastasìa
20 ottobre, 2024
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui