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Secondo i primi tre versetti del Cap. XV del Deuteronomio:

1Alla fine di ogni sette anni celebrerete l’anno di remissione

2Ecco la norma di questa remissione: ogni creditore, che abbia diritto a una prestazione personale in pegno per un prestito fatto al suo prossimo, lascerà cadere il suo diritto: non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà proclamato l’anno di remissione per il Signore. 

3Potrai esigerlo dallo straniero; ma, quanto al tuo diritto nei confronti di tuo fratello, lo lascerai cadere. 1

Obiettivo era evitare sperequazioni troppo marcate tra appartenenti alla stessa società, il popolo di Israele.

Secondo Plutarco nel VI secolo a.C., ad Atene, “la disuguaglianza sociale aveva toccato il culmine e la città era in condizioni di gravissimo pericolo. … – molte – le turbolenze da cui era sconvolta. Tutta la gente del popolo era indebitata coi ricchi: o infatti coltivavano la terra pagando la sesta parte del raccolto … o prendevano danaro a prestito con la garanzia dei loro corpi e venivano poi sequestrati dai loro creditori, alcuni facendo gli schiavi in patria, mentre altri erano venduti all’estero. Molti erano costretti a vendere anche i propri figli … .

A questo punto i più saggi degli Ateniesi, vedendo tutti che Solone era immune da colpe, non essendosi associato ai ricchi nella loro ingiustizia né essendo coinvolto nelle necessità dei poveri, lo pregarono di assumere il governo dello Stato.

“ … gli Ateniesi sogliono con urbanità attenuare, coprendole con eufemismi e con termini gentili, cose sgradite. Le meretrici le chiamano etére, le tasse contributi, custodi i soldati che presidiano la città, casa chiamano il carcere. Questo espediente, pare, fu usato per la prima volta da Solone, il quale chiamò SGRAVIO σεισάχθεια – scuotimento (dal verbo seio) dal peso (achthos); n.d.r. – la cancellazione dei debiti, … ordinando la remissione dei debiti esistenti e proibendo che da quel momento si dessero denari in prestito su pegno della persona. … non per mezzo della cancellazione dei debiti, ma con la riduzione degli interessi.

In concomitanza … determinò un aumento dei parametri monetari – non aveva il vincolo dell’euro, ma neanche 70 anni di pace con le città limitrofe, spesso in lotta tra loro – n.d.r.) –. Infatti la mina, che prima valeva 73 dramme, salì a 100 dramme, sicché pagando un prezzo pari per ammontare, ma con una moneta di minor valore reale, ne risentivano grande giovamento quelli che pagavano i debiti, senza che ne risentissero danno quelli che riscotevano il denaro”. Come analisi di politica monetaria mi pare un po’ debole.

Conseguenza immediata, la terra precedentemente ipotecata tornò libera e rientrò nel ciclo economico; molti cittadini resi schiavi tornarono liberi o rientrarono in patria; fu evitata una guerra civile.

Ma ci sono sempre i soliti “furbi”. Solone, “… comunicò ad amici di cui massimamente si fidava, Conone Clivia e Ipponico, che non bisognava toccare la terra, ma che aveva deciso di cancellare i debiti. Quelli allora, … prevenendolo, presero ad usura ingenti somme di denaro da chi aveva capitali e comprarono un’enorme quantità di terreni. Quando poi fu emanata la legge, essi si godettero il frutto dei loro poderi senza restituire il denaro”; non esisteva il reato di insider trading.

Solone non accontentò nessuna delle due parti sociali: si alienò i ricchi, perché aveva annullato i loro crediti, e ancor più i poveri perché non aveva effettuato, secondo le loro aspettative, la spartizione delle terre … . Subito però ebbero la percezione dei loro vantaggi e, messe da parte le proprie lamentele, offrirono un pubblico sacrificio, chiamandolo sacrifico dello sgravio2 .

Nell’Italia del 2018 numerosissime erano le persone gravate da debiti 3 , cresciuti costantemente dall’inizio degli anni 2000 e deflagrati con la crisi finanziaria (ed economica) iniziata nel 2008. Per far fronte a ciò prima fu introdotta (e ampliata) la possibilità di rateizzare il pagamento dei debiti nei confronti di banche e fisco, poi è stata approvata (dopo fin troppo lunga gestazione) la normativa sul sovraindebitamento, quindi la definizione agevolata dei pagamenti fiscali (“rottamazione” della cartelle Equitalia). A maggio 2018 il governo “del cambiamento” ha prospettato una “Pace fiscale”.

Fallimento e Crisi d'Impresa

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Fallimento e Crisi d’Impresa
AA.VV., IPSOA, 2019

Contratto di governo, 18.5.2018

Il miglioramento delle procedure di riscossione passa inevitabilmente dal preventivo e definitivo smaltimento della mole di debiti iscritti a ruolo, datati e difficilmente riscuotibili per insolvenza dei contribuenti.

È opportuno instaurare una ‘pace fiscale’ con i contribuenti per rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata

difficoltà economica. Esclusa ogni finalità condonistica, la misura può diventare un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà ed il primo passo verso una ‘riscossione amica’ dei contribuenti”.

Come prima misura ad ottobre 2018 è stato approvato il c.d. Decreto Fiscale 4 , nel quale le disposizioni più incisive per aggredire la mole dei debiti fiscali iscritti a ruolo sono state:

art. 4: “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, debiti in essere al 23.10.2018 e annullati contabilmente il 31.12.2018; sui mass media in genere si è parlato di annullamento delle cartelle fiscali fino a mille euro, ma in maniera non corretta; la normativa, infatti, parla di “debiti” ed una singola cartella può contenere più debiti; quelli stralciati sarebbero 12 milioni, interesserebbero 5 milioni di contribuenti ed il minor gettito stimato sarebbe di 524 milioni, da recuperare con il maggior gettito previsto dalla “rottamazione-ter” 5 ;

– art. 3 : “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” (c.d. rottamazione-ter): “I debiti … affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora … versando … le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi … e l’aggio … . Il pagamento delle somme è effettuato in un’unica soluzione entro il 30/7/2019 o nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, … scadenti rispettivamente il 31/7 e il 30/11/2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020”.

Entro il 30.04.2019 va dichiarata l’adesione a tale procedura, con il Mod. DA-2018 6 .

Entro il 30.07.2019 va effettuato il pagamento per intero

o in 18 rate entro

1 – 30.07.2019 il 10% dell’importo totale

2 – 30.11.2019 il 10%

3 – 28.02.2010 il 5%

4 – 31.05.2020 il 5%

5 – 31-07.2020 il 5%

6 – 30.11.2020 il 5%

….

15 – 28.02.2023 il 5%

16 – 31.05.2023 il 5%

17 – 31.07.2023 il 5%

18 – 30.11.2023 il 5%

I debiti eventualmente compresi nella rottamazione bis (art.1 c.5 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017) rientrano automaticamente nella ter solo se pagate regolarmente le rate (della bis) di luglio, settembre ed ottobre 2018 entro il 7.12.2018 (D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, art. 3). I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano acquisiti. 7 . Nulla è detto circa i debiti eventualmente compresi nella prima rottamazione fiscale (art.6, c.2 del D.L. 193/ 2016 convertito nella L. 225/2016) e non pagati o non pagati in maniera regolare.

Come per le rottamazioni precedenti, anche la ter può essere inserita in una procedura di sovraindebitamento, con la possibilità di effettuare i pagamenti con le modalità ed i tempi previsti nel decreto di omologa dell’accordo o del piano del consumatore 8 . Come per le precedenti rottamazioni fiscali, si avvia la procedura di sovraindebitamento presentando la domanda all’OCC – Organismo di Composizione della Crisi competente per territorio e si deposita presso l’AE&R – Agenzia delle Entrate e Riscossione il modulo (al 4.1.2019 non ancora pubblicato) per aderire alla rottamazione (contenente un richiamo alla procedura avviata presso l’OCC). Nella proposta di ristrutturazione del debito, in genere, si indicano entità di falcidia dei debiti e tempi dei pagamenti diversi da quelli previsti dalla legge; se il magistrato omologa, nulla quaestio, ma se il magistrato non omologa?

Saldo e stralcio” dei debiti fiscali per i contribuenti in disagio economico 9 , terza facilitazione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 10 . Questa, all’articolo 1, commi dal 184 al 198, ha previsto agevolazioni di non poco conto ma particolarmente articolate :

A) oggetto: (esclusi i debiti delle persone fisiche contemplati dal Decreto fiscale stralciati fino ad e.1.000, di cui sopra) i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 derivanti da omesso versamento di :

a.1 – imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività, di cui al DPR 600/1973 (imposte sui redditi) e DPR 633/1972 (IVA);

a.2 – contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS (nulla è detto in relazione all’INAIL);

B) soggetti :

b.1 – persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica attestata dall’ISEE familiare non superiore ad e.20.000:

b.2 – soggetti (persone fisiche e, anche, giuridiche?), per i quali alla data di presentazione della dichiarazione (massimo 30.4.2019) è stata aperta la procedura di liquidazione, di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012 (sovraindebitamento);

C) importi

c.1 – le persone fisiche con ISEE familiare non superiore ad e.20.000 potranno pagare

c.1.1 – i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (senza sanzioni ed interessi di mora –ex DPR 602/1973, art. 30, c.1- e somme aggiuntive –ex D.Lgsl. 46/1999, art. 27, comma 1) al

. 16% se ISEE non superiore ad e.8.500;

. 20% se ISEE tra e. 8.501 ed e.12.500;

. 35% se ISEE tra e. 12.501 ed e.20.000.

c.1.2 – le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per notifica cartella di pagamento e spese procedure esecutive;

c.2 – i soggetti, per i quali alla data di presentazione della dichiarazione è stata aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 (sovraindebitamento), potranno pagare il 10% degli importi sub c.1.1 ed il totale di quelli sub c.1.2 11 ;

D) modalità e tempistica

entro il 30.4.2019 dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando il modulo che sarà pubblicato sul suo sito e con le modalità ivi indicate; in tale dichiarazione il debitore attesterà i requisiti, di cui sub B ;

entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunicherà l’importo delle somme dovute, che potranno essere pagate

entro il 30.11.2019 per intero

o in cinque rate entro

1 – 30.11.2019 il 35% dell’importo totale

2 – 31.03.2020 il 20%

3 – 31.07.2020 il 15%

4 – 31.03.2021 il 15%

5 – 31.07.2021 il 15%

con interessi al tasso del 2%.

Con la stessa comunicazione del 31.10.2019 l’agente della riscossione fa presente, ove sussistenti, il difetto dei requisiti sub A) e B) o la presenza di debiti diversi da quelli sub A), che – se definibili ai sensi della rottamazione –ter, art. 3 del Decreto fiscale- possono beneficiare della disciplina prevista da quest’ultimo, ma pagabili in diciassette rate entro

1 – 30.11.2019 il 30% dell’importo totale

2 – 31.07.2020 il 4,375%

3 – 30.11.2020 il 4,375%

4 – 31.07.2021 il 4.375%

5 – 30.11.2021 il 4,375%

……

16 – 31.07.2027 il 4,375%

17 – 31.11.2027 il 4,375%

con interessi al tasso del 2%. Inoltre, se definibili ai sensi della rottamazione –ter, ritengo che possano rientrare nella procedura di sovraindebitamento, per quanto riguarda modalità e tempi di pagamento delle rate.

I debiti eventualmente compresi nella prima rottamazione fiscale (art.6, c.2 del D.L. 193/2016 convertito nella L. 225/2016) e/o nella rottamazione bis (art.1 c.5 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017), non estinti, possono essere oggetto di questo “saldo e stralcio”. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano acquisiti 12 .

Il “saldo e stralcio” dei debiti fiscali per i contribuenti in disagio economico comporta vantaggi consistenti, di cui però potrebbero non beneficiare molti soggetti, causa alcune modalità di calcolo del patrimonio mobiliare ai fini della determinazione dell’ISEE. L’art. 5, c.4, lett.a) del DPCM 159/2013 13 , infatti, stabilisce che per “depositi e conti correnti bancari e postali, … va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’ anno precedente a quello di presentazione della DSU-dichiarazione sostitutiva unica-, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno”. Un soggetto in difficoltà economiche in genere è titolare presso una banca di un conto corrente, con saldi raramente a credito, e di un prestito pluriennale; se l’erogazione di quest’ultimo è avvenuta nell’anno di riferimento del calcolo, la consistenza media annua (cioè il saldo medio attivo) del conto corrente sale di molto e potrebbe portare l’ISEE oltre il limite dei 20.000 euro. Ancor peggio se si tratta di un titolare di partita IVA, che, quasi sempre, oltre al conto corrente ordinario è titolare di un conto anticipi fatture o ricevute bancarie al salvo buon fine; le anticipazioni, contabilmente, vengono effettuate addebitando il conto anticipi e accreditando quello ordinario, con un aumento della consistenza media di quest’ultimo. Ma la situazione contabile complessiva è “in rosso”.

Per gestire le situazioni relative a persone fisiche (senza o con partita IVA) con debiti non solo fiscali, ma anche bancari e di altro tipo, quindi, si dovrà far ricorso alla procedura di sovraindebitamento 14 , introdotta nel 2012, nella quale, però, sono da segnalare due ostacoli normativi di non poca entità: l’infalcidiabilità dei debiti IVA e il non previsto cram down per i non consumatori, cioè la falcidia dei debiti, senza l’assenso dei creditori, nel caso questi non possano soddisfare i loro diritti dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Infalcidiabilità dei debiti IVAL. 3/2012, art. 7 : “ … con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. L’IVA è un tributo costituente risorsa dell’Unione europea, per cui, “dogma di fede”, per alcuni anni dottrina e giurisprudenza hanno escluso in maniera categorica la falcidiabilità di tali debiti, anche se il sovraindebitato fosse nullatenente. Ma tale disposizione è stata introdotta nell’ ordinamento nel 2012, per analogia alla coeva normativa prevista dalla Legge fallimentare, successivamente modificata. Inoltre il 7.4.2016 c’è stata la nota sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha infranto il tabù dell’intangibilità di tale debito 15 : in una procedura concorsuale (e tale è il sovraindebitamento) si può proporre di pagare solo parzialmente il debito derivante dall’IVA, dietro attestazione di un esperto indipendente (il gestore della crisi) e sotto il controllo di un magistrato.

Conversione “ad U” da parte della Suprema corte (Sentenze Cass. SS.UU. 27.01.2016, n. 26998 e SS. UU. 13.01.2016, n. 760) e novellato art. 183 ter della legge fallimentare 16 ; negletta, però, la normativa sul sovraindebitamento, con conseguente interpretazione differenziata da parte delle corti di merito.

Relativamente alla falcidiabilità dell’IVA nel sovraindebitamento, dettagliata analisi fu effettuata nel provvedimento del Tribunale di Pistoia, del 26.4.2017, Giudice Dr. Raffaele D’Amora 17 : “Anche nel concordato semplice (senza transazione fiscale) sarebbe sempre ammissibile una falcidia IVA, purché modulata in conformità con i principi comunitari e, dunque, da valutare in riferimento al diverso (e più severo) filtro della convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria”.

Questa interpretazione (falcidiabilità del debito IVA nel sovraindebitamento) è stata condivisa dal Tribunale di Torino 7.8.2017 18 e dal Tribunale di Pescara 19.10.2017 19 . Non è stata condivisa dal Tribunale di Udine, 14.5.2018, il quale però ha ritenuto fondata l’eccezione di violazione dell’art. 3 Costituzione sollevata dal ricorrente ed, inoltre, ha rilevato d’ufficio il contrasto con l’art. 97. Il giudizio è stato quindi sospeso fino alla decisione della Consulta 20 .

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, con Circolare n.16 del 23 luglio 2018 (“Trattamento dei crediti tributari e contributivi – Articolo 182-ter del R.D. 16.3.1942, n. 267, come modificato dall’articolo 1, c. 81 della L. 11.12.2016, n.232”), a pag. 47, § 6 “La disciplina del sovraindebitamento”: “Le modifiche introdotte dalla D.L. n. 87 del 2015 e dalla legge n. 232 del 2016 non hanno inciso le norme che regolano le procedure di composizione dalla crisi da sovraindebitamento. In merito, restano pertanto operanti la previsione del silenzio-assenso per il caso di mancata dichiarazione di voto da parte di alcuni creditori e la disposizione sulla mera dilazionabilità dell’IVA e delle ritenute operate e non versate”. Più chiaro di così!

Il 10.9.2018 il Tribunale di La Spezia, estensore Gaggioli ha invece optato per la disapplicazione del divieto di falcidia dell’IVA, per contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall’Unione Europea, con un provvedimento particolarmente articolato e motivato:

In primo luogo … La materia dell’imposta sul valore aggiunto appartiene alla potestà legislativa concorrente dell’Unione Europea e degli Stati membri. …

In secondo luogo …. Il legislatore nazionale, nella disciplina di dettaglio relativa all’ imposta sul valore aggiunto, è .. vincolato all’osservanza dei principi di effettività della riscossione e di neutralità fiscale indicati dall’Unione Europea. …

In terzo luogo …. Il Giudice dello Stato membro, nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente dello Stato e dell’Unione Europea, è legittimato a verificare che la legislazione dello Stato sia conforme ai principi del diritto dell’Unione Europea, dai quali derivino situazioni giuridiche direttamente tutelabili, ed all’eventuale disapplicazione della normativa nazionale non conforme.

In quarto luogo … La disciplina di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012, limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’iva, si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall’Unione Europea, e vincolante per il legislatore nazionale. …

Questo Giudice, in ragione del contrasto tra il principio di neutralità fiscale imposto dall’Unione Europea e l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 nella parte in cui dispone l’ inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dall’ imprenditore, la quale preveda il pagamento solo parziale del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto, deve disapplicare l’art. 7 co. 1 terzo periodo Legge 3/2012 limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’iva (‘con riguardo all’imposta sul valore aggiunto il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento’)” 21 .

A fronte di tutto questo dispendio di energie, intellettuali e materiali, c’è da considerare che tale problematica verrà superata dalla legge delegata che, in attuazione della legge delega 19.10.2017, n.155, introdurrà nell’ordinamento il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; questo, per il sovraindebitamento, eliminerà il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute operate e non versate 22 . Ma l’entrata in vigore di tale legge è prevista per luglio 2020!

Assenza del cram down per i non consumatori – La L. 3/2012, art. 11 (Raggiungimento dell’ accordo) comma 2, statuisce: “Ai fini dell’omologazione –della proposta del debitore- … è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”. Ma se il sovraindebitato è un consumatore, l’art. 12-bis, comma 3 prevede: “Verificata la fattibilità del piano … e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano.… ;” sempre lo stesso articolo, al comma 4: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”.

Cioè, la procedura standard prevede che per ottenere l’omologa ci voglia l’assenso del 60% dei crediti; ma se si tratta di consumatore, tenuto conto delle contestazioni dei creditori, la decisione di omologare o meno il piano del consumatore è presa dal magistrato, che può effettuare anche il cram down sulla base del principio del NCWO no creditor worse off (nessun creditore, in una procedura concorsuale, può ricevere un trattamento peggiore di quello che riceverebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore).

Ma nella pratica la situazione debitoria dei consumatori può essere ben più complessa di quella di un lavoratore dipendente, che ha perso il suo lavoro. Basti pensare alla casalinga, moglie di un imprenditore, che ha prestato fidejussione in relazione ai debiti del marito imprenditore; o al pensionato che ha accettato, senza il beneficio di inventario, l’eredità di un parente in passato imprenditore, con debiti fiscali pregressi ma non prescritti (tra cui, molto probabilmente, debiti IVA). Ovverosia, nella pratica l’ ”eccezione” si avvicina molto alla “regola”.

Inoltre il principio del NCWO è presente nell’art. 180, c.4 L.F. 23 e non si capisce perché l’ art. 11 della L. 3/2012 non sia interpretato, per analogia, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in tema di concordato preventivo, in specie quello con continuità aziendale (Cass. 10112/2014 e 20388/2014).

Inoltre il NCWO può essere considerato un principio generale della normativa italiana, per il combinato disposto della Direttiva 2014/59/UE, art. 34 e L. 19.10.2017, n.155 art. 1, c.2; Raccomandazione 2014/1351/UE, art. 19 e L. 19.10.2017, n.155, art. 2, lettera e 24 .

Ulteriore elemento: violazione dell’art. 3 della Costituzione: il principio del NCWO è previsto dalla normativa fallimentare, non in quella sul sovraindebitamento per l’imprenditore commerciale sottosoglia (i limiti quantitativi indicati dall’art. 1 L.F.); ma una volta che questi abbia dato impulso al sovraindebitamento, se, nel corso del suo svolgimento, viene dimostrato che i limiti di cui sopra sono stati superati (per es., l’indebitamento risulta essere superiore ad euro 500.000,00), si deve applicare la normativa fallimentare. In altre parole, l’elemento discriminante per l’applicazione della normativa fallimentare o quella del sovraindebitamento è un fattore puramente quantitativo, per di più modificabile nel corso della procedura. Quindi è un elemento discriminatorio.

Ed un ulteriore ricorso alla Consulta non sarà necessario, una volta entrata in vigore il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza; questo infatti stabilisce, all’art. 80 c.3 “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’ opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”. Ma, come già ricordato, l’entrata in vigore di tale legge è prevista per il luglio 2020 25 .

Ultima annotazione. Per la gestione e la soluzione di crisi debitorie c’è da considerare l’ attività negoziale, implicitamente richiamata dalla L. 3/2012, art. 13 (Esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore) comma 2: “ L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’ accordo …”. L’intervento di risoluzione delle problematiche, da parte del gestore della crisi, nominato dall’OCC, nella pratica molto spesso comincia ben prima dell’esecuzione dell’accordo, a volte fin dalla fase iniziale della redazione del piano di ristrutturazione del debito da parte del sovraindebitato. E tale attività è basata su capacità / tecniche negoziali, che possono diventare tecniche di vera e propria mediazione nei rapporti sovraindebitato creditori. Quest’aspetto è quasi per nulla citato e tanto meno analizzato dalla dottrina, ma la filosofia sottostante a gestione del sovraindebitamento e mediazione è la stessa: risoluzione delle controversie. E da ultimo, presso il Tribunale di Nola, con provvedimento del 23.10.2018, la Dr.a Giuseppina D’Inverno ha omologato il piano del consumatore in una procedura di sovraindebitamento originatasi in una procedura di mediazione 26 . Una lunga strada tutta da percorrere.

(Altalex, 21 gennaio 2019. Articolo di Giovanni Matteucci)

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