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Applicativo PPT incompleto, troppi rimandi a specifiche tecniche, troppe opzioni (temporanee) di deposito degli atti processuali. La digitalizzazione del processo penale telematico avanza con fatica, sotto la spada di Damocle della scadenza del 31 dicembre 2023, indicata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il Ministero della Giustizia ha predisposto lo schema di decreto ministeriale che completa la digitalizzazione (che Avvocato 4.0 è in grado di anticipare).
Ma per il Consiglio superiore della Magistratura molti passaggi potrebbero non funzionare.
Vedremo come si regolerà il Ministero della Giustizia nel testo definitivo del decreto.
Buona lettura. 
😊  

Avvocati con triplice opzione di deposito degli atti nel processo penale almeno per un anno. Potrà avvenire per upload o per Pec o, ancora, cartaceo fino al 31 dicembre 2024. Quanto al portale per il deposito, decisioni rimandate alle specifiche tecniche. Con riguardo al Processo civile telematico, inserimento automatico dell’atto depositato nel fascicolo informatico, senza più alcuna mediazione da parte delle cancellerie

Caos sulla procura alle liti e sulla ricevuta della notifica, che pare rimangano senza disciplina.

Il ministero della Giustizia ha predisposto lo schema di decreto ministeriale per il completamento della digitalizzazione del processo civile e del processo penale, in attuazione delle due riforme “Cartabia” e nei tempi stabiliti dal PNRR: fine 2023.

Il Consiglio superiore della Magistratura, però, evidenzia tutti i “buchi” di una attuazione che rischia di mandare nel caos uffici, cancellerie e anche gli stessi avvocati. E lo fa con il parere allo schema di decreto, approvato dal plenum dello scorso 6 dicembre (relatori consiglieri Eccher e Bisogni).

Vediamo sinteticamente le principali novità, che Avvocato 4.0 anticipa, e i dubbi del CSM.

L’attuazione delle riforme Cartabia sul processo civile e penale

Lo schema di decreto del Ministro della giustizia reca il “Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e in attuazione delle disposizioni in materia di giustizia digitale introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e dell’articolo 36 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41”.

Si tratta delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile.

Le norme primarie, in particolare, prevedono all’ art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022 la indicazione, con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione, nell’ambito del procedimento penale.

Quanto alla giustizia digitale, lo schema di decreto aggiorna le regole tecniche per il settore civile adeguandole alla disciplina introdotta dal titolo V-ter (“Disposizioni relative alla giustizia digitale”) delle disposizione di attuazione al codice di procedura civile, titolo introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022; e alla disciplina contenuta nell’articolo 36, decreto legge n. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il metodo non funziona

Il parere del CSM contiene innanzitutto una obiezione di metodo, visto che il nuovo schema di decreto interviene con interpolazioni sul decreto sulle regole tecniche nel processo civile telematico contenute nel dm 44/2011, che presentate come “di dettaglio”, in realtà tali non sono. Esse riguardano le modalità di deposito, la tipologia di utenti legittimati, il documento informatico e la formazione del fascicolo informatico, nonché le notifiche  a mezzo Pec. Molte di queste norme regolamentari, peraltro, rinviamo a ulteriori specifiche tecniche da emanarsi successivamente, come nel caso di documento e fascicolo informatico.

La conseguenza temuta dal CSM è che vi sia una sovrapposizione di fonti e che ci sia una eccessiva delega a specifiche tecniche su questioni dagli effetti sostanziali.

Non solo. Per il CSM è troppo ampia la copertura del decreto, con i tre diversi contesti del PCT, PTT  e Volontaria giurisdizione, caratterizzati da un’evoluzione differente del processo telematico, innanzitutto in ragione dei soggetti destinati a confrontarsi con esso e a usufruirne, come i privati cittadini, ossia “le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente”, in relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Processo penale telematico

Lo schema di decreto interviene sulle sole modalità telematiche di deposito di atti delle parti, deposito di verbali, o documentazione a mezzo verbali nativi digitali, ai sensi degli artt. 134 e ss. c.p.p., nelle indagini e nell’istruttoria dibattimentale,  sul deposito dei provvedimenti decisori, sull’accesso e consultazione del fascicolo, nonché alla estrazione di copia degli atti del processo, nelle varie fasi e nei vari gradi di giudizio. Escluso dal perimetro regolamentare la disciplina delle udienze a distanza.

Al netto della “accelerata sperimentazione” e delle criticità emerse in merito all’applicativo del PPT, Il CSM solleva preoccupazioni in merito al necessario equilibrio tra efficientismo e tutela dei diritti costituzionali. “Bene la digitalizzazione degli atti e l’informatizzazione delle procedure, ma nella  consapevolezza che gli aspetti informatici, incidendo considerevolmente – e nel vivo – sull’esercizio dell’attività giurisdizionale, presentano, nella sostanza, un ruolo conformativo di quest’ultima”, specifica il parere.

Lo schema di dm introduce  dunque nel dm 44/2011 un nuovo articolo 7-bis, Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato. La disposizione prevede, al comma 1, che il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento e, al comma 2, che il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria – e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato – di atti e documenti su canale sicuro, protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.

Precisa poi che l’accesso ai portali avviene a norma dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34 del dm 44; e che il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.

Saranno dunque le specifiche tecniche a dover intervenire per la disciplina di materie quali l’accesso ai portali e i servizi di consultazione messi a disposizione dei soggetti abilitati esterni, con atti di sostanziale natura amministrativa e senza interlocuzione con il CSM: troppo, per il CMS.

Quanto all’applicativo informatico (APP), implementato e messo a disposizione dei soggetti abilitati interni, attualmente parrebbe non tenere conto adeguatamente dell’organizzazione degli uffici giudiziari: la profilazione degli utenti interni è ricalcata sulla qualifica formale (ad esempio di Procuratore o di sostituto), circostanza che secondo il CSM provoca.

Regime transitorio per il processo penale telematico

L’articolo 3 dello schema di dm prevede i termini di transizione al nuovo regime del processo penale telematico: un puzzle. Vediamo.

A decorrere dai 15 giorni successi alla pubblicazione del dm, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avverrà telematicamente nella fase delle indagini preliminari presso la procura presso il Tribunale, presso l’ufficio del Gip, presso la procura presso la corte di appello, limitatamente al provvedimento di avocazione,  e presso la procura europea.

A decorrere dai 15 giorni successivi alla pubblicazione del dm, il deposito è telematico per i reclami al tribunale contro i provvedimenti di archiviazione o per le impugnazioni di misure cautelari e sequestri probatori emessi sempre nella fase delle indagini preliminari.

Al di fuori di questi casi, per i difensori il deposito tramite portale avviene negli uffici giudiziari penali di corte di appello, tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale; Procura europea.

Doppio binario per pm e giudici. Per gli utenti interni, magistrati e pm, è previsto un doppio binario (portale/ Pec) fino al 31 dicembre 2024, ad esclusione dei ai “procedimenti di archiviazione” di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale.

Triplo binario per i difensori. È previsto che dai 15 giorni la pubblicazione del regolamento e sino al 31.12.24, negli uffici giudiziari penali di corte di appello, tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale; Procura europea), il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale. Viene inoltre previsto che il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all’impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare emessi durante la fase delle indagini preliminari. Viene disposto infine che rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Un tripla opzione di deposito – in modalità telematica a mezzo del portale, in modalità non telematica e a mezzo pec – da parte dei soggetti abilitati esterni  che rischia – secondo il CSM- di creare problemi operativi legati alla gestione dei depositi da parte del personale di cancelleria e di segreteria in seno agli uffici giudiziari, specie ove gravati da rilevanti scoperture d’organico.

Fuori dal portale. Rimangono fuori dai depositi tramite il portale gli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, e i procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

Il deposito telematico diventerà modalità esclusiva secondo decorrenze successive per i diversi uffici giudiziari (1.1.25, 30.6.25 e 1.1.26).

Problematiche emergono per il flusso archiviazione-riapertura delle indagini, perché l’applicativo PPT al momento non consente né la notifica esterna alle persona offesa né la possibilità di prendere visione del fascicolo. Idem per l’archiviazione per particolare tenuità del fatto.

La mancata piena informatizzazione di tale flusso, potrebbe- avvisa il CSM- provocare un aggravio organizzativo a causa della necessaria attività di conversione in digitale degli atti analogici dell’intero procedimento qualora ciò fosse ritenuto necessario per attivare il flusso PM-GIP ai fini dell’archiviazione in APP, come attualmente impone il testo del decreto.

Il CSM ha proposto una soluzione prevedendo, in via alternativa o congiunta, che l’obbligatorietà del deposito digitale: a) riguardi i soli procedimenti iscritti a partire dall’1.1.24; b) attenga alla sola richiesta di archiviazione del PM nonché ai successivi provvedimenti del GIP e non anche al deposito digitale degli “atti, documenti, richieste e memorie” come risulta attualmente dal testo del comma 8 dell’art. 3 del D.M. in esame, letto in relazione all’art. 408, comma 1, secondo periodo, c.p.p.

Processo civile telematico

Lo schema di dm modifica le norme sui depositi telematici, che avverranno esclusivamente per Pec. La norma pone problemi di coordinamento e interpretazione rispetto alla norma primaria – articolo 196 sexies disposizioni di attuazione del cpc – che sembrava ampliare le possibilità di deposito telematico anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata.

I documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia senza l’intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

Questa disposizione preoccupa il CSM per la automatizzata confluenza del documento nel fascicolo informatico, che impedisce alle cancellerie di controllare eventuali altre  anomalie che non determinino blocco del sistema e che impongono al giudice, comunque, di verificare correttezza  e pertinenza.

Per come è strutturato il processo civile telematico, ove la corretta lavorazione degli atti comporta una contemporanea associazione agli eventi di aggiornamento, un’accettazione automatica dei depositi, senza filtro della cancelleria e senza la c.d. quarta p.e.c., provocherebbe delle discrasie con lo stato del fascicolo”, evidenzia il CSM.

Fascicolo informatico

Tra le nuove definizioni inserite dall’art. 2 dello schema di decreto v’è quella del fascicolo informatico: non è più mera versione digitale di quello originariamente cartaceo, ma fascicolo nato in formato digitale. La norma introdotta dall’art. 2 non indica le tipologie di documenti informatici che possono farne parte, in particolare il duplicato informatico, che pure può rientrare a pieno titolo nel fascicolo informatico, come emerge chiaramente dall’art. 196-octies/II disp. att.

A regolare il contenuto del fascicolo informatico provvede l’art. 9 D.M. 44/11, ma lo schema di decreto non fornisce la richiesta disciplina di dettaglio, limitandosi a richiamare gli “obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.

Incisive anche le modifiche apportate dallo schema di regolamento in materia di comunicazioni e notifiche, sia da parte della cancelleria che dell’UNEP, con evidenti ricadute sulla organizzazione degli uffici a seguito delle scelte operate e non previste dalla normativa primaria.

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