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Lo scorso 4 luglio 2018, su queste stesse pagine digitali, abbiamo affrontato la tematica del cosiddetto fallimento civile e della gestione della “crisi” del debitore non soggetto alle procedure fallimentari tradizionali (legge 27 gennaio 2012 n. 3, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento“).

Sin dal principio, è stato chiaro che la ratio che aveva ispirato il legislatore del 2012 era quella di agevolare il debitore, per consentirgli «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura» (test., relazione illustrativa).

Notaio Pesiri, nella fase pandemica che stiamo vivendo, l’indebitamento è un fenomeno che è inevitabilmente dilagato. Quali sono gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per sostenere soggetti in crisi?

«Intanto ricordiamo che per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ricorderete che la situazione di crisi, possedendo i connotati della transitorietà, anche delle cause che l’hanno determinato, presenta la essenziale caratteristica della “recuperabilità” dell’equilibrio finanziario del soggetto onesto e meritevole, sia esso piccolo imprenditore non fallibile, professionista, imprenditore agricolo, consumatore, dipendente pubblico, lavoratore subordinato, disoccupato, e così via.

Al fine di aiutare il debitore “civile” onesto ma in crisi, il legislatore del 2012 ha previsto tre strumenti, tutti attivabili su sua iniziativa: l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore ed il piano di liquidazione dei beni, tutte rispondenti al principio generale della gestione “negoziale” della crisi, aventi quale loro unitaria causa giustificatrice il superamento della crisi del debitore onesto, diligente e meritevole».

In che modo il Decreto Ristori si prende cura di chi, suo malgrado, si è trovato a dover fare i conti con gravi difficoltà finanziarie?

«L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato una crisi economica strutturale che ha determinato –e purtroppo continuerà a determinare– situazioni gravissime di squilibrio finanziario per coloro i quali, nonostante la buona fede dimostrabile attraverso comportamenti virtuosi sia ante che post crisi, non potranno onorare con puntualità gli impegni economici, pagare i debiti ed i tributi, rimborsare i finanziamenti, e così via.

Ecco che il Decreto Legge “Ristori” n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, nel prevedere misure urgenti per la tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anticipa una parte delle norme previste dal Codice della Crisi (che andrà in vigore il 1^ settembre 2021) e introduce importanti novità in tema di gestione della crisi da sovraindebitamento».

Di che tipo?

«L’impianto normativo è rimasto sostanzialmente inalterato, e con esso i due principi fondamentali che vi sono sottesi:

  1. il conflitto tra credito e debito si risolve a vantaggio del secondo soltanto laddove il titolare sia onesto e meritevole, e sia stato diligente, dimostrando ad esempio che, nell’assumere le obbligazioni che non riesce ad onorare, abbia agito con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, non abbia colposamente determinato il suo sovraindebitamento anche attraverso il ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali, non abbia compiuto atti in frode ai creditori, abbia conservato la documentazione idonea a ricostruire la sua situazione finanziaria, e così via;
  2. devono essere osservati il principio della concorsualità, per cui tutti i creditori devono ricevere, anche poco ma tutti, e quello secondo il quale devono essere coinvolti tutti i beni del debitore (salvi quelli di natura strettamente personale)».

Le vere novità quali sono?

Innanzitutto, la norma del 2020 amplia la platea dei soggetti che possono fare ricorso alle procedure, includendo nella definizione di “consumatore” anche il socio illimitatamente responsabile di una società commerciale di persone (snc o sas) o di capitali (Sapa), purché il suo sovraindebitamento riguardi unicamente debiti personali, estranei cioè a quelli sociali. Attualmente, in sintesi, coloro ai quali è concesso accedere a tali procedure sono il consumatore, l’imprenditore agricolo, la c.d. start-up innovativa, l’imprenditore sotto soglia art. 1 L.F. (negli ultimi 3 esercizi, attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, nonché ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00), l’imprenditore sopra soglia ex art. 1 L.F. ma con debiti inferiori ad € 30.000,00, l’imprenditore cessato e cancellato dal Registro delle Imprese da oltre un anno, il socio illimitatamente responsabile di società commerciale, il professionista, l’artista, il lavoratore autonomo, le società professionali ex lege 183/2011, le associazioni professionali, gli studi professionali associati, le società semplici, gli enti privati non commerciali (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, onlus e enti lirici, in generale enti del cd. terzo settore).

Tutti possono accedere alle agevolazioni?

«Non può accedere, al contrario, allo strumento agevolativo l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali, nonché colui che, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento, chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, ed infine chi presenta una documentazione insufficiente a ricostruire la situazione economica».

Cosa si intende per “procedure familiari”?

E’ un’altra importante novità. Al fine di evitare moltiplicazioni di adempimenti, procedure e costi, la norma introduce il concetto di “debito familiare“, con la possibilità concessa ai membri della stessa famiglia di accedere ad un’unica procedura di composizione della crisi, se però conviventi ovvero quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune (si pensi, ad esempio, ad una debitoria nascente da successione ereditaria). Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76;

Cosa accade se l’Amministrazione Finanziaria non aderisce all’accordo?

«Interviene il potere cd. sostitutivo del giudice. Il giudice, anche se l’Amministrazione Finanziaria non aderisce all’accordo, può comunque omologarlo quando l’adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria».

Tra le ulteriori novità previste, c’è quella della esdebitazione: di cosa si tratta?

«Altra novità importante è quella della “esdebitazione“, che contempla l’opportunità per il debitore persona fisica incapiente di essere integralmente liberato dai vecchi debiti anche nel caso in cui non li adempia neanche in parte, quindi anche laddove non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto salvo obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti (non derivanti da finanziamenti) che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%».

Quali sono le condizioni previste dalla norma del 2020 per il giudizio di meritevolezza e di “diligenza” del debitore?

«Il debitore-consumatore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; il debitore-imprenditore, per accedere all’accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Ultima importante novità è, poi, quella della previsione di sanzioni a carico degli operatori del credito che abbiano concesso finanziamenti senza un’attenta verifica del merito creditizio in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Secondo le nuove norme, il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

E’ importante sottolineare, infine, che le nuove norme si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data della loro entrata in vigore (25 dicembre 2020)».

Cos’è l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

«Presso gli Ordini professionali locali (Avvocati, Commercialisti, Notai), presso gli Enti Territoriali (Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane) e presso le Camere di Commercio territoriali, compresa la neonata Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia-Sannio, è attivo l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), ente terzo, imparziale, indipendente, che aiuta il soggetto in crisi a gestire la fase critica. L’OCC riceve le istanze di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti di legge, nomina un professionista (“Gestore della crisi“) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assiste il debitore nella ristrutturazione dei debiti mediante la scelta di uno dei tre strumenti (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore o piano di liquidazione del patrimonio), al fine di sottoporlo alla omologazione del Giudice».

Quali sono i rischi connessi a tali procedure?

«Il pericolo insito nell’accesso a queste procedure è rappresentato dall’intento meramente dilatorio. Com’è noto, l’inizio della procedura, a garanzia della sua regolare attuazione, determina il sorgere di effetti “protettivi” del patrimonio del debitore, giacché dal momento dell’apertura del concorso tra tutti i creditori anteriori, i beni del debitore non possono più subire procedure esecutive individuali o cautelari sia da parte dei creditori anteriori, sia da parte dei creditori posteriori. Il sensibile aumento del numero di casi –destinato purtroppo a crescere esponenzialmente– di ricorso a tali procedure, certamente ricollegabile all’aggravarsi delle situazioni di “reale” crisi, può essere imputato anche a scopi dilatori, peraltro sulla scia degli interventi –assolutamente giustificati, beninteso– della normativa emergenziale che ha sospeso cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni».

Sotto il profilo pratico, cosa è utile sapere prima di accostarsi a questo strumento?

«La durata del procedimento tra la domanda di gestione e conclusione della pratica (deposito del piano di rientro o dell’accordo in Tribunale perché sia omologato dal giudice) risulta in media di circa 300 giorni.

Importante è anche la determinazione dei costi della procedura a carico del debitore, che può rappresentare un deterrente a ricorrervi. Dal sito della Camera di Commercio di Milano si ricava che gli oneri per una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento variano a seconda delle attività svolte. Oltre ad un acconto minimo iniziale di natura fissa, i compensi sono tendenzialmente determinati in percentuale sui valori, a scaglioni progressivi in ragione della quantità e complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori, dell’entità del passivo e dell’attivo realizzato, comunque nei limiti massimi dettati dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30.

Per maggiori dettagli, sia in ordine alla procedura, sia in ordine ai costi, si consiglia di consultare la relativa tabella sul sito della Camera di Commercio di Milano, a disposizione degli utenti (cfr. https://www.camera-arbitrale.it/it/occ-sovraindebitamento/guida-al-sovraindebitamento.php?id=558)».

Notaio Pesiri, in conclusione, le nuove procedure quali garanzie assicurano alle parti coinvolte?

«Mi preme sottolineare che il sistema –nell’ambito del quale si pone la riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza in ambito sia civile che commerciale (cfr. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della crisi d’Impresa e dell’insolvenza, di attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155, e D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147), che entrerà in vigore 1 settembre 2021– tende alla emersione preventiva ed alla gestione anticipata della crisi sia del soggetto fallibile sia del soggetto “civile”, anche attraverso procedure e strumenti di allerta “confidenziale”, con il risultato che l’intervento correttivo assume i caratteri della tempestività in un momento in cui margini di recuperabilità dello squilibrio economico-finanziario del soggetto sovraindebitato sono ancora assolutamente e ragionevolmente ampi, nella prospettiva del risanamento e continuità dell’impresa, dell’aiuto effettivo al consumatore e del più elevato grado di soddisfacimento dei creditori.

Su questa scia si pone l’iniziativa della Camera di Commercio di Avellino (Irpinia-Sannio), che ha avviato la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), con la funzione di gestire i procedimenti di allerta e di assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi (artt. 16 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14)».

 

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