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Il contratto di mutuo di scopo è affetto da nullità, se si verifica la deviazione dalla finalità a cui l’attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto. Pertanto, è nullo il mutuo di scopo, stipulato per acquistare un immobile, nel caso in cui il mutuatario impieghi la provvista per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito, tra cui la banca mutuante, facente parte del medesimo gruppo bancario.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 ottobre 2019, n. 26770 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

In una procedura fallimentare, un istituto di credito proponeva opposizione (ex art. 98 R.D. 267/1942) avverso il decreto con cui il giudice delegato rigettava la domanda di insinuazione, in via privilegiata, al passivo del fallimento. La banca, infatti, godeva di un titolo esecutivo, rappresentato da un mutuo di scopo stipulato con il debitore. Tuttavia, in primo e secondo grado, veniva dichiarata la nullità del titolo, giacché le somme mutuate avevano avuto una destinazione diversa dallo scopo del contratto. In particolare, erano state impiegate per ripianare la posizione debitoria verso altri istituti di credito, facenti parte del gruppo societario del mutuante. La questione giunge al vaglio del Supremo Consesso, che si trova ad esaminare la questione della validità o meno del contratto di mutuo di scopo.

Prima di analizzare le argomentazioni spese dai giudici di legittimità, ricordiamo brevemente cosa sia il mutuo di scopo.

Cosa s’intende per mutuo di scopo

In linea generale, il mutuo (art. 1813 c.c.) è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una somma di danaro (è l’ipotesi più frequente) e il mutuatario si obbliga a restituirlo, maggiorato dagli interessi (mutuo a titolo oneroso).

Il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l’importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata:

  • stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale (si pensi ai finanziamenti agevolati);
  • concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (cosiddetto “mutuo atipico” Cass. 7773/2003; Cass. 25180/2007)

Pertanto, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, è strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto, ad esempio, all’acquisto di un bene immobile o al finanziamento di un’attività commerciale. Lo scopo perseguito è espressamente inserito nel sinallagma contrattuale. «La presenza dell’obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale» (Cass. S.U. 13046/1997; Cass. 25793/2015). Il vincolo del mutuatario è talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che, come vedremo, la sua inosservanza ne determina la nullità. (Cass. 15929/2018; Cass. 24699/2017; Cass. 25793/2015).

Differenza tra il mutuo ordinario e il mutuo di scopo

La figura del contratto di mutuo di scopo è autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, in quanto rappresenta un contratto atipico che assolve, in modo analogo all’apertura di credito, una funzione creditizia (Cass. 25180/2007). Quindi, le due tipologie contrattuali divergono:

a) sotto il profilo strutturale

  • nel contratto di mutuo, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante la somma di denaro, comprensiva di interessi (mutuo a titolo oneroso);
  • nel mutuo di scopo, oltre alla restituzione dell’importo, il contraente è tenuto anche ad adempiere la finalità perseguita (ad esempio, l’acquisto di un cespite, come nel caso della sentenza in commento);

b) sotto il profilo causale

  • nel mutuo ordinario (a titolo oneroso) la causa del contratto risiede nella consegna del denaro, e nel corrispettivo che il mutuatario corrisponde sotto forma di interessi;
  • nel mutuo di scopo, il perseguimento dell’obiettivo dedotto in contratto fa parte della causa dello stesso, pertanto assume un rilievo essenziale;

c) sotto il profilo della qualificazione giuridica:

  • il mutuo ordinario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro (la cosiddetta traditio);
  • il mutuo di scopo è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso da parte dei contraenti; la consegna della somma rappresenta l’oggetto dell’obbligazione e non un elemento costitutivo.
Contratti - Formulario commentato


Il collegamento negoziale tra i contratti

Come ricordato, nel mutuo di scopo, la consegna dell’importo mutuato non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma integra l’obbligazione principale del mutuante. Solitamente, al contratto di mutuo ne segue un altro, infatti, si concludono due contratti:

  • il contratto tra mutuante e mutuatario;
  • il contratto tra il mutuatario e chi offre il bene o il servizio necessario a raggiungere lo scopo contrattuale.

Pertanto, tra i due negozi sussiste un legame (collegamento negoziale), perché il primo è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con il secondo; ne consegue che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro. In altre parole, il collegamento negoziale è il meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, come prendere a prestito una somma (mutuo) per acquistare un bene (compravendita), mediante l’impiego di una pluralità di contratti (mutuo e vendita), ciascuno con una causa autonoma, ma collegati tra loro. L’ipotesi più ricorrente riguarda la conclusione del mutuo per l’acquisto di un immobile; in tal caso, il contratto di mutuo è collegato a quello di compravendita, tanto che se quest’ultimo viene risolto, il mutuante ha titolo per ottenere la restituzione dell’importo mutuato direttamente al venditore e non al mutuatario (Cass. 12454/2012).

Clausola di destinazione e patto di distrazione

Abbiamo detto che il mutuo di scopo persegue una finalità, ma quale?

Le parti sono liberare di stabilire lo scopo che intendono perseguire; all’interno del regolamento contrattuale viene inserita la cosiddetta clausola di destinazione, che specifica l’impiego della somma mutuata. La suddetta clausola deve incidere sulla causa del contratto e coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore (ossia il mutuante). A tal fine, bisogna distinguere due ipotesi:

  • se la destinazione delle somme erogate è nell’esclusivo interesse del mutuatario, si ha mutuo ordinario (infatti, si realizza una semplice esteriorizzazione dei motivi, i quali non incidono sulla causa del contratto e non modificano il tipo negoziale);
  • viceversa, se la finalità perseguita coinvolge anche il mutuante, si rientra nello schema del mutuo di scopo.

Ciò premesso, il mancato perseguimento della finalità dedotta in contratto ne causa la nullità. Il contratto è invalido solo nell’ipotesi in cui la destinazione non venga rispettata, è irrilevante il momento della sua attuazione (Cass. 15929/2018). A tal proposito, si segnala la nullità del patto di distrazione, ossia dell’accordo per cui la provvista venga impiegata per finalità diverse rispetto allo scopo apparente; ad esempio, non per acquistare la casa o ristrutturarla (finalità apparente), ma per ripianare i debiti del mutuatario verso il mutuante (finalità reale). La nullità del patto si estende al contratto di mutuo.

La nullità per mancanza di causa

Veniamo ora al cuore della decisione.

La Cassazione ribadisce che la nullità per mancanza di causa sussiste solo se la destinazione contrattuale non venga rispettata.

Infatti, dal momento che la somma viene erogata in vista della sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, si deve escludere che i contraenti possano convenzionalmente destinarla in modo diverso, ad esempio, per estinguere delle pregresse passività del mutuatario (come si è verificato nella fattispecie in esame). In buona sostanza, quando il mutuo di scopo sia stato stipulato con l’accordo, tra l’istituto di credito e il mutuatario, dell’impiego della provvista per una diversa finalità, come quella di estinguere debiti pregressi del mutuatario verso l’istituto mutuante:

  • il contratto è nullo,
  • la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (Cass. 24699/2017).

Insinuazione nel passivo da parte della banca mutuante

Nel caso oggetto di scrutinio, la banca munita di titolo esecutivo – ossia del contratto di mutuo – vuole insinuarsi nel passivo della procedura fallimentare. Ebbene, per la giurisprudenza «il soggetto che ha erogato un mutuo di scopo, ove intenda insinuarsi al passivo del mutuatario nell’ambito della relativa procedura concorsuale di insolvenza, è tenuto a dare dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto, che sono costituiti:

  • dall’avvenuta stipula del contratto di mutuo e
  • dall’adempimento della specifica obbligazione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a realizzare l’obiettivo in vista del quale l’erogazione del denaro ha avuto luogo» (Cass. 15929/2018).

La banca ha allegato l’esistenza del mutuo, nondimeno i giudici hanno ritenuto la nullità del titolo azionato per le ragioni sopra esposte, anche in considerazione del fatto che la ricorrente non ha contestato la qualificazione del mutuo in parola come “mutuo di scopo”.

Conclusioni

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ribadisce la propria giurisprudenza in materia di mutuo di scopo. I giudici di legittimità ricordano come, nel contratto in parola, sia rilevante la deviazione dallo scopo cui l’attribuzione delle somme è stata preordinata; infatti, la suddetta finalità rientra nella causa concreta del contratto. In particolare, nella fattispecie in esame, è irrilevante il fatto che le somme non siano state destinate a ripianare l’esposizione debitoria del debitore verso la banca mutuante, ma nei confronti di altri istituti di credito: ciò che importa è l’oggettiva deviazione dallo scopo. Inoltre, l’istituto di credito mutuante non ha allegato la prova dell’avvenuto pagamento del bene immobile (a cui il mutuo era diretto). In conclusione, il contratto di mutuo è nullo in caso di «deviazione della causa concreta del contratto da quella del mutuo di scopo, come dimostrato dal fatto che la mutuataria non aveva acquistato il cespite per cui era stato erogato il mutuo e che, come desumibile dall’estratto conto della debitrice, il relativo importo era stato concretamente utilizzato per estinguere pregresse esposizioni debitorie».

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 26770/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF

 

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