Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   



La cd. “marca temporale” è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l’utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento informatico, automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente.

L’ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4251 della Corte di Cassazione assume rilevanza poiché entra nel merito di un argomento molto discusso ed in parte anche controverso come quello della rilevanza legale del documento informatico.

Nel caso di specie, infatti, il tribunale di merito aveva negato certezza giuridica a documenti informatici prodotti dalla parte benché conformi agli originali (in quanto rimasto sfornito di prova il loro ipotizzato abusivo riempimento) e muniti di una marcatura temporale apposta da un Ente Certificatore Accreditato, e, come tale, opponibile ai terzi (e, quindi, al curatore del fallimento, tale nei procedimenti volti alla formazione dello stato passivo).

Naturalmente la Suprema Corte contesta quanto sostenuto dal tribunale di merito rilevando la palese violazione di quanto prescritto dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.) poiché la cd. marcatura temporale è il processo di generazione ed apposizione di una marca temporale su un documento informatico, digitale o elettronico, consistente nella generazione, ad opera di una terza parte fidata (il Certificatore accreditato, nel caso di specie Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a., Gestore Certificato dal 12 ottobre 2006 ed Autorità di Certificazione dal 6 dicembre 2017, iscritta nell’Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati da DigitPA), di una “firma digitale del documento” cui è associata l’informazione relativa ad una data e ad un’ora certa. L’apposizione della marca temporale consente, così, di stabilire l’esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante e di garantirne la validità nel tempo.

A dire il vero in questo caso la Suprema Corte non è molto precisa in quanto la marca temporale va tenuta ben distinta dalla firma digitale. La stessa marca è contraddistinta, infatti, dalle seguenti informazioni:

  • identificativo dell’emittente;
  • numero di serie della marca temporale;
  • algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
  • certificato relativo alla chiave utilizzata per la verifica della marca temporale;
  • riferimento temporale della generazione della marca temporale;
  • identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l’impronta dell’evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;
  • valore dell’impronta dell’evidenza informatica.

Ma principalmente ha funzioni diverse che poi sottolinea la stessa Corte di Cassazione.

In altri termini, quindi, la cd. “marca temporale” è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi. La stessa Corte sottolinea che il servizio di marcatura temporale, peraltro, può essere utilizzato anche su files non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida (anche se poi può essere contestata l’integrità e la paternità del documento non sottoscritto digitalmente). La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l’utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato (qui, come si è detto, individuato in Aruba), che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente. Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.

Si ricorda, peraltro, che all’epoca dei fatti la validazione temporale era definita dal CAD come “il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi” (art. 1, comma 1, lett. bb), – lettera poi soppressa dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 1, comma 1, lett. h), a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179 del 2016 – vigente ratione temporis).

In effetti, alla luce anche di questa pronuncia della Suprema Corte, non sempre ineccepibile dal punto di vista tecnico, è necessario chiarire le caratteristiche di questi due strumenti: firma elettronica (di cui la firma digitale è una species) e validazione temporale.

Con le più recenti riforme del CAD si è cercato di garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse, al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall’AgiD, possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che debba essere un giudice, caso per caso, a valutare al riguardo. Si tratta di un’iniziativa che mira a promuovere l’adozione e l’utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati di soluzioni digitali moderne e semplici da usare senza rinunciare al rispetto della disciplina vigente laddove impone il ricorso alla forma scritta per il compimento di taluni atti e contratti.

In particolare, il novellato art. 20 del CAD – modificando la previgente disciplina che demandava esclusivamente agli organi giudicanti la possibilità di valutare liberamente in giudizio l’idoneità dei documenti informatici a fini probatori – prevede che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c. qualora sia sottoscritto con una firma digitale, qualificata o avanzata, o, nel caso di documenti sottoscritti con firme elettroniche differenti, qualora rispetti gli standard tecnici individuati dall’AgID con le menzionate linee guida, mentre, nei restanti casi, il valore probatorio del documento informatico è rimesso al libero giudizio degli organi giudicanti. In tale ottica, quindi, la riforma ha proceduto a modificare nuovamente il regime del valore probatorio dei documenti informatici, introducendo nei termini in precedenza indicati una sorta di graduazione del valore probatorio dei documenti informatici sulla base delle modalità tecniche di sottoscrizione dei medesimi.

Il tutto è stato dettato anche dalla necessità di conformare l’attuale CAD al Regolamento e-IDAS n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari nel mercato interno che in particolare stabilisce le condizioni per il riconoscimento reciproco in ambito di identificazione elettronica e le regole comuni per le firme elettroniche, l’autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

Il Regolamento è entrato in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il 17 settembre 2014, anche se lo stesso è divenuto applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016.

L’obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, difatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura.

La sezione 4 del Regolamento è dedicata alle firme elettroniche ed in linea generale le relative disposizioni non si discostano in modo rilevante dalla disciplina giuridica già introdotta in Italia dal Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 20 e ss.).

In particolare viene sancito che una firma elettronica qualificata ha gli stessi effetti giuridici di una firma autografa e la medesima efficacia probatoria. Inoltre una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro deve essere riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

Viene, quindi, dedicato ampio spazio ai requisiti della firma elettronica avanzata (già conosciuta in ambito comunitario), ai certificati qualificati delle firme elettroniche, ai requisiti ed alla certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata, ed alla convalida delle firme elettroniche qualificate intesa come processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo elettronico, che viene curato solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato. Particolare attenzione è rivolta anche al servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate che può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica. Mentre la Sezione 6 del Regolamento si occupa invece della validazione temporale elettronica intesa come “dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento”. In altri termini si tratta della c.d. marca temporale, che al di là dei riconosciuti effetti giuridici e probatori, gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate. Anche la validazione temporale può essere qualificata ed il regolamento ne fissa i relativi requisiti.

(Altalex, 6 marzo 2019. Nota di Michele Iaselli)

Kleos
Il software on cloud per gli avvocati? È Kleos
L’innovativo software gestionale per Avvocati e Studi Legali in cloud computing offre la libertà di gestire tutte le attività di studio da computer e da dispositivi mobili, migliorando la qualità del lavoro e del servizio offerto.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui