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Quando sia pignorato un credito che, a sua volta, è già stato fatto valere in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c. – In difetto di ciò, rischia di restare obbligato sia nei confronti del creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, avendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, potrà sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ex art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.

Sommario

Antefatti processuali

In virtù di un credito di quasi duemila euro, la Alfa Spa notificava a Caio il precetto per intimare il pagamento della somma e, persistendo l’inadempimento, eseguiva un pignoramento mobiliare presso il debitore il 4 settembre 2008.

Il 17 ottobre 2008 venivano notificati a Caio due atti di pignoramento presso terzi da altrettanti creditori della Alfa Spa, Tizio e Mevio.

Caio proponeva allora opposizione all’esecuzione intrapresa dalla Soc. Alfa, deducendone l’improseguibilità ed inammissibilità, in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato, con gli obblighi di custodia delle somme dovute ex art. 546 c.p.c.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura esecutiva e assegnava un termine per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice di pace di Roma, competente per valore. Quest’ultimo rigettava l’opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa da Alfa Spa.

Esperita l’impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettava, Caio proponeva infine ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione

Con un unico motivo il ricorrente deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 492, 543, 546, 615 c.p.c., nonché degli artt. 632, 388 e 334 c.p. Sosteneva Caio che il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 543 c.p.c. avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità sulle somme dovute alla Soc. Alfa, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. In caso contrario, si sarebbe determinata la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 c.p.

Il vincolo di indisponibilità determinatosi ex art. 546 c.p.c., renderebbe improseguibile ogni altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente.

La decisione della Suprema Corte

Per la S.C. il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva la Corte che le due procedure esecutive hanno oggetto differente e si distinguono anche sotto il profilo soggettivo: il pignoramento eseguito dalla Soc. Alfa ricade sui beni di Caio, mentre i pignoramenti eseguiti ad istanza di Tizio e Mevio hanno ad oggetto il credito vantato dalla sopra indicata Società nei confronti di Caio.

Pertanto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in virtù del solo pignoramento ad opera di Tizio e Mevio del credito vantato da Alfa Spa verso Caio, non viene meno la generale destinazione di tutto il patrimonio di quest’ultimo – ivi compresi i beni mobili pignorati dalla Società – a garanzia delle sue obbligazioni verso la stessa. Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della legittimazione di costui ad azionarlo esecutivamente.
Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata in forza di tale credito: l’una e l’altra venendo, invece, meno soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

Ciò significa che fino all’eventuale ordinanza di assegnazione, i pignoramenti di Tizio e di Mevio, non hanno implicato altro che l’onere per il debitor debitoris Caio di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

Semmai la Suprema Corte osserva che non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinare le due procedure, potendo legittimamente i giudici dell’esecuzione preposti ad ognuna delle due ignorare l’esistenza dell’altra, finché gli interessati non portino a loro conoscenza una simile situazione. In favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal creditore/proprio debitore.

Se questo è il contesto normativo, l’unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell’esecuzione dell’una e dell’altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

E’ in ciò che si sostanzia il ruolo del terzo pignorato, quale ausiliario del giudice: nell’onere di portare a conoscenza del giudice dell’esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo. D’altronde, omettere di procurare questa informazione, privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., espone il terzo pignorato al rischio di dover pagare due volte: cioè, pagare ai creditori della Alfa Spa l’importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, al contempo, subire il completamento dell’espropriazione dei beni pignorati dalla Soc. Alfa stessa.

Qualora Caio avesse, all’opposto, reso una dichiarazione completa di tutte le informazioni necessarie, si sarebbero date due possibilità:

  1. l’assegnazione del credito vantato da Alfa Spa nei confronti di Caio ai due creditori della Società, prima che l’espropriazione mobiliare promossa dalla stessa nei confronti del ricorrente si concludesse. Per effetto dell’ordinanza di assegnazione, Tizio e Mevio sarebbero succeduti nel credito della Società Alfa, ottenendo il titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro Caio, secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.);
  2. Tizio e Mevio, per evitare che la Soc. Alfa incassasse il ricavato della vendita dei beni di Caio, senza attendere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.

Il principio di diritto

Ecco quindi affermato il principio di diritto:

“Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.”.
In applicazione del principio, resta escluso che il pignoramento mobiliare eseguito ai danni di Caio dovesse essere dichiarato improseguibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla Alfa SpA.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 14597/2020 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

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