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Con la Circolare n. 30/E del 29 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’esenzione dall’imposta di registro per le cause di valore inferiore a 1.033 euro (testo in calce).

La normativa di riferimento

L’articolo 46 della legge che ha istituito il Giudice di Pace prevede che “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”, così derogando alla disciplina generale sulla tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria.

In relazione all’ambito applicativo di detto art. 46, la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014 aveva precisato che il regime esentativo per valore si applica non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace, ma anche a quelli emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio in sede di impugnazione delle sentenze emesse dal Giudice di pace.

Con la Circolare del 29 luglio, tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che ha progressivamente superato la posizione assunta con la citata risoluzione n. 97/E del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in materia. 

Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità 

Con ordinanza 4 dicembre 2018 i giudici di legittimità avevano evidenziato che “risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito”.

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Identico tenore aveva assunto l’ordinanza 2 ottobre 2020, in ordine alla tassazione di una ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale nell’ambito di procedura di esecuzione mobiliare attivata in forza di sentenza resa dal giudice di pace in lite di valore inferiore a euro 1.033, con la quale veniva precisato che il fatto che l’articolo 46 “risulti inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace non costituisce elemento decisivo per ancorare l’operatività della norma suddetta solo agli atti emessi dal giudice di pace, posto che l’unica condizione oggettiva richiesta è che si tratti di ‘cause (…) il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00” e che rispetto alla finalità perseguita dalla norma risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata “indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo (di cognizione, esecutivo o cautelare) instaurato”. Tale principio interpretativo è stato ribadito dalla Suprema Corte (ordinanze 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858), esprimendosi con riferimento a controversie promosse avanti al Tribunale Civile.

Atti e provvedimenti esenti ex art. 46, l. n. 374/1991

In virtù dell’orientamento espresso e allo scopo di allinearsi alla giurisprudenza per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce menzionate, l’Agenzia ritiene di applicare la disposizione di favore ex art. 46 della l. n. 374/1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. Detta disposizione esentativa si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto. E’ stato infine precisato che la previsione esentativa non risulta applicabile alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame, che restano soggetti a tassazione ex art. 22, d.P.R. n. 131/1986, poiché la disposizione agevolativa di cui all’art. 46 interessa solo “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi…”.

Gestione del contenzioso pendente

L’Agenzia ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le liti pendenti interessate e, ove l’attività di liquidazione dell’Ufficio sia stata effettuata con criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Viene quindi precisato che, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, se non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

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