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Con l’ordinanza 4597, pubblicata il 14 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata o corretta indicazione nei contratti di mutuo bancari dell’ISC (indicatore sintetico di costo), meglio conosciuto come TAEG (Tasso annuo effettivo globale).

Lunedi 20 Febbraio 2023

L’ISC, (indicatore sintetico di costo) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d’Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia”. 

Esso consiste in un valore medio espresso in termini percentuali. Ha una funzione informativa con lo scopo di mettere il cliente nella posizione di conoscere, prima di accedere al finanziamento, l’effettivo costo totale dello stesso e di renderlo edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione che sta compiendo.

Non svolgendo una mera funzione di pubblicità e trasparenza, esso non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117, comma 6, TUB.

IL CASO: Una società che aveva stipulato un contratto di un mutuo con una banca, che era stato estinto per il tempestivo pagamento di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, agiva in giudizio chiedendo di accertare e conseguentemente dichiarare la nullità del predetto contratto e la condanna della banca convenuta alla restituzione in suo favore delle somme ritenute indebitamente pagate. Tra i vari motivi dell’azione, l’attrice deduceva l’errata indicazione nel contratto di mutuo dell’Indice Sintetico di Costo (o TAEG).

La domanda attorea veniva rigettata dal Tribunale, il quale osservava che nel caso di specie non poteva essere invocata l’applicazione dell’attuale art. 125 bis TUB (Testo Unico Bancario), che prevede l’ipotesi di costi inclusi in modo non corretto nel TAEG quale vizio comportante la nullità della relativa clausola e l’applicazione del tasso sostitutivo, in quanto la predetta norma era stata introdotta successivamente alla stipula del contratto oggetto della controversia.

Secondo il giudice di primo grado, l’erronea indicazione del TAEG da parte della banca mutuante integrava solo un inadempimento contrattuale potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria del mutuatario nel caso in cui quest’ultimo avesse dimostrato che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall’origine, avrebbe stipulato un altro contratto complessivamente più conveniente. Nessuna prova era stata però fornita in tal senso dalla società attrice.

La Corte di Appello, pronunciandosi sul gravame proposto da quest’ultima avverso la decisione di primo grado, ritenendo che lo stesso non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto, lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis e ter del Codice di procedura civile.

Pertanto, la questione giungeva all’esame dei giudici della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria attrice, la quale, fra i vari motivi dell’impugnazione, deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 117 TUB e della delibera CICR 4.3.03.

Con il ricorso di legittimità, l’originaria attrice, ritenendo errata la decisione del giudice di primo grado evidenziava che quest’ultimo, nonostante la discrasia tra l’indicatore di costo ISC pubblicizzato e quello effettivamente applicato dalla Banca, non aveva ritenuto di sanzionare la condotta dello stesso istituto di errata indicazione di tale voce con la comminatoria di nullità ai sensi dell’art. 117 comma 6 TUB.

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto all’originaria attrice rigettando il ricorso da quest’ultima promosso.

Relativamente alla questione dell’errata indicazione nel contratto di mutuo dell’ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (Tasso annuo effettivo globale), gli Ermellini hanno osservato che:

  1. la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125-bis, comma 6, TUB (comunque entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto di mutuo oggetto della controversia esaminata) prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”;

  2. pertanto, l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). 

  3. l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 4597 2023

 

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