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Nell’ambito di attuazione della riforma fiscale (L. 111/2023), il 25 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Tra le novità più rilevanti è opportuno rimarcare la procedura di accertamento con adesione alla luce anche del nuovo contraddittorio obbligatorio e dell’obbligo di motivazione rafforzata.

Sul tema del concordato preventivo è stata rimossa la soglia di accesso del punteggio ISA pari ad almeno otto, ampliando così la platea dei soggetti potenzialmente interessati al nuovo istituto e, per il 2024, viene prevista l’opportuna sperimentalità per i soggetti forfetari. Confermata, invece, l’impossibilità di accedere per chi ha debiti con il fisco o con gli enti previdenziali pari o superiori a 5.000 euro.

Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, il contribuente dispone di un ampio lasso temporale che va dal 15 giugno 2024, data in cui sarà disponibile il software dell’Agenzia delle Entrate, al 15 ottobre 2024 per inserire i dati negli apposti applicativi informatici, valutare la proposta di concordato ed eventualmente accettarla.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità di effettuazione della comunicazione telematica.

Effetti dell’accettazione della proposta

Come anticipato, l’accesso al concordato preventivo biennale è previsto anche per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014.

L’accettazione, da parte del contribuente, della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Viene previsto, anche per i contribuenti forfetari, che l’Agenzia delle Entrate provvede alla verifica della correttezza dei versamenti attraverso le ordinarie modalità disciplinate dall’art. 36-bis DPR 600/73. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Adempimenti

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i soggetti mantengono tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Rinnovo del concordato e reddito oggetto di concordato

Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione soggettiva sopra ricordate, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni oggetto di concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro, è determinato secondo una metodologia che valorizzi, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando, quanto più possibile, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Effetti del concordato ai fini dell’IVA

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.

Al fine di garantire certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente, riducendo le possibilità che l’accordo tra le due parti possa venir meno, è previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% (nella versione precedente era del 60%) rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.

Determinazione degli acconti

L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente

  • modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari; ovvero
  • cessa l’attività.

Decadenza del concordato

Il concordato cessa di produrre effetto, per entrambi i periodi d’imposta oggetto dello stesso, nei seguenti casi:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
  • è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

 

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