Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Sentenza 20 dicembre 2018 – 19 marzo 2019, n. 7680

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGICOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3393/2015 proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato COSIMO MONTEMURRO ed elettivamente domiciliato a Roma, piazza Santiago del Cile 7, presso lo studio dell’Avvocato FRANCO MATERA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ S.G.A. S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato ALFREDO ZACCARIA ed elettivamente domiciliata a Roma, via Flaminia 318, presso lo studio dell’Avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e SOCIETA’ PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE MERIDIONALE MEDITERRANEA S.I.M.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1050/2014 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 28/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato FRANCO MATERA;

sentito, per la controricorrente l’Avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI.

Svolgimento del processo

F.D., con citazione notificata il 20/7/1979, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, la s.p.a. S.I.M.M. e ha chiesto, tra l’altro, che, a norma dell’art. 2932 c.c., fosse pronunciata sentenza che trasferisse in suo favore la piena proprietà della villa n. 49 della lottizzazione (OMISSIS).

La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto, tra l’altro, il rigetto della domanda, la risoluzione del contratto e la condanna dell’attore al rilascio dell’immobile.

Dichiarata definitivamente la competenza del tribunale di Bari, F.G., nella qualità di erede dell’attore, con comparsa notificata il 9/11/2007, ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della società convenuta, divenuta nelle more S.I.M.M. s.r.l. in liquidazione.

Con comparsa del 27/3/2009, ha spiegato intervento in giudizio la Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. (quale cessionaria in blocco dei crediti vantati dall’Isveimer s.p.a., tra cui il credito dalla stessa vantato nei confronti della Generale Immobiliare Turistica s.r.l., successiva acquirente dell’immobile, in conseguenza di finanziamento garantito da ipoteca iscritta in data 7/12/1988 e successivo pignoramento trascritto in data 14/11/1994) la quale, in particolare, ha eccepito l’inopponibilità nei suoi confronti della trascrizione, eseguita in data 24/11/1999, della domanda che l’attore aveva proposto nei confronti della S.I.M.M. con l’atto di citazione del 20/7/1979, in quanto preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, tra le quali l’ipoteca ed il pignoramento in suo favore.

Il tribunale, con sentenza del 20/9/2011, ha, tra l’altro, rigettato la domanda che F.D. aveva proposto a norma dell’art. 2932 c.c..

F.G., con atto di citazione notificato il 2/12/2011, ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza del tribunale, fosse pronunciata, a norma dell’art. 2932 c.c., sentenza di trasferimento, in suo favore, della piena proprietà dell’immobile in questione.

La S.G.A. s.p.a., dal suo canto, ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

La corte d’appello, con sentenza depositata il 28/6/2014, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.

La questione da esaminare, ha osservato la corte, è se l’errore nella nota di trascrizione dell’atto di compravendita del 5/12/1979, con il quale la S.I.M.M. ha alienato l’immobile alla Beni Immobili Centro Meridionale, sia un mero errore materiale, privo di conseguenze giuridiche, ovvero se, al contrario, come ha affermato l’appellante, tale errore ha causato l’invalidità della trascrizione, eseguita il 3/1/1980, del predetto atto di vendita, determinando la sua inopponibilità. La corte, sul punto, dopo aver premesso che per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente contenuto della nota di trascrizione e che, pertanto, è innegabile la rilevanza dei dati che la stessa, a norma dell’art. 2659 c.c., deve riportare, tra cui quelli relativi alle persone contro o in favore delle quali la formalità è eseguita, potendo la mancanza o l’inesattezza degli stessi indurre in errore colui che compie la ricerca facendogli ragionevolmente ritenere che non sussistono precedenti trascrizioni, ha affermato che “l’inesatta indicazione nella nota di trascrizione del nome della persona contro la quale si intendeva trascrivere, qualora abbia prodotto la registrazione di una persona indicata con erronee generalità, determinando, secondo il prudente apprezzamento del giudice, incertezza sulla persona, prevista dall’art. 2665 c.c., comporta l’invalidità della trascrizione e ne preclude l’opponibilità ai terzi, non essendo costoro tenuti a compiere indagini anche sul contenuto del titolo depositato nella conservatoria insieme alla nota di trascrizione o su elementi estranei alla nota stessa”. Nel caso in esame, tuttavia, ha osservato la corte, l’errore nella nota di trascrizione e, di conseguenza, l’errore di registrazione della trascrizione nelle rubriche nominative nei confronti della S.I.M.M. s.r.l., piuttosto che nei confronti della Beni Immobili Centro Meridionale X s.r.l., non era tale da rendere vana l’ispezione da parte dell’originario attore, il quale, consultando la rubrica nominativa riportante gli atti trascritti a nome della S.I.M.M., avrebbe trovato gli estremi della nota di trascrizione e, quindi, ben poteva conoscere l’avvenuta trascrizione nel registro generale: certamente egli, al pari di un qualsiasi terzo, avrebbe notato che l’annotazione nella rubrica nominativa riportava “a favore” e non “contro”: e ciò a maggior ragione avrebbe dovuto indurlo, ben sapendo che la proprietaria era la S.I.M.M., a farsi parte diligente, secondo i normali criteri, a prendere visione della nota di trascrizione. E dall’esame della nota di trascrizione, ha aggiunto la corte, l’originario attore, al pari di altro terzo, avrebbe evinto che vi era un errore nell’indicazione “a favore” della S.I.M.M. ed “a carico” della Beni Immobili risultando specificato nella nota che il titolo era l’atto di compravendita rogato il 5/12/1979 e che, con tale atto, la S.I.M.M. aveva “venduto” alla Beni Immobili, che aveva “acquistato”, la piena proprietà della villa n. 49 della lottizzazione (OMISSIS). In definitiva, ha concluso la corte, “poichè per stabilire se ed in quali limiti il suddetto contratto trascritto fosse opponibile ai terzi, si deve avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, e poichè, malgrado l’evidenziato errore, le indicazioni riportate nella nota stessa considerata nel suo contenuto complessivo, consentono d’individuare senza possibilità di equivoci ed incertezza gli elementi essenziali del negozio, tra cui la parte alienante e la parte acquirente, si deve affermare che la trascrizione del contratto eseguita il 3/1/1980 è opponibile all(a) parte appellante e prevale sulla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., eseguita il 24/11/1999”.

F.G., con ricorso notificato il 26/1/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, notificata 28/11/2014.

Ha resistito, con controricorso notificato il 26/2/2015, la Società per la Gestione di Attività S.G.A. s.p.a. la quale, in data 2/7/2018, ha anche depositato una breve memoria.

La S.I.M.M. s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata.

Fissata l’adunanza camerale, la Corte ha rimesso le parti all’udienza pubblica del 20/12/2018.

La controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2644 e 2650 c.c., art. 2652 c.c., n. 2, artt. 2659, 2665 e 2673 c.c., e dei principi di diritto vigenti in materia di pubblicità immobiliare, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la consultazione della rubrica nominativa riportante gli atti trascritti a nome della S.I.M.M. avrebbe consentito di trovare la nota della trascrizione in data 3/1/1980 della vendita dalla S.I.M.M. alla Beni Immobili Centro Meridionale. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha dato per presupposto che la ricerca di pubblicità “contro” debba essere eseguita non solo esaminando la parte “contro” ma anche quella “a favore”, negando, così, in radice la funzione della pubblicità immobiliare fondata sulla esatta precisazione dei soggetti dell’atto da pubblicare e, quindi, della qualità degli stessi (se alienante o acquirente del diritto): volendo sapere se un certo bene immobile o diritto immobiliare è ancora intestato ad un determinato soggetto, si procede a ricercare una trascrizione “contro” e non una “a favore”. La corte d’appello, invece, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che l’inversione dei soggetti a favore dei quali e, rispettivamente, contro i quali l’atto è stato trascritto, ha determinato l’assoluta impossibilità della relativa conoscenza legale: è, infatti, evidente che se, a seguito di un’ispezione eseguita con doverosa cura e secondo i criteri previsti, non è rinvenuta, perchè non riportata o perchè riportata erroneamente, la trascrizione della compravendita di un bene immobile da un soggetto ad un altro, ricercata risalendo dalle rubriche ai repertori contro il venditore ed a favore dell’acquirente, quella vendita, pur se effettivamente conclusa e vincolante per le parti del contratto, non è opponibile ai terzi. Nel caso in esame, ha aggiunto il ricorrente, come dimostrato dai certificati rilasciati dal Conservatore, la nota di trascrizione in data 3/1/1980 della vendita dalla s.p.a. S.I.M.M. alla s.r.l. Beni Immobili Centro Meridionale X non è risultata dall’ispezione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’errore nella nota di trascrizione e, di conseguenza, l’errore di registrazione della trascrizione nelle rubriche nominative nei confronti della S.I.M.M. piuttosto che nei confronti della Beni Immobili Centro Meridionale X non avrebbe reso vana l’ispezione da parte dell’attore il quale, consultando la rubrica nominativa riportante gli atti trascritti a nome della S.I.M.M., avrebbe trovato gli estremi della nota della trascrizione della vendita da parte di quest’ultima in favore della Beni Immobili Centro Meridionale X. La corte d’appello, però, così facendo, ha osservato il ricorrente, ha omesso di considerare il fatto certo, obiettivo e decisivo, risultante dai certificati rilasciati dal Conservatore, vale a dire l’inesistenza, per l’immobile in questione, di trascrizioni contro la S.I.M.M. s.p.a. e, correlativamente, in favore della Beni Immobili Centro Meridionale.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

3.1. Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 12835 del 2014; Cass. n. 14440 dei 2013; Cass. n. 5002 del 2005), nel nostro ordinamento la pubblicità immobiliare che si attua con il sistema della trascrizione è imperniata su principi formali, in forza dei quali il terzo che è rimasto estraneo all’atto trascritto, per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce attraverso la notizia che ne dà la pubblicità stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto con cui la notizia è riferita nei registri immobiliari. Rispetto al terzo, cioè, l’atto al quale la notizia si riferisce e, quindi, il suo oggetto, affinchè la pubblicità-notizia (nella quale consiste la trascrizione) possa svolgere i suoi effetti nei suoi confronti, risultano individuati esclusivamente da quel contenuto: la cui individuazione è, a sua volta, affidata all’esclusiva responsabilità del soggetto che richiede la trascrizione, al quale, per quel che interessa gli atti tra vivi, incombe l’onere di procedervi redigendo la nota di trascrizione (art. 2659 c.c.), il cui contenuto viene dalla legge dettagliatamente specificato e si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell’atto da trascrivere. Una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione sulla sua base il contenuto della pubblicità-notizia è solo quello da essa desumibile, ed a colui che della notizia si avvale (almeno agli effetti delle conseguenze che la legge ricollega alla trascrizione con riferimento alla circolazione dei beni immobili) non incombe alcun onere di controllo ulteriore (cfr. anche Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 18892 del 2009).

3.2. Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre, dunque, aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (a nulla rilevando, in contrario, l’introduzione del sistema informatico di trascrizione ad opera della L. n. 52 del 1985, le cui previsioni, infatti, non hanno determinato il superamento nè della funzione di fonte della pubblicità immobiliare, che l’ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, nè del cd. “principio di autoresponsabilità”, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità ed in stretta relazione al contenuto della nota stessa: Cass. n. 8964 del 2000).

3.3. Il principio per cui la posizione dei terzi in ordine all’opponibilità di un atto trascritto si misura esclusivamente su quanto risulta dalla nota di trascrizione trova riscontro nella norma prevista dall’art. 2665 c.c., dalla quale, infatti, emerge che le conseguenze delle eventuali inesattezze ed omissioni delle indicazioni contenutistiche della nota (prescritte dall’art. 2659 c.c.) sono disciplinate con una regola che ammette il loro superamento soltanto sulla base del suo tenore, così come risulta nonostante le inesattezze e le omissioni stesse, e non già con una regola che consenta di superarle attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota: secondo quanto dispone l’art. 2665 c.c., le inesattezze ed omissioni della nota non determinano l’invalidità della trascrizione, cioè della pubblicità notizia, salvo che inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l’atto (o la sentenza o domanda) trascritto. Il legislatore, per un verso, ha inteso sostanzialmente dare rilievo invalidante solo a quelle inesattezze ed omissioni le quali determinino una inidoneità della nota all’individuazione dell’atto da trascriversi (cioè della notizia da pubblicizzare) nei suoi profili personali e oggettivi; e, per altro verso, ha inteso correlativamente escludere quel rilievo per le inesattezze ed omissioni che non determinino quella inidoneità. E’, tuttavia, evidente che tanto la permanenza della idoneità nonostante le inesattezze ed omissioni quanto il suo venir meno per effetto delle stesse – come in ogni caso in cui la legge subordina il rilievo invalidante sull’atto di difetti relativi a requisiti di forma-contenuto per esso prescritti alla condizione che essi impediscano all’atto di assolvere alla sua funzione – debbono risultare configurabili esclusivamente sulla base dell’apprezzamento della nota. Deve, cioè, emergere esclusivamente dalla nota se essa è in grado, o meno, di svolgere la sua funzione di identificare e riassumere la notizia cui si riferisce. La norma, invece, non consente di supplire ad omissioni ed inesattezze attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota di trascrizione (compresa la conoscenza che il terzo abbia di fatto avuto dell’atto trascritto: Cass. n. 4508 del 1980), cosa che, del resto, sarebbe in manifesta contraddizione con un sistema di pubblicità-notizia formale come il nostro, nel quale la nota, nel suo contenuto rappresentativo dell’atto cui si riferisce, è espressione di una iniziativa del dichiarante di partecipazione ai terzi della notizia dell’atto, della quale egli si assume la responsabilità e che come tale non si concreta in una dichiarazione, riguardo alla quale viene in rilievo l’effettiva corrispondenza alla realtà di cui fornisce la rappresentazione, ma rileva solo per la funzione di partecipazione della notizia con il contenuto con cui essa è indicata (Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 368 del 2005).

3.4. Il sistema della pubblicità immobiliare è fondato su base rigidamente personale. La questione della validità della trascrizione nel caso di un errore sulla persona al quale l’atto è riferito si può, di conseguenza, configurare solo nell’ipotesi in cui l’inesatta indicazione delle sue generalità non abbia importato l’annotazione dell’atto in un conto diverso da quello della persona al quale lo stesso era correlato: sotto questo profilo, poichè la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome (“rubrica dei cognomi” sulla “tavola alfabetica”) del soggetto a cui si riferisce (Cass. n. 15183 del 2004), se l’indicazione dello stesso, nella nota all’uopo destinata (art. 2659 c.c.), è errata, può conseguentemente derivarne, per il terzo in buona fede (che non ha l’onere di esaminare altresì il contenuto del titolo che accompagna detta nota o altri elementi estranei ad essa per verificarne la corrispondenza), incertezza sull’identificazione del soggetto nei cui confronti è stata eseguita la trascrizione, che in tal caso, essendo invalida, non gli è opponibile (Cass. n. 3477 del 1997; Cass. n. 5002 del 2005; Cass. n. 1135 del 2000; Cass. n. 15183 del 2004). Al contrario, non può discorrersi di una trascrizione valida nel caso in cui l’atto, com’è avvenuto nel caso di specie, sia stato annotato nel conto di altra persona: in tale ipotesi, il terzo non è in grado di conoscere – secondo gli ordinari criteri di tenuta dei registri immobiliari e di ricerca della condizione dei beni immobili in relazione al loro regime di circolazione – l’esistenza di tale atto. L’inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, della persona contro la quale si intendeva trascrivere, ove abbia prodotto la registrazione nel conto di una persona diversa dall’acquirente, determina, quindi, l’incertezza sulle persone che, a norma dell’art. 2665 c.c., comporta l’invalidità della trascrizione, rendendola legalmente occulta nei confronti dei terzi (Cass. n. 14440 del 2013, in motiv., per la quale, infatti, “la questione della validità della trascrizione nel caso di un errore sulla persona al quale l’atto è riferito si può, di conseguenza, configurare solo nell’ipotesi in cui l’inesatta indicazione delle sue generalità non abbia importato l’annotazione dell’atto in un conto diverso da quello della persona al quale lo stesso era correlato; al contrario, non può discorrersi di una trascrizione valida nel caso in cui l’atto… sia stato annotato, per effetto della inesattezza di uno o più dati anagrafici, nel conto di altra persona, giacchè, in tal caso, il terzo non è in grado di conoscere – secondo gli ordinari criteri di tenuta dei registri immobiliari e di ricerca della condizione dei beni immobili in relazione al loro regime di circolazione – l’esistenza di tale atto”), senza, peraltro, che possa rilevare, almeno quale sanatoria con effetto ex tunc, la successiva correzione dell’errore originariamente contenuto nella nota: Cass. n. 1135 del 2000; Cass. n. 13137 del 2006). In effetti, ove i dati riportati sulla nota di trascrizione siano errati, si ingenera occultamento della persona contro (o a favore, a seconda dei casi) della quale è avvenuto il mutamento giuridico, onde la trascrizione non può considerarsi idonea al raggiungimento del suo scopo e, quindi, non può essere valutata come validamente eseguita. In sostanza, dunque, deve ribadirsi che la trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio nominativo e le annotazioni (a cui si correlano le ricerche effettuabili) sono, conseguentemente, eseguite con riguardo ai soggetti ai quali si riferiscono, da identificarsi con tutti i relativi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), ragion per cui un atto concernente un negozio immobiliare risulta legalmente occulto ai terzi se viene annotato nel conto di un soggetto diverso da quello al quale lo stesso si riferisce.

D’altra parte, il principio secondo cui l’indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota, è applicabile solo per quanto attiene al problema dell’identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioè alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre lo stesso principio non può in genere valere per quanto si riferisce all’elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca, costituente un prius nel processo logico di accertamento della esistenza e validità della trascrizione (Cass. n. 45 del 1969).

3.5. Nel caso di specie, pertanto, la corte d’appello, lì dove ha ritenuto che l’errore contenuto nella nota relativa alla trascrizione dell’atto con il quale, in data 5/12/1979, la S.I.M.M. aveva venduto l’immobile controverso alla Beni Immobili Centro Meridionale X s.r.l. – con la conseguente ed incontestata annotazione dello stesso “in favore” della S.I.M.M. (e non “contro”, come avrebbe dovuto essere, avendo la stessa venduto), e, simmetricamente, “contro” la Beni Immobili Centro Meridionale X s.r.l. (e non “a favore”, come avrebbe dovuto essere, avendo la stessa comprato) – non era tale da renderla invalida visto che l’attore (che in data 24/11/1999 ha trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo contrattualmente assunto dalla stessa S.I.M.M. s.p.a. di vendergli lo stesso immobile) poteva comprendere senza possibilità di equivoci ed incertezza la parte effettivamente alienante (e cioè la S.I.M.M. s.p.a.) e la parte effettivamente acquirente (e cioè la Beni Immobili Centro Meridionale X s.r.l.), non si è allineata alle predette conclusioni, finendo per applicare la norma dell’art. 2665 c.c., ad una fattispecie (vale a dire l’errore sulla persona che abbia comportato l’annotazione dell’atto nel conto di soggetti diversi rispetto a quelli contro o a favore dei quali il trasferimento della proprietà dell’immobile è stato in realtà effettuato) differente da quella (e cioè l’errore sulla persona che non abbia importato l’annotazione dell’atto in un conto diverso da quello della persona al quale lo stesso era correlato) che la stessa, nei termini precedentemente esposti, ha previsto.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bari, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bari, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2019.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui