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La questione dei crediti bancari derivanti da Finanziamenti garantiti dallo Stato da parte del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” è diventata di grande attualità, soprattutto alla luce della revisione delle disposizioni operative, con il D.M. 03.10.2022 del MISE, che di fatto ha introdotto la possibilità per le imprese di presentare proposte a stralcio di tali debiti anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa (articoli 12 e ss. CCII).

  • il Fondo di garanzia che garantisce l’operazione di finanziamento in termini percentuali rispetto all’importo erogato;
  • il soggetto finanziatore: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito;
  • il soggetto beneficiario finale: le PMI e i Professionisti ubicati sul territorio italiano.

Nel caso in cui ci sia anche un intervento di riassicurazione (ovvero la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita) o controgaranzia (la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore; la controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto), ai soggetti su indicati si aggiunge il soggetto garante, ossia i confidi e gli intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzie alle PMI, sia a valere su risorse proprie, sia a valere su fondi di garanzia per i soggetti beneficiari finali gestiti per conto di soggetti terzi, pubblici o privati.

I soggetti richiedenti la garanzia al fondo saranno pertanto o i soggetti finanziatori o i soggetti garanti (nel caso di controgaranzia o riassicurazione).

La copertura della garanzia è espressa in termini percentuali sull’importo del finanziamento effettivamente erogato e, nella maggior parte dei casi, è rappresentata da un 80% (per la casistica dell’entità della garanzia in termini percentuali, si rimanda a pagina 23 e ss. delle Disposizioni operative allegate al D.M. 03.10.2022).

A seguito del verificarsi di un evento di rischio relativo all’operazione finanziaria garantita (Parte IV par. F delle disposizioni operative) il soggetto finanziatore può chiedere l’escussione della garanzia presso il Fondo, mediante istanza su apposito portale, previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale.

A seguito dell’escussione della garanzia, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento.

Il credito vantato dal Fondo, inoltre, come noto, è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale.

Tale credito privilegiato prevale su ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti ai sensi dell’articolo 2751-bis cod. civ..

Le disposizioni operative prevedono altresì che l’attività di recupero verrà effettuata dall’Agente della riscossione, previa iscrizione a ruolo esattoriale.

Nel caso di riassicurazione, la richiesta di escussione è presentata dai soggetti garanti al Gestore del Fondo, a condizione che il soggetto garante abbia effettuato il versamento dell’intero importo dovuto (o di un acconto o si sia comunque impegnato a farlo) al soggetto finanziatore e abbia inviato al Gestore del Fondo la documentazione relativa.

Alla luce di quanto precede, e dei rigidi meccanismi su menzionati, ci si chiede come debbano essere formulate le proposte di accordo a stralcio dei crediti bancari garantiti dal Fondo.

Tale possibilità, come noto, ormai è ammessa anche nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, dalle stesse diposizioni operative allegate al D.M. 03.10.2022, nella parte VI par. c), laddove si legge che tali proposte devono essere formulate dai soggetti beneficiari finali e devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).

Ma il meccanismo concreto di formulazione della proposta transattiva merita qualche riflessione, anche alla luce di dubbi emersi nell’ambito delle trattative avviate con i soggetti finanziatori, nei procedimenti di composizione negoziata ex articolo 12 e ss. CCII.

Ci si chiede, in particolare, quale debba essere il contenuto della proposta e quale sia il rapporto, in termini temporali, tra formulazione della proposta transattiva ed escussione della garanzia presso il Fondo.

Il dubbio è sorto perché, in alcuni piani di risanamento, l’impresa debitrice ha formulato la proposta da rivolgere ai creditori bancari garantiti dal Fondo statale, nei seguenti termini:

  • al soggetto finanziatore è stata proposta una somma a parziale soddisfazione del credito non garantito dal Fondo;
  • al Fondo, ipotizzando l’avvenuta escussione della garanzia, è stata proposta una ulteriore somma a parziale ristoro di quanto liquidato al soggetto finanziatore.

In realtà, tale formulazione solleva delle perplessità, alla luce delle disposizioni operative.

In primo luogo, perché nelle disposizioni è detto chiaramente che, una volta attivata la garanzia, il Fondo si surroga nelle ragioni del soggetto finanziatore, non consentendo più a quest’ultimo di poter accogliere o meno la proposta avanzata dall’impresa debitrice.

Nelle stesse disposizioni operative, invece, si legge che le proposte avanzate devono essere valutate positivamente dai soggetti richiedenti e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, anche dai soggetti finanziatori.

In secondo luogo, la procedura dettata dalle disposizioni prevede che le proposte debbano essere presentate dai soggetti richiedenti al Gestore del Fondo, mediante apposito Portale.

In sostanza il ruolo dei soggetti richiedenti è attivo e di primo piano nella trattativa: una surroga del fondo li estrometterebbe da tale ruolo.

In terzo luogo, è previsto che gli accordi debbano essere presentati entro i termini previsti per la richiesta di escussione e che, in ogni caso, la presentazione al Gestore del Fondo, da parte dei soggetti richiedenti, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di escussione: forse proprio ad evitare che si incardini tale meccanismo nel corso delle trattative.

Infine, è richiesto che nelle proposte di accordi transattivi debbano essere indicati, tra l’altro:

a) l’ammontare del credito complessivo vantato dal soggetto finanziatore alla data della proposta;

b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;

c) l’importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);

d) la perdita a carico del soggetto richiedente e, nel caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia, del soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;

e) la conseguente perdita a carico del Fondo.

In sostanza, la perdita a carico del Fondo non è quantificata a seguito della proposta rivolta al fondo come interlocutore surrogato dopo l’escussione, ma discende dalla proposta a stralcio avanzata rispetto al debito complessivo e dai conseguenti accordi stipulati, per il tramite del soggetto finanziatore.

L’impresa nella proposta di risanamento, di conseguenza, deve indicare un unico importo, sia in termini assoluti che percentuali, che tenga conto del debito bancario complessivo da offrire al soggetto finanziatore.

Se la cifra offerta rappresenta, ad esempio, un 15% del debito complessivo (limite minimo ammissibile), per il soggetto finanziatore (controgarantito da MCC ad esempio all’80%), nel caso in cui la proposta sia accettata, dopo il pagamento il debito residuo in termini percentuali sarà dell’85%, di conseguenza la controgaranzia dell’80% di MCC sarà calcolata su tal debito residuo.

Volendo fare un esempio numerico:

A) Debito residuo iniziale    100.000,00
Controgaranzia MCC 80%
Percentuale proposta dall’impresa sul debito residuo 15%
Se accordo concluso a saldo e stralcio:
Impresa paga a Banca finanziatrice      15.000,00
B) Debito residuo dopo soddisfazione      85.000,00
Banca su rivale su MCC (80% su debito residuo)      68.000,00
Perdita per Banca finanziatrice      17.000,00
Perdita per Fondo      68.000,00

Naturalmente la proposta così formulata dovrà essere sottoposta al Gestore del Fondo che a sua volta la sottoporrà al Consiglio di gestione.

Relativamente alle proposte di accordo transattivo positivamente deliberate dal Consiglio di gestione, il soggetto richiedente infine, a pena di inefficacia della garanzia, dovrà inviare al Gestore del Fondo, mediante il Portale, la richiesta di escussione del Fondo entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell’accordo transattivo o dalla data del mancato perfezionamento dell’accordo transattivo.

 

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