Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Effettua una nuova ricerca

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012 ed al di là delle fattispecie della continuità aziendale purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, a condizione che sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

È inoltre ammissibile il piano del consumatore della durata superiore a 5 / 7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.

Sono questi i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019 (scarica il testo in calce) in materia di procedura da sovraindebitamento con particolare riferimento al piano del consumatore.

Sommario

1. Il caso
2. La questione preliminare
3. La decisione
4. Le conclusioni

1. Il caso

La vicenda trae origine dal mancato accoglimento del reclamo azionato da un debitore contro il decreto che respingeva l’istanza di omologazione del piano del consumatore proposto nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i..

Il Tribunale ha ritenuto di non accogliere l’istanza di omologazione a causa del mancato rispetto della moratoria annuale per il pagamento dei creditori privilegiati, così come disposta dall’art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012 e s.m.i.

Il piano del consumatore prevedeva inoltre un arco temporale fissato in circa 12 anni che il Tribunale ha però considerato eccessivamente lungo in quanto non rispondente al principio generale ricavato dalla disciplina del concordato preventivo la cui durata ragionevole è stimata in massimo 5 anni.

Il debitore ha pertanto proposto ricorso per cassazione, contestando innanzitutto la non corretta applicazione dell’art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012, visto che il Giudice del merito aveva ritenuto utilizzabile la moratoria di 1 anno.

Secondo quanto dedotto dal ricorrente, se la moratoria annuale fosse considerata alla stregua di un limite invalicabile, si verrebbe a determinare un’irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori in crisi e/o sovraindebitati e consumatori.

Il debitore ha poi eccepito anche la violazione dell’art. 7, 8 e 12 bis della Legge. n. 3/2012, poiché il Giudice del merito aveva utilizzato il limite quinquennale quale parametro per determinare la durata massima del piano del consumatore.

Il ricorrente ha obiettato che le disposizioni contenute nella Legge n. 3/2012 non conterrebbero però richiami al principio di derivazione giurisprudenziale di un limite di durata massima quinquennale generalmente applicato per prassi nel concordato preventivo.

Se si opinasse diversamente, si verificherebbe nella maggior parte dei casi un pregiudizio economico in capo al debitore, il quale perderebbe ogni tipo di interesse e di vantaggio dall’accesso alla procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento.

2. La questione preliminare

Prima di entrare nel merito dei motivi di doglianza formulati dal ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. formulata dal resistente, il quale sosteneva che il provvedimento oggetto di impugnazione sarebbe stato privo del carattere della definitivà e della decisorietà.

La Cassazione ha richiamato in proposito il principio secondo cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto contro il provvedimento con cui il Giudice del merito ha respinto l’istanza di omologazione del piano del consumatore ex Legge n. 3/2012.

Il riferito provvedimento è infatti dotato non solo del requisito della definitivà (siccome non altrimenti impugnabile), ma anche della decisorietà desunto da ipotesi di giudicato rebus sic stantibus, visto il carattere contenzioso del procedimento.[1]

3. La decisione

Risolta la questione preliminare, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto fondato il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente.

Si rammenta che, alla luce di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012, la proposta di accordo con continuazione dell’attività di impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad 1 anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca.

La Cassazione ha però ammesso, in specie, la possibilità di prevedere che il pagamento dei creditori privilegiati possa avvenire anche oltre il termine di 1 anno.

Perché possa essere concessa la dilazione di pagamento è tuttavia imprescindibile che sia riconosciuto ai creditori il diritto di voto in ragione della perdita economica derivante dal ritardo.

Ed in termini analoghi, con riferimento ai piani del consumatore, i creditori devono potersi esprimere sulla proposta avanzata dal debitore[2].

La Cassazione ha accolto anche il secondo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente.

Per quanto concerne l’individuazione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, la Cassazione ha rammentato che il Tribunale aveva, nel caso in esame, ritenuto questo eccessivamente lungo alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in tema di procedure concorsuali.

La Cassazione ha evidenziato infatti che è diffusa l’opinione tra i Giudici di merito che la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore a 3 anni, mentre un concordato in continuità aziendale deve esaurirsi entro 5 anni.

Si tratta di una soluzione che è stata elaborata alla luce di quanto previsto dalla Legge 24 marzo 2001, 89 (c.d. Legge Pinto) sulla responsabilità risarcitoria dello Stato per l’irragionevole durata del procedimento che fissa il termine ragionevole in 3 anni per le procedure esecutive ed in 6 anni per la procedura fallimentare

La scienza aziendalistica ha inoltre sostenuto che un piano può considerarsi sufficientemente attendibile quando esso è stato formulato in vista di un orizzonte temporale non superiore a 3/5 anni.

La Cassazione ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio).

Non si rinvengono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione neppure dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in merito alla nuova configurazione dell’istituto (c.d. ristrutturazione dei debiti e concordato minore)

La Suprema Corte di Cassazione ha tuttavia segnalato che parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore anche in considerazione del fatto che l’istituto in esame determina un’imposizione giudiziale ai creditori i quali possono solamente contestare la convenienza economica del piano.

È bene precisare che il Giudice ha difatti il potere di omologare il piano allorquando lo ritenga economicamente conveniente rispetto all’adozione di altre soluzioni anche in presenza della contestazione dei creditori.

La giurisprudenza di merito ha pertanto introdotto accanto ai limiti di ammissibilità del piano specificatamente previsti dalla normativa (vale a dire: la qualificazione del ricorrente come consumatore; la “meritevolezza” del debitore ad accedere alla procedura; la necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori privilegiati) anche il limite implicito della durata massima del piano che è stato individuato in 5/7 anni in analogia con quanto elaborato per le procedure concorsuali.

La Cassazione ha tuttavia rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5/7 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.

Si tratta di una situazione che può, ad esempio, avvenire quando il piano contempli il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore aggredibile mediante esecuzione forzata non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore in quanto costituto da un unico bene di rilievo il cui valore sia pari od inferiore all’ammontare dei debiti.

La Cassazione non ha pertanto ritenuto che vi siano motivi perché non possa essere concessa l’omologazione di un piano del consumatore anche di durata superiore ai 5 anni visto che la ratio sottesa al termine di durata massima è proprio quella di tutelare il creditore.

A sostegno di questa posizione, si evidenzia altresì che la durata della procedura, rilevante ai fini del computo del termine previsto dalla citata Legge n. 89/2001 deve essere calcolata con riguardo al decreto di omologa e non con riferimento alla fase esecutiva.

La Suprema Corte di Cassazione ha ricordato a tale proposito l’orientamento espresso in tema di concordato preventivo, secondo cui la procedura si chiude con l’omologazione, mentre l’esecuzione è di competenza dei liquidatori, i quali non sono organi della procedura bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti[3].

Non si deve infine tralasciare che il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è quello della “seconda chance”.

Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevoleza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento[4].

4. Le conclusioni

La Suprema Corte di Cassazione ha in definitiva sottolineato che l’effettività dello strumento potrebbe essere compressa da un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure di sovraindebitamento ed in particolare al piano del consumatore che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l’omologa.

Si rischierebbe, così facendo, di vanificare i principi propri dell’istituto che è stato creato nell’ottica del salvataggio e della concessione di una seconda chance.

La Cassazione ha dunque affermato che l’eccessività della durata dei piani dei consumatore con orizzonte temporale rilevante non rende di per sé illegittima o inammissibile la proposta poiché questo aspetto ricade comunque nell’ambito della valutazione di convenienza riservata ai creditori.

Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame.

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ORDINANZA N. 27544/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF



[1] Cass. civ. Sez. I Sent., 10/04/2019, n. 10095, Cass. civ. Sez. I Sent., 23/02/2018, n. 4451, Cass. civ. Sez. Unite, 28/12/2016, n. 27073

[2] Cass. civ. Sez. I, 03/07/2019, n. 17834

[3] Cass. civ. Sez. VI, 08/05/2012, n. 7021

[4] Regolamento UE, 20 maggio 2015, n. 848 n. 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui