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La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “Legge di Bilancio 2021”) ha introdotto, all’articolo 1, commi 214 e 215, alcune modifiche sostanziali alla Legge del 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (la “Legge 130”). Si tratta, infatti, di interventi di natura tecnica che, estendendo l’ambito di applicazione e interpretando alcune delle disposizioni contenute nella Legge 130, hanno un impatto significativo sul mercato delle cartolarizzazioni.

Di seguito una breve analisi delle nuove disposizioni.

a) Nuovo modello di cartolarizzazione con concessione di finanziamento

Il comma 214 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021 modifica l’art. 1, comma 1, lett. (b) della Legge 130 con degli emendamenti di natura sostanziale e di assoluto rilievo che introducono un nuovo modello di operazioni di cartolarizzazione tramite un ampliamento dell’ambito di applicazione della stessa.

In particolare, si prevede che le somme corrisposte in relazione ai crediti oggetto di cessione possano essere destinate in via esclusiva dalla società cessionaria – oltre che al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla SPV per finanziare l’acquisto di tali crediti ed al pagamento dei costi dell’operazione, come già previsto dalla previgente disposizione – anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione dei finanziamenti alla società cessionaria per finanziare l’acquisto dei crediti suddetti.

In altri termini, quindi, tale modifica introduce la possibilità per le società di cartolarizzazione di finanziare l’acquisto dei crediti oggetto di cessione non soltanto attraverso l’emissione di titoli, ma anche tramite l’assunzione di un finanziamento concesso da parte di un soggetto autorizzato ai sensi della normativa applicabile. La portata innovativa di questo intervento sta proprio nel fatto che viene concessa l’opportunità di strutturare operazioni di cartolarizzazione sulla base di un nuovo modello – alternativo rispetto all’emissione dei titoli – che potrebbe soddisfare al meglio le necessità di alcuni investitori.

Si segnala che la norma prevede che i soggetti finanziatori debbano essere soltanto soggetti autorizzati alla concessione di finanziamenti ai sensi della normativa applicabile.

Nell’ipotesi di operazioni di cartolarizzazione strutturate tramite concessione di finanziamenti, l’art. 1 della Legge 130, così come modificato, precisa anche che i riferimenti ai titoli contenuti nella Legge 130, devono intendersi riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono considerarsi riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

b) Estensione delle somme destinate in via esclusiva ai portatori dei titoli

In aggiunta alla principale e più importante modifica descritta al paragrafo precedente, l’art. 1, comma 214, della Legge di Bilancio 2021, introduce una ulteriore modifica alla lettera b) dell’art. 1, comma 1 della Legge 130. Viene, infatti, esteso il principio della destinazione esclusiva delle somme relative ai crediti, prevedendo che, oltre alle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (come già nel previgente testo), anche quelle “comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti cedutisianodestinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, o derivanti dai finanziamenti concessi da soggetti autorizzati alle società di cartolarizzazione per finanziare l’acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione.

Tale modifica è volta a superare la precedente formulazione della norma, che era circoscritta soltanto ai pagamenti ricevuti dai debitori ceduti, e a chiarire in linea con lo spirito della Legge 130, che tra le somme destinate rientra ogni ulteriore pagamento ricevuto in relazione ai crediti (quali, ad esempio, pagamenti ricevuti da terzi ovvero somme derivanti dagli attivi a garanzia dei crediti).

c) Interpretazione dell’art. 7.1 della Legge 130

L’ultimo intervento relativo alla Legge 130 è previsto dal comma 215, dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2021, ove è contenuta una disposizione di tipo interpretativo dell’articolo 7.1, comma 4, della Legge 130[1](“Cartolarizzazione dei crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari”). Si è in presenza di un intervento volto a chiarire la portata dispositiva della norma in esame senza, pertanto, modificarne il tenore letterale.

L’articolo 7.1 della Legge 130, infatti, prevede la possibilità che siano costituite una o più società veicolo d’appoggio, in forma di società per azioni, che – nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione – abbiano come oggetto esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare (direttamente o tramite ulteriori società di appoggio) i beni immobili e mobili registrati (insieme agli altri beni e diritti) concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.

La Legge di Bilancio 2021 offre un chiarimento interpretativo della previsione sopra riportata, specificando che l’acquisto, da parte delle società veicolo di appoggio, dei suddetti beni e diritti, potrà avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione societaria.

Il chiarimento appare particolarmente utile al fine di facilitare ulteriormente le operazioni di smobilizzo di crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing immobiliare, ove non risulta sempre agevole lo strumento della compravendita al fine del trasferimento dei beni alla società veicolo d’appoggio.

Conclusioni

In conclusione, le modifiche normative analizzate sono significative in quanto, ampliando ulteriormente il ventaglio di modelli di operazioni di cartolarizzazione, hanno il pregio di rendere ancor più agevole l’utilizzo di questo strumento sia in termini di strutturazione che nei suoi aspetti operativi.

Naturalmente, con riferimento all’estensione dell’ambito di applicazione della Legge 130, la scelta della struttura più adatta andrà effettuata di volta in volta sulla base delle finalità dell’operazione, della tipologia di investitori coinvolti e delle valutazioni di mercato.

 


[1] Si rammenta che l’art. 7.1 della Legge 130, introdotto dal D.L. 50/2017 (così come convertito in Legge 96/2017), è stato oggetto di ulteriori modifiche in un periodo di poco precedente alla Legge di Bilancio 2021. Sullo stesso, infatti, erano già intervenuti il D.L. 34/2019 (così come convertito in L. 58/2019) e la L. 160/2019.

 

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