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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere


Ufficio Esecuzioni Immobiliari


Sentenza 28 novembre 2013


Il giudice dell’esecuzione, dr. Valerio Colandrea,


letti gli atti della procedura espropriativa in epigrafe indicata;


letta in particolare l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., spiegata dall’esecutato L. A. con ricorso depositato in data 2.9.2013;


lette altresì le deduzioni svolte dall’opposta EMME ERRE SISTEMI S.r.l. nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.2013;


rilevato che l’opponente ha dedotto: a) in primo luogo, la nullità della procedura esecutiva, atteso che il creditore procedente avrebbe illegittimamente domandato il pagamento anche delle somme dovute a titolo di IVA (segnatamente, euro 2.307,64); b) in secondo luogo, l’esistenza di un vincolo di indisponibilità ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. sui beni oggetto di pignoramento, vincolo derivante da atto pubblico del 5.7.2013 e trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento;


rilevato altresì che l’opposta ha dichiarato – quanto al primo motivo di opposizione – di rinunziare al recupero delle somme pretese a titolo di IVA, nonché ha eccepito – quanto al secondo motivo di opposizione – la nullità dell’atto pubblico del 5.7.2013 contenente la costituzione del vincolo di destinazione ai sensi degli artt. 1418, 1343, 1344 e 1345 cod. civ., nonché la revocabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.;


sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 15.10.2013;


OSSERVA


1. In via del tutto preliminare ed al fine di comprendere le doglianze poste a fondamento del ricorso in opposizione oggetto della presente delibazione, giova evidenziare come:


1.1. la presente procedura espropriativa tragga origine dal pignoramento promosso ad istanza della società EMME ERRE SISTEMI S.r.l. in danno di L. A. con atto notificato in data 28.6.2013 e trascritto in data 18.7.2013;


1.2. il creditore pignorante abbia intrapreso la detta procedura espropriativa per il recupero delle somme di seguito indicate:


  • euro 10.112,00 (di cui euro 24,80 per spese vive; euro 20,00 per spese liquidate; euro 8.000,00 per onorario liquidato; euro 320,00 per C.P.A. ed euro 1.747,20 per IVA) in forza di sentenza n. 4071/2012 del 19.12.2012 della Corte d’Appello di Napoli, sentenza contenente la condanna di L. A. al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 20,00 per spese ed euro 8.000,00 per compenso, oltre IVA e C.P.A.) (cfr. atto di precetto notificato il 19.3.2013);

  • euro 2.489,94 (di cui euro 24,80 per spese vive; euro 200,00 per spese liquidate; euro 1.600,00 per diritti ed onorari liquidati; euro 200,00 per rimborso spese generali; euro 72,00 per C.P.A. ed euro 393,12 per IVA) in forza di sentenza n. 26718/2011 del 13.12.2011 della Corte di Cassazione, sentenza contenente la condanna di L. A. al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 1.600,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.) (cfr. atto di precetto notificato il 20.3.2013);

  • euro 6.657,64 (di cui euro 4.958,12 per capitale; euro 692,44 per interessi; euro 43,00 per spese liquidate; euro 681,00 per diritti ed onorari liquidati; euro 85,12 per rimborso spese generali; euro 30,64 per C.P.A. ed euro 167,32 per IVA) in forza di decreto ingiuntivo n. 385/07 del 2.4.2007 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, decreto contenente la condanna di L. A. al pagamento della somma di euro 4.958,12, oltre interessi e spese legali (cfr. atto di precetto notificato il 8.5.2013);


per un importo complessivo pari ad euro 19.259,58.


2. Ciò posto, con il primo motivo di opposizione l’esecutato deduce la nullità della presente procedura esecutiva, atteso che il creditore pignorante avrebbe illegittimamente intimato il pagamento anche delle somme a titolo di IVA sulle somme liquidate nei sopra citati titoli, laddove si tratterebbe per contro di soggetto passivo IVA (come tale legittimato a portare le dette somme in detrazione).


2.1. Al riguardo, non ignora questo giudice come – secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – il creditore abbia titolo per pretendere il pagamento delle somme liquidate in un titolo esecutivo giudiziale a titolo di IVA solo se quelle somme siano effettivamente dovute, con la conseguente esclusione del diritto al recupero laddove sia operante il meccanismo fiscale della rivalsa o detrazione (cfr., sul punto, tra le tante, Cass. 12 marzo 2013, n. 6111; Cass. 22 maggio 2007, n. 11877; Cass. 22 marzo 2007, n. 6974).


Nondimeno, nel caso di specie la questione sottesa alla doglianza spiegata dall’opponente è a ben vedere altra. Invero, atteso che la contestazione investe solo una parte della somma per il recupero della quale è stata promossa la presente procedura espropriativa (segnatamente, la somma di euro 2.307,64 rispetto all’importo totale di euro 19.259,58), questo giudice è chiamato in realtà a verificare se – qualora si accerti la non debenza delle somme oggetto di contestazione – ne discenda altresì l’illegittimità tout court della procedura espropriativa (come ha espressamente postulato sul punto l’odierno opponente).


Al riguardo, la risposta a tale quesito deve essere negativa.


Infatti, giova ricordare come – in tema di opposizione preventiva all’esecuzione (opposizione c.d. a precetto) – la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il principio secondo cui “l’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2160; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515; Cass. 15 settembre 1970, n. 1445).


Orbene, se si tiene conto del fatto che, da un lato, il precetto è atto preordinato all’espropriazione forzata il quale deve necessariamente precedere il pignoramento (sicché costituisce elemento indefettibile della sequenza procedimentale che culmina nel pignoramento), nonché, dall’altro lato, che l’opposizione a precetto non diverge in alcun modo – in termini strutturali e sostanziali – da un’ordinaria opposizione all’esecuzione post-esecutiva (trattandosi infatti del medesimo strumento di tutela, azionato in tal caso in via preventiva rispetto all’inizio dell’esecuzione), non si pongono ostacoli all’applicazione del principio di diritto sopra richiamato anche all’ipotesi in cui l’opposizione all’esecuzione sia stata spiegata (non già nelle forme dell’opposizione c.d. preventiva avverso l’atto di precetto, bensì) quale opposizione in corso di esecuzione (opposizione c.d. successiva).


Né vale obiettare – come postulato dall’opponente – che in tal caso si determinerebbe una situazione di inesistenza del credito e del titolo esecutivo posto a fondamento dell’intrapresa esecuzione, con conseguente nullità del pignoramento.


In senso contrario, occorre osservare come in siffatta ipotesi si sia in presenza in realtà unicamente di una diversa determinazione (ad opera del giudice dell’opposizione) del contenuto della pretesa di cui al titolo esecutivo azionato: il titolo esecutivo continua cioè a sussistere (e non viene giammai caducato), laddove il contenuto della pretesa riconducibile a quel titolo viene accertato dal giudice in termini meno ampi rispetto a quanto sia stato auto-determinato dal creditore (nell’atto di precetto e nel conseguente atto di pignoramento).


In altri termini, la contestazione “parziale” del credito azionato dal creditore con l’atto di pignoramento non dà luogo – laddove ne sia riconosciuta la fondatezza – ad un fenomeno di inesistenza del titolo esecutivo, atteso che l’inesistenza investe piuttosto – in senso meramente oggettivo – esclusivamente quella “parte” della pretesa creditoria posta a fondamento dell’esecuzione forzata.


2.2. Tanto chiarito, neppure può ritenersi che la contestazione sollevata dall’opponente sia idonea nel merito a determinare l’accoglimento dell’istanza di sospensione della presente procedura espropriativa.


Invero, a tacer del fatto che il creditore ha dichiarato espressamente di rinunziare al recupero dell’importo già preteso a titolo di IVA (cfr. la comparsa di costituzione del 14.10.2013), non v’è chi non veda come, in ogni caso, la doglianza in discorso si risolva in una contestazione non già sull’an debeatur (elemento che, laddove esistente, è di per sé sufficiente perché la procedura espropriativa possa proseguire e l’istanza di sospensione sia rigettata), bensì sul quantum debeatur: se cioè il creditore possa pretendere di agire in via esecutiva per il recupero anche delle somme a titolo di IVA (pari, si ribadisce, ad euro 2.307,64).


Di conseguenza, posto che alcuna contestazione è stata sollevata invece in ordine al diritto del creditore EMME ERRE SISTEMI S.r.l. di pretendere il pagamento della residua somma (pari comunque ad euro 16.951,94) ed atteso che il creditore ha diritto di proseguire nell’esecuzione forzata sino all’integrale soddisfo del credito vantato, non sussistono gravi motivi per disporsi la sospensione dell’esecuzione in corso.


3. Con il secondo motivo di opposizione l’esecutato ha dedotto l’inammissibilità/nullità della presente procedura espropriativa sul presupposto che essa investirebbe beni immobili sui quali graverebbe in realtà un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ. trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento (segnatamente, il vincolo di cui all’ “atto di destinazione di beni per la realizzazione di interesse meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 2645-ter del codice civile” stipulato per atto pubblico del 5.7.2013 e trascritto in data 8.7.2013).


Al riguardo, l’opponente ha richiamato la previsione dell’art. 2645-ter, ultimo periodo, cod. civ., disposizione in forza della quale “i beni conferiti e i loro frutti … possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.


L’opponente ha quindi eccepito, da un lato, come nel caso di specie il vincolo di destinazione sarebbe comunque opponibile al creditore pignorante ai sensi dell’art. 2915, primo comma, cod. civ. per essere stato trascritto in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, nonché, dall’altro lato, come i crediti posti a fondamento dell’intrapresa esecuzione non rientrerebbero nel novero di quelli contratti per il perseguimento del fine di destinazione (con conseguente impossibilità per il creditore estraneo di domandare il soddisfacimento coattivo sui beni vincolati).


3.1. Al riguardo, è opportuno premettere che – nella delibazione della doglianza spiegata dall’odierno opponente – non appare fuor luogo muovere anzitutto dall’analisi delle caratteristiche dell’atto di destinazione stipulato nel caso di specie: occorre infatti verificare se lo schema negoziale concretamente utilizzato possa essere ricondotto al modello normativo di cui all’art. 2645-ter cod. civ. e se quindi esso possa giovarsi della disciplina sostanziale ivi dettata.


Nel caso di specie si è in presenza di una c.d. “auto-destinazione” a carattere unilaterale: con l’atto pubblico del 5.7.2013 L. A. – in veste di “conferente” – ha costituito un vincolo su una serie di beni immobili in sua titolarità al fine di assicurare la cura e l’assistenza della madre (persona dichiarata disabile e “beneficiaria” della destinazione), segnatamente mercé la finalizzazione dei detti beni e dei relativi frutti allo scopo di garantire alla persona beneficiaria “una esistenza sorretta da dignità, autonomia personale e sociale e di vita relazionale” (cfr., in particolare, l’articolo 4 dell’atto del 5.7.2013).


L’atto in questione presenta quindi i connotati della c.d. “auto-destinazione” (o destinazione “pura”).


Invero, la destinazione dei beni al perseguimento della finalità meritevole di tutela ha avuto luogo (non già attraverso il trasferimento a terzi e la contestuale istituzione del vincolo di destinazione, bensì) attraverso la separazione patrimoniale operata dallo stesso titolare dei beni: il soggetto conferente (peraltro, unico soggetto costituito al momento della stipula dell’atto) ha conservato la piena titolarità dei beni, i quali sono stati tuttavia vincolati al perseguimento della finalità indicata mercé la creazione di una sorta di patrimonio separato (cfr., sul punto, gli artt. 1 e 4 dell’atto del 5.7.2013 ed in particolare l’art. 4 laddove si prevede che “gli immobili, oggetto del presente atto, con la trascrizione del vincolo, divengono, quindi, agli effetti di legge, separati dal restante patrimonio del Conferente. Le porzioni immobiliari oggetto di destinazione ed i relativi frutti, nonché le pertinenze e gli eventuali ampliamenti ed accessioni, saranno amministrati e dovranno essere impiegati dallo stesso conferente fino allo scioglimento del vincolo per la realizzazione del fine di destinazione e per il conseguimento dello scopo cui sono destinati”).


3.2. Le considerazioni ora svolte inducono allora a verificare se l’atto in questione sia sussumibile nel genus di cui all’art. 2645-ter cod. civ. e se pertanto la relativa trascrizione sia idonea a produrre gli effetti di cui alla mentovata disposizione (ivi compresa la limitazione dell’espropriazione forzata sui beni vincolati ai soli debiti contratti per il fine di destinazione).


Il che induce, inevitabilmente, all’esegesi dell’art. 2645-ter cod. civ.


Al riguardo, è noto come la disposizione in esame – in ragion della collocazione nell’ambito del Libro VI ed in particolare delle disposizioni relative alla trascrizione – abbia posto anzitutto un problema di carattere sistematico: se essa debba qualificarsi come “norma sulla fattispecie” o come “norma sugli effetti”, se cioè essa abbia determinato la tipizzazione nel nostro ordinamento di un vero e proprio negozio di destinazione (inteso quale fattispecie sostanziale tipica la cui causa si incentrerebbe sul vincolo e sulla meritevolezza degli interessi perseguiti con la destinazione dei cespiti), oppure se si sia limitata a disciplinare piuttosto l’effetto riferibile ad una pluralità di negozi tipici o atipici (effetto caratterizzato da un vincolo di scopo opponibile ai terzi e, in particolare, ai creditori estranei).


Nondimeno, ritiene questo giudice che l’impostazione del problema nei termini (inevitabilmente semplificati) sopra riferiti non sia in grado di fornire un effettivo contributo alla risoluzione delle concrete questioni nascenti dall’applicazione pratica dell’art. 2645-ter cod. civ.: invero, anche la configurazione di tale disposizione quale “norma sulla fattispecie” (e non mera “norma sugli effetti”) non esclude – ma anzi postula – la necessità che di quella fattispecie siano pur sempre delineati i contorni.


Orbene, atteso che la situazione dedotta nel caso di specie si origina da un atto avente i caratteri della c.d. “auto-destinazione” a carattere unilaterale, appare preferibile seguire una diversa prospettiva: occorre cioè verificare se la disposizione dell’art. 2645-ter cod. civ. riconosca sul piano sostanziale la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale.


In altri termini, occorre chiarire se – con le modalità e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2645-ter cod. civ. – un soggetto possa dar luogo in via unilaterale alla “segregazione” o “separazione” del proprio patrimonio, scindendo la (tendenzialmente) unitaria massa che lo compone in masse distinte aventi carattere autonomo.


3.3. Ritiene questo giudice che la risposta al quesito debba essere negativa.


3.3.1. Al riguardo, non si ignora come il fenomeno della separazione patrimoniale nei termini dianzi descritti sia già presente nell’ordinamento giuridico. Basti pensare al caso classico del fondo patrimoniale (artt. 167 – 171 cod. civ.), laddove il legislatore abilita in buona sostanza i coniugi (od un terzo) alla creazione di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (patrimonio parzialmente insensibile alle pretese esecutive dei creditori “estranei”: cfr. l’art. 170 cod. civ.). Si pensi, altresì, alla riforma del diritto societario con la previsione della possibilità di creazione – in seno alla società – dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis – 2477-decies cod. civ.), nonché, prima ancora, al fenomeno dei fondi di previdenza ed assistenza di cui all’art. 2117 cod. civ.


Nondimeno, il fenomeno in questione si inserisce pur sempre in un contesto normativo caratterizzato dal principio generale della responsabilità patrimoniale (di cui all’art. 2740, primo comma, cod. civ.), principio in relazione al quale le limitazioni a tale responsabilità (nei casi previsti dalla legge in forza del rinvio di cui all’art. 2740, secondo comma, cod. civ.) si pongono comunque in termini di un’eccezione alla regola generale. Del che è espressione, da un lato, il carattere pacificamente tassativo delle ipotesi di limitazione alla responsabilità patrimoniale generale, nonché, dall’altro lato, la circostanza per cui l’impianto normativo del codice civile è (ancora) legato all’idea della “soggettività” giuridica quale centro unitario di imputazione patrimoniale (come ben dimostra il fenomeno delle società di capitali e delle associazioni e fondazioni).


La configurazione della disciplina dell’art. 2740 cod. civ. nei termini sopra descritti (ed in particolare la sussistenza di un rapporto “regola-eccezione”: cfr., sul punto, Cass. 28 aprile 2004, n. 8090) comporta, in via del tutto consequenziale, anzitutto, che l’individuazione delle fattispecie limitative della responsabilità patrimoniale debba aver luogo con sufficiente grado di certezza, atteso che, in difetto o comunque in caso di dubbio, non potrà che trovare applicazione la regola di carattere generale che si pretenderebbe derogata (ovvero, quella della responsabilità); nonché, in secondo luogo, che l’interpretazione delle disposizioni limitative della responsabilità – in quanto derogatorie rispetto al principio generale e quindi con carattere eccezionale – deve effettuarsi pur sempre in termini restrittivi.


In altri termini, se è vero che la separazione patrimoniale può costituire (quanto meno in astratto) un mezzo efficiente di allocazione delle risorse e di razionalizzazione dei rischi (come è stato evidenziato in dottrina) e quindi rappresentare, sotto tale profilo, uno strumento eventualmente da potenziarsi – in una prospettiva de jure condendo – rispetto al meccanismo classico della responsabilità patrimoniale generale di cui all’art. 2740 cod. civ., è altrettanto vero che – de jure condito – tale fenomeno non può non tener conto del sistema complessivo vigente, sistema nel quale il principio dell’art. 2740 cod. civ. continua a presentarsi nei termini di una regola di carattere generale, con le conseguenze per l’interprete già sopra evidenziate.


3.3.2. Le considerazioni che precedono delineano la cornice metodologica alla luce della quale verificare la portata precettiva dell’art. 2645-ter cod. civ. in riferimento al fenomeno della “auto-destinazione” a carattere unilaterale. Esse rappresentano quindi il necessario punto di riferimento ove si consideri che – per consenso pressoché unanime degli interpreti – la formulazione della disposizione in questione presenta a tal punto lacune da “sconfinare decisamente nell’insufficienza e nell’ambiguità” (nelle parole di autorevole dottrina).


In tale contesto, osserva questo giudice come, sotto il profilo testuale, l’art. 2645-ter cod. civ. presenti rilevanti indici che depongono in senso contrario alla possibilità della c.d. “auto-destinazione” patrimoniale a carattere unilaterale.


A questo riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che – come già evidenziato da parte della giurisprudenza di merito – “le parole “conferente” e “beni conferiti” contenute nell’art. 2645-ter cod. civ. presuppongono un’alterità soggettiva (e, quindi, un trasferimento) dal conferente ad un altro individuo, fattispecie incompatibile con un atto unilaterale” (Trib. Reggio Emilia 7 giugno 2012). In tale prospettiva, infatti, si è osservato come il verbo confero (da cui l’italiano “conferire”) derivi da cum-ferre, per cui le espressioni sopra riportate richiedono, dunque, un atto traslativo (ferre) compiuto tra soggetti distinti. Parimenti, si è sottolineato come quando la legge si riferisce ai “conferimenti” del diritto societario (artt. 2253, 2343 ss., 2440 cod. civ.) o al conferimento per la costituzione di fondi di garanzia (art. 2548 cod. civ.) od al conferimento negli ammassi (art. 837 cod. civ.) od ancora al verbo “conferire” impiegato dalle norme in tema di collazione (artt. 737, 739, 740, 751 cod. civ.) è sempre con riguardo a trasferimenti di beni tra soggetti diversi.


In secondo luogo, poi, non va trascurato come l’art. 2645-ter cod. civ. attribuisca il potere di agire per la realizzazione degli interessi di cui al vincolo di destinazione non solo a qualsivoglia interessato, ma anche al conferente stesso: poiché non è logicamente possibile ipotizzare che il conferente convenga in giudizio se stesso, a meno di non voler ridurre il richiamo a mero flatus vocis si deve giocoforza concludere che la norma dà per scontato l’intervento di un soggetto diverso, a cui il diritto sul bene vincolato è trasferito, escludendo in tal modo la possibilità che la destinazione abbia luogo per volontà unilaterale auto-impressa da parte del proprietario dei beni da costituirsi in patrimonio separato.


Nello stesso senso depone poi la medesima disposizione nella parte in cui consente ai terzi interessati di agire per l’attuazione della finalità dell’ “atto di destinazione” anche dopo la morte del “conferente” (come si ricava dalla previsione della legittimazione ad agire “anche durante la vita del conferente stesso”) e, dunque, necessariamente contro soggetti diversi dal conferente: non v’è dubbio che costoro non possano che essere coloro ai quali il bene sia stato trasferito.


Né può svilirsi il dato testuale della disposizione di legge e degradarsi il richiamo al soggetto “conferente” a mero lapsus del legislatore (il quale avrebbe in realtà inteso riferirsi più correttamente al “disponente”). Se è vero infatti che la tecnica di redazione legislativa degli atti risulta di frequente non del tutto adeguata, è altrettanto vero che una tale impostazione finisce in realtà per presupporre proprio quel risultato (la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale) che sarebbe invece da verificarsi alla luce del dato di legge.


3.4. In tale prospettiva, dunque, nella misura in cui il dettato legislativo dell’art. 2645-ter cod. civ. è inidoneo a supportare con sufficiente grado di certezza l’ammissibilità dell’auto-destinazione unilaterale, deve ritenersi – alla luce delle premesse metodologiche sopra indicate – che la separazione patrimoniale non possa trovare ingresso nei termini anzidetti (ovverosia, si ribadisce, nella forma dell’auto-destinazione unilaterale).


In altri termini ed in via riassuntiva, nel momento in cui si prenda atto dell’inserimento della fattispecie dell’art. 2645-ter cod. civ. in un “sistema” caratterizzato pur sempre dal principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata (principio posto a presidio della tutela del credito) e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, risulta inevitabile che la relativa interpretazione abbia luogo in coerenza con tale “sistema”, nel senso cioè che occorrerà privilegiarsi un’interpretazione “sintonica” piuttosto che “distonica” rispetto al riferito sistema.


Orbene, da un lato, si è visto come la formulazione letterale dell’art. 2645-ter cod. civ. deponga per un’interpretazione limitata alle sole ipotesi di destinazione c.d. traslativa e non anche a quella della auto-destinazione meramente unilaterale.


Dall’altro lato, non v’è dubbio che una diversa impostazione avrebbe portata “eversiva” del principio della responsabilità patrimoniale illimitata di cui all’art. 2740 cod. civ. (sol che si pensi al blando limite – richiamato dallo stesso art. 2645-ter cod. civ. – nascente dal concetto di meritevolezza degli interessi di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., per come tradizionalmente interpretato dalla dottrina e giurisprudenza).


3.5. In conclusione, per tutte le ragioni sopra evidenziate, l’atto di destinazione stipulato in data 5.7.2013 dall’odierno opponente deve ritenersi inidoneo a produrre un effetto di separazione patrimoniale opponibile ai creditori ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ.


4. In definitiva, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che non sussistano i gravi motivi per disporsi la sospensione della presente procedura espropriativa.


Quanto alle spese della presente fase a cognizione sommaria dell’opposizione all’esecuzione, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro 25.000,00) e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 (segnatamente, i valori previsti per le fasi “studio” ed “introduttiva” con il massimo aumento previsto, ciò in considerazione del pregio dell’attività difensiva svolta a fronte di una questione oggettivamente complessa, nonché il valore per la fase “decisoria” nell’importo medio in ragione della minore attività svolta al riguardo).


P.Q.M.


Letto l’art. 624 c.p.c.


RIGETTA l’istanza di sospensione spiegata dall’esecutato L. A. con ricorso in opposizione all’esecuzione depositato il 2.9.2013.


Letto l’art. 91 c.p.c.


CONDANNA L. A. al pagamento, in favore della EMME ERRE SISTEMI S.r.l., delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell’opposizione all’esecuzione, spese che si liquidano in euro 2.060,00 per compenso, oltre IVA e C.P.A. come per legge.


Letto l’art. 616 c.p.c.


FISSA termine perentorio sino al 31.3.2014 per l’eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena della presente opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.


Si comunichi a cura della cancelleria alle parti.


Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013.


Il giudice dell’esecuzione

Dr. Valerio Colandrea

 

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