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di
Manuela Zanussi

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RAPIDO CONTROLLO GIUDIZIALE, ASCOLTO DEL MINORE E NOMINA CURATORE SPECIALE

Il novellato art. 403 c.c. prevede una tipizzazione dei casi in cui i minori debbono essere ricoverati e protetti, allontanandoli dai propri genitori e collocandoli in comunità:

  • i minori si trovano in condizioni di abbandono materiale o morale
  • i minori si trovano esposti nell’ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la loro incolumità psicofisica.

Dopo i casi di cronaca di Bibbiano, l’opinione pubblica ha preteso a gran voce una limitazione e un rapido controllo giudiziale sui poteri di intervento autoritativo da parte dei Servizi Sociali e la Riforma “Luiso”, con la Legge 201 del 2021, è intervenuta integralmente riscrivendo l’articolo 403 c.c., ora composto di ben otto commi.

Va prestata attenzione alla norma già entrata in vigore il 22 giugno scorso; infatti diversi sono ormai i primi provvedimenti applicativi nelle varie corti minorili italiane.

Rispetto al passato, il secondo dei presupposti normativi per tale allontanamento attualizza quella che era ormai un’anacronistica motivazione (“quando il minore è allevato in luoghi insalubri o pericolosi o da persone che per negligenza, ignoranza, immoralità o incapaci per altri motivi di occuparsi dell’educazione”), per porre invece ora l’attenzione sulla tutela del benessere psicofisico del minore nella sua più ampia accezione.

Ulteriore elemento di novità è la positivizzazione del terzo presupposto necessario alla misura: “vi è emergenza di provvedere” all’intervento allontanativo.

La norma introduce una financo eccessiva procedimentalizzazione e giurisdizionalizzazione di quello che diventa un vero e proprio sub procedimento, avente per molti aspetti assonanze con un “cautelare”.

I termini appaiono così sincopati che a molti commentatori sono parsi perfino eccessivi e ridondanti; previsti peraltro, si badi, a pena di efficacia del provvedimento allontanativo inizialmente emesso.

La ratio è chiara: salvaguarda il principio del contraddittorio, l’ascolto giudiziale del minore e la necessarietà della rappresentanza del minore quale vera e propria “parte processuale” attraverso la nomina del curatore speciale.

Serrata la tempistica che si compone di tre fasi:

  • Prima fase “amministrativa” e rinvio al PM:

L’autorità di pubblica sicurezza che viene a conoscere di un minore in stato abbandonativo o comunque in grave pericolo psicofisico interviene d’autorità collocandolo in luogo sicuro.

Subito informa oralmente, tramite telefonata, il PM del Tribunale per i Minorenni ove il minore risiede ed entro le 24 ore successive deposita una informativa scritta, unitamente a una prima sommaria relazione sul nucleo familiare, che deve essere fornita dai Servizi Sociali.

Entro le 72 ore successive il PM, se non revoca il provvedimento di collocamento, chiede al giudice minorile la convalida, con ricorso.

  • Seconda fase giudiziale (monocratica):

Entro le successive 48 ore dal ricorso del PM, il Giudice minorile (in composizione monocratica) provvede sulla convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissa l’udienza di comparizione del minore per l’audizione, dei genitori e del nominato curatore.

Durante l’udienza il Giudice interroga liberamente le parti, procede direttamente all’ascolto del minore e può assumere informazioni.

  • Terza fase giudiziale (collegiale):

Entro gli ulteriori successivi 15 giorni il Tribunale minorile (in composizione collegiale) decide di confermare, revocare o modificare il collocamento del minore e adotta gli ulteriori provvedimenti nel suo interesse.

Tra le prime pronunce, se ne segnala una del luglio scorso del Tribunale per i Minorenni di Trieste: fattispecie di allontanamento da casa di una ragazzina tredicenne nel corso della nottata, all’esito di un litigio con i genitori; rifugiatasi in un bar, agitata e non volendo rientrare a casa, viene collocata d’urgenza in comunità protetta a seguito dell’intervento della forza pubblica.

Viene convalidato in prima battuta dal Giudice minorile monocratico il provvedimento di allontanamento familiare assunto d’autorità.

Nel giro di un paio di giorni il togato minorile triestino ha proceduto in udienza a un attento ed attivo ascolto della minore, sentito i due genitori e contraddetto con il curatore speciale della ragazza.

Con provvedimento definitivo del collegio minorile, quindi, il collocamento protetto è stato revocato e disposto il rientro in casa della minore, contestualmente affiancato da una serie di provvedimenti di sostegno alla genitorialità ed educativi da attuarsi in famiglia.

La vera dirompente novità del nuovo art. 403 c.c. appare essere l’immediato filtro giudiziale sul collocamento protetto del minore in comunità originariamente disposto d’autorità, che assicura un rapido vaglio nel contraddittorio tra le parti.

La velocità imposta dal nuovo conio della norma appare, tuttavia, implicare una qualche difficoltà nell’urgenza della raccolta di informazioni anche presso i Servizi Sociali e nel dar corso all’ascolto del minore a cura del nominato curatore speciale del minore, ai fini della partecipazione competente e preparata all’udienza, come peraltro da recenti raccomandazioni del CNF.

 

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