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Sebbene la normativa sul Superbonus 110% abbia
lasciato ampi margini di utilizzo delle agevolazioni per
ONLUS, APS e ODV, per accedervi bisogna comunque
non solo essere in possesso dei requisiti previsti per il terzo
settore, ma anche essere già iscritti all’anagrafe ETS o al
RUNTS. Diversamente, non si può rientrare nel
novero dei soggetti beneficiari elencati alla lettera d-bis
del comma 9 dell’art. 119
del Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: i requisiti di accesso per Onlus, APV e
ODV

Ed è quello che è successo a un ente ecclesiastico, che ha
presentato interpello all’Agenzia delle Entrate
sulla possibilità di utilizzare il Superbonus per alcuni immobili
accatastati B/1 e D/4 nei quali svolge attività socio­sanitaria e
assistenziale. L’ente, pur integrando tutti i relativi requisiti
soggettivi di natura giuridica e oggettivi di attività esercitata
di cui all’art. 10 del D-lgs. 460/1997, per poter richiedere
l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del
successivo art. 11, non ha mai avanzato in passato tale richiesta.
Per altro a decorrere dal 22 novembre 2021, non è più possibile
avanzare richiesta di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, ma
soltanto al RUNTS, al quale intende iscriversi prima di
affidare e avviare i lavori sopra citati. 

Al riguardo ha quindi chiesto se: 

  • sia possibile ricondurre nel novero dei soggetti di cui alla
    lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, costituiti in
    data antecedente al 17 febbraio 2023, gli enti che risultassero
    iscritti “direttamente” al RUNTS in data successiva al 16
    febbraio 2023, ma che risultano costituiti prima del 17 febbraio
    2023 e che sono in grado di comprovare che, sempre già prima di
    tale data, possedevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi
    per poter ottenere l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS di cui
    all’art. 11 del DLgs. 460/97, se, a decorrere dal 22 novembre 2021,
    tale registro non fosse stato “chiuso” in virtù dell’entrata in
    vigore del RUNTS;
  • possa, conseguentemente, essere considerato soggetto di cui
    alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, ai fini
    dell’applicazione della disciplina del superbonus di cui all’art.
    119 medesimo, costituito in data antecedente al 17 febbraio 2023,
    ai fini dell’applicazione della deroga soggettiva, di cui al co.
    3-bis dell’art. 2 del DL 11/2023, al “blocco delle opzioni” di cui
    al precedente co. 1 del medesimo art. 2.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Sulla questione, la
risposta dell’Agenzia delle Entrate del 20 giugno, n.
138
, è stata negativa. Dopo il consueto “recap” sulle
previsioni dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (decreto Rilancio) convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che disciplina la
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di
specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi
inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici)
nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici (c.d. Superbonus), il Fisco ha ricordato
quanto precisato nella circolare
n. 23/E del 2022
, ovvero che in applicazione del comma
9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, la
detrazione si applica agli interventi effettuati:

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
    di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
    460;
  • dalle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei
    registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei
    registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e
    Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
    383. 

Questi soggetti possono avvalersi del Superbonus anche qualora
abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
Settore). 

Inoltre la circolare
dell’8 febbraio 2023, n. 3/E
ha precisato che «la
tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma, non
richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio
ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV.
Occorre, tuttavia, tener conto dell’entrata in vigore del Codice
del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro
unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L’iscrizione a
quest’ultimo, infatti, consente di acquisire la qualifica di Ente
del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di
Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione
sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. In particolare,
si osserva che l’articolo 101, comma 8, del CTS (norme transitorie)
prevede che «la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito
dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo
settore, […] non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 […] Le disposizioni che
precedono rilevano anche qualora l’iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore avvenga prima dell’autorizzazione della
Commissione europea di cui al comma 10. In linea con tale
disposizione, il comma 13 dell’articolo 34 del decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020,
n. 106 (disciplinante il funzionamento del RUNTS e le relative
modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al
nuovo registro nazionale) dispone che le ONLUS, che conseguono
l’iscrizione nel RUNTS, sono cancellate dall’Anagrafe delle ONLUS
di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 e che «la
cancellazione dall’Anagrafe Onlus a seguito dell’iscrizione nel
RUNTS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lettera
f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall’art. 4,
comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. 

Nel descritto quadro normativo, dunque, il passaggio
dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale
continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce
formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la
possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti
dal citato comma 10-bis, dell’articolo 119 del decreto Rilancio a
condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi
previsti». 

Inoltre spiega il Fisco:

  • Con riferimento alle ONLUS, l’articolo 1 del decreto del
    Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 ha disposto che
    l’iscrizione nella predetta Anagrafe ha effetto costitutivo del
    diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al decreto
    legislativo n. 460 del 1997. 
  • Parimenti per le ODV, in base all’articolo 6 della legge 11
    agosto 1991, n. 266, e per le APS, in base all’articolo 7 della
    legge 7 dicembre 2000, n. 383, è previsto normativamente che
    l’iscrizione nei rispettivi registri ha effetto costitutivo e sia
    condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni
    fiscali. 
  • Il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, all’articolo
    7 (“Effetti dell’iscrizione nel RUNTS)”, inoltre, stabilisce che
    «L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente
    all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e
    costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici
    previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli
    ETS. Nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice,
    l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della
    personalità giuridica»
    (cfr. comma 1). 

Superbonus 110% per ONLUS, APS e ODV: necessaria l’iscrizione
nel RUNTS

Conseguentemente, l’iscrizione nel RUNTS nelle
sezioni dedicate alle ODV e APS è condizione necessaria per
mantenere/acquisire la relativa qualifica. 

In base al quadro normativo sopra delineato si ritiene,
pertanto, che l’iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la
“trasformazione” in ETS e per le ODV e le APS, mantenendo la stessa
qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente
l’applicazione della modalità di calcolo di cui al comma 10-bis
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel rispetto delle
condizioni e requisiti ivi previsti. 

Ne consegue, in particolare, che:

  • una ONLUS iscritta nella relativa Anagrafe prima
    dell’operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici
    previsti dal decreto Rilancio anche successivamente
    all’acquisizione della qualifica di ETS a seguito dell’iscrizione
    al RUNTS;
  • diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i
    requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’iscrizione alla
    predetta Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto acquisendone la
    relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come
    chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato
    articolo 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore. 

Con specifico riferimento, agli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, con le circolari del 26 giugno1998, n. 168 e del
22 gennaio 1999, n. 22/E è stato precisato che detti soggetti
possono acquisire la qualifica di ONLUS e accedere
al relativo regime tributario limitatamente ai settori di cui al
comma 1, lett. a), dell’articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.
460 a condizione che: 

  • per tali attività siano tenute separatamente le scritture
    contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
    dall’articolo 25, comma 1 del d.lgs. n. 460 del 1997;
  • siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli imposti
    dall’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, ferme restando le
    deroghe previste dal comma 7 dello stesso articolo 10; 
  • adempiano all’onere della comunicazione, di cui all’articolo 11
    del d.lgs. n. 460 del 1997, per l’iscrizione nell’Anagrafe delle
    ONLUS. 

In sostanza, dunque, l’ente istante avrebbe dovuto iscriversi a
questa Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali
riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus.

Considerato che pur possedendo i requisiti necessari, l’ente in
questione non ha mai richiesto l’iscrizione e, in base al
quadro normativo e di prassi richiamato dal Fisco, non ha mai
acquisito la qualifica di ONLUS, esso non rientra tra i
soggetti tassativamente elencati nell’articolo 119, comma 9, lett.
d-bis, del decreto Rilancio e non può accedere al Superbonus.

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